LEGGE 22 maggio 1978, n. 277

Type Legge
Publication 1978-05-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a Rabat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile 1976: a) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note; b) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Repubblica tunisina, con allegato; c) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica popolare e democratica algerina, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note; d) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Repubblica popolare e democratica algerina, con allegato; e) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, ed il Regno del Marocco, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note; f) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' ed il Regno del Marocco, con allegato.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 59, 13, 58, 13, 60 e 13 degli accordi stessi.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - MALFATTI - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - OSSOLA - BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accordo-art. 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA TUNISINA Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e Il Consiglio delle Comunita' Europee, da un lato, Il Presidente della Repubblica Tunisina, dall'altro, PREAMBOLO DESIDERANDO manifestare la reciproca volonta' di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite; RISOLUTI ad instaurare una vasta cooperazione che contribuira' allo sviluppo economico e sociale della Tunisia e favorira' il rafforzamento delle relazioni tra la Comunita' e la Tunisia; DECISI a promuovere, tenuto conto dei loro rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra la Tunisia e la Comunita' e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali; RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunita' internazionale ad un ordine economico piu' giusto e piu' equilibrato; CONSTATANDO che l'articolo 14 dell'Accordo di Associazione firmato a Tunisi il 28 marzo 1969 prevede la conclusione di un nuovo Accordo su basi ampliate; HANNO DECISO di concludere il presente Accordo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: Robert VANDEKERCKHOVE, Ministro della Riforma delle Istituzioni; Sua Maesta' la Regina di Danimarca: Mogens WANDEL-PETERSEN, Ambasciatore, Direttore Generale; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: Hans-Juergen WISCHNEWSKI, Ministro Aggiunto agli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica Francese: Jean FRANCOIS-PONCET, Sottosegretario di Stato presso il Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente dell'Irlanda: Garret FITZGERALD, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: Francesco CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: Gaston THORN, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' Europee, Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato di Lussemburgo; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: L.J. BRINKHORST, Sottosegretario di Stato presso il Ministro degli Affari Esteri; Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: J.E. TOMLINSON, Sottosegretario di Stato parlamentare; Il Consiglio delle Comunita' Europee: Gaston THORN, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' Europee, Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato di Lussemburgo; Claude CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunita' Europee; Il Presidente della Repubblica Tunisina: Habib CHATTY, Ministro degli Affari Esteri. Articolo 1. Il presente Accordo tra la Comunita' Economica Europea e la Tunisia si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Tunisia e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, in quello degli scambi commerciali nonche' nel settore sociale.

Accordo-art. 2

Articolo 2. La Comunita' e la Tunisia instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo della Tunisia con un'azione complementare a quelle gia' compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi piu' ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.

Accordo-art. 3

Articolo 3. Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terra' conto in particolare: - degli obiettivi e delle priorita' dei piani e dei programmi di sviluppo della Tunisia; - dell'interesse di concretare azioni integrate da un'utilizzazione convergente di diversi interventi; - dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra la Tunisia ed altri Stati.

Accordo-art. 4

Articolo 4. 1. La cooperazione tra la Comunita' e la Tunisia si prefigge in particolare i seguenti fini: - partecipazione della Comunita' alle azioni intraprese dalla Tunisia per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovra' rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione della Tunisia e dell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese; - commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dalla Tunisia; - cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale della Tunisia soprattutto mediante provvedimenti atti a: - incoraggiare la partecipazione della Comunita' alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale della Tunisia; - favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Tunisia e della Comunita' per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'Accordo; - agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli, di brevetti e di altre proprieta' industriali mediante finanziamento conforme al Protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunita'; - consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati; - cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico; - nel settore dell'energia, partecipazione degli operatori della Comunita' ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse energetiche della Tunisia ed a tutte le attivita' intese a valorizzare in loco dette risorse, nonche' buona esecuzione dei contratti di fornitura a lungo termine di petrolio, di gas e di prodotti petroliferi tra i rispettivi operatori; - cooperazione nel settore della pesca; - incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle parti; - una reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Accordo. 2. Le Parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.

