LEGGE 22 maggio 1978, n. 277
ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E IL REGNO DEL MAROCCO Il Regno del Belgio, Il Regno di Danimarca, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica francese, L'Irlanda, La Repubblica italiana, Il Granducato di Lussemburgo, Il Regno dei Paesi Bassi, e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, in appresso denominati "Stati Membri", da un lato, il Regno del Marocco, dall'altro, CONSIDERANDO che la Comunita' Economica Europea e il Regno del Marocco concludono un Accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunita', PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri Accordi internazionali, DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO: Articolo 1. Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato.
Accordo-art. 2
Articolo 2. L'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio marocchino e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunita'.
Accordo-art. 3
Articolo 3. 1. I prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente. 2. I nuovi Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1, restando inteso che in nessun caso possono applicare al Marocco un regime piu' favorevole di quello applicato nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria.
Accordo-art. 4
Articolo 4. Gli articoli 26-39 dell'Accordo di cooperazione sottoscritto in data odierna si applicano mutatis mutandis al presente Accordo.
Accordo-art. 5
Articolo 5. 1. Se le offerte fatte da imprese marocchine sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate. Se il Marocco non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui e' stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare ad un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune, o per porvi fine; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
Accordo-art. 6
Articolo 6. L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, ne' i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.
Accordo-art. 7
Articolo 7. 1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. 3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 8
Articolo 8. 1. Il Comitato misto e' composto di rappresentanti della Comunita' e di rappresentanti del Regno del Marocco. 2. Il Comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunita' ed il Marocco.
Accordo-art. 9
Articolo 9. 1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalita' che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo Presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessita', a richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
Accordo-art. 10
Articolo 10. Gli articoli 49-57 dell'Accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis al presente Accordo.
Accordo-art. 11
Articolo 11. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno del Marocco.
Accordo-art. 12
Articolo 12. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.
Accordo-art. 13
Articolo 13. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle Parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo capoverso. FATTO a Rabat, addi' ventisette aprile millenovecentosettantasei Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk Belgie Robert VANDEKERCKHOVE Pa Kongeriget Danmarks vegne Hogens WANDEL-PETERSEN Fur die Bundesrepublik Deutschland Hans-Juergen WISCHNEWSKI Pour la Republique francaise Jean FRANCOIS-PONCET For Ireland Garret FITZGERALD Per la Repubblica italiana Francesco CATTANEI Pour le Grand-Duche' de Luxembourg Gaston THORN Voor het Koninkrijk der Nederlanden L.J. BRINKHORST For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland J.E. TOMLINSON Parte di provvedimento in formato grafico AHMED LARAKI
Accordo-Allegato
ALLEGATO ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO Parte di provvedimento in formato grafico
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