Accordo-art. 5

Articolo 5. 1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'Accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione. 2. Il Consiglio di cooperazione e' incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso e' autorizzato a prendere decisioni.

Accordo-art. 6

Articolo 6. La Comunita' partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo della Tunisia, nelle condizioni di cui al Protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria.

Accordo-art. 7

Articolo 7. Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'Accordo.

Accordo-art. 8

Articolo 8. Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio tunisino e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunita'.

Accordo-art. 9

Articolo 9. 1. Fatte salve le disposizioni speciali degli articoli 11, 12 e 14 i prodotti originari della Tunisia, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente. 2. I nuovi Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1, restando inteso che in nessun caso possono applicare alla Tunisia un regime piu' favorevole di quello applicato nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria.

Accordo-art. 10

Articolo 10. 1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo. 2. Il Regno Unito sostituisce l'elemento fiscale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972.

Accordo-art. 11

Articolo 11. Si applicano alla Tunisia le misure di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.

Accordo-art. 12

Articolo 12. 1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi 2-5; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'Accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, i massimali di cui al paragrafo 1 sono maggiorati annualmente del 3 per cento per le voci tariffarie 45.02, 45.03 e 45.04 e del 5 per cento per le altre voci tariffarie. 3. Non appena e' raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 1, puo' essere ripristinata all'importazione del prodotto in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. Quando le importazioni nella Comunita' di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 per cento dell'importo stabilito, la Comunita' ne informa il Consiglio di cooperazione. 4. Per i manufatti di sughero delle voci 45.02, 45.03 e 45.04 le Parti contraenti esaminano, dopo il 1 luglio 1977, in sede di Consiglio di cooperazione, la possibilita' di alzare la percentuale di aumento dei massimali. 5. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.

Accordo-art. 13

Articolo 13. 1. La Comunita' si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune: - all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi; - all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune; - oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune. 2. In questa eventualita', la Comunita' garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente Accordo. Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra parte. 3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.

Accordo-art. 14

Articolo 14. Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, elencate nell'Allegato A, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione a cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunita'.

Accordo-art. 15

Articolo 15. 1. Per i prodotti sottoelencati, originari della Tunisia, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi. Parte di provvedimento in formato grafico 2. A decorrere dall'applicazione di una normativa comunitaria per il settore delle patate, la riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1, per i prodotti della sottovoce 07.01 A II ex a) e' del 50 per cento e si applica per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 15 aprile. 3. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune si applicano le disposizioni del paragrafo 1 purche' sul mercato interno della Comunita' i prezzi dei limoni importati dalla Tunisia, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unita' di conto per 100 kg. 4. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 3, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3, la Comunita' si riserva la possibilita' di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini. Le disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72 restano in applicazione.

Accordo-art. 16

Articolo 16. 1. A condizione che la Tunisia applichi una tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva, diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunita' adotta le misure necessarie affinche': a) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di detto olio, completamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da detto paese nella Comunita', sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, e ridotto di 0,50 unita' di conto per 100 kg; b) l'importo del prelievo risultante dal calcolo di cui alla lettera a) venga ridotto di un importo pari a quello della tassa speciale versata, nel limite di 10 unita' di conto per 100 kg. 2. Se la Tunisia non applica la tassa di cui al paragrafo 1, la Comunita' attua le misure necessarie affinche' il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, ridotto di 0,5 unita' di conto per 100 kg. 3. Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 e fornisce, in caso di difficolta' e su richiesta dell'altra parte, le informazioni necessarie per il buon funzionamento del sistema. 4. Su richiesta di una delle Parti contraenti si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del sistema di cui al presente articolo.

Accordo-art. 17

Articolo 17. Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo determinato conformemente all'articolo 14 del Regolamento n. 136/66/CEE, l'elemento fisso di detto prelievo non viene riscosso all'atto dell'importazione nella Comunita' di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, completamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunita'.

Accordo-art. 18

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