LEGGE 22 maggio 1978, n. 278

Type Legge
Publication 1978-05-22
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, firmati a Bruxelles rispettivamente il 18 gennaio ed il 3 maggio 1977: A) il 18 gennaio 1977: 1) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note; 2) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Repubblica araba d'Egitto, con allegato; 3) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, ed il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note; 4) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' ed il Regno hascemita di Giordania, con allegato; 5) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica araba siriana, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e, scambi di note; 6) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Repubblica araba siriana, con allegato; B) il 3 maggio 1977: 7) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica libanese, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note; 8) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Repubblica libanese, con allegato.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 51, 16, 48, 16, 49, 16, 49 e 15 degli accordi stessi.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - MALFATTI - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - OSSOLA - BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accordo-art. 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e il Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, dall'altra, PREAMBOLO DESIDERANDO manifestare la reciproca volonta' di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, RISOLUTI ad instaurare una vasta cooperazione che contribuira' allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto e favorira' il rafforzamento delle relazioni tra la Comunita' e l'Egitto, DECISI a promuovere, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra la Comunita' e l'Egitto e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali, RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunita' internazionale ad un ordine economico piu' giusto e piu' equilibrato, CONSTATANDO che l'articolo 17 dell'Accordo firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1972 prevede la conclusione di un Accordo su basi ampliate, HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: Renaat Van Elslande, Ministro degli Affari Esteri; Sua Maesta' la Regina di Danimarca: Jens Christensen, Ambasciatore, Direttore al Ministero; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: Hans-Dietrich Genscher, Ministro federale degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica Francese: Louis de Guiringaud, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente dell'Irlanda: Garret Fitzgerald, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: Arnaldo Forlani, Ministro degli Affari Esteri, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: Gaston Thorn, Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: Max van der Stoel, Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi; Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Anthony Crosland M. P., Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Il Consiglio delle Comunita' Europee: Anthony Crosland M. P., Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' Europee, Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Claude Cheysson, Membro della Commissione delle Comunita' Europee; Il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto: Zakareya Tawfik Abdel-Fattah, Ministro del Commercio estero della Repubblica araba d'Egitto; ARTICOLO 1. Il presente Accordo tra la Comunita' e l'Egitto si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, nonche' in quello degli scambi commerciali.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2. La Comunita' e l'Egitto instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo dell'Egitto con un'azione complementare a quelle gia' compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi piu' ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3. Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terra' conto in particolare: degli obiettivi e delle priorita' dei piani e dei programmi di sviluppo dell'Egitto; dell'interesse di concretare azioni integrate con un'utilizzazione convergente di diversi interventi; dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra l'Egitto ed altri Stati.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4. 1. La cooperazione tra la Comunita' e l'Egitto si prefigge in particolare quanto segue: partecipazione della Comunita' alle azioni intraprese dall'Egitto per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovra' rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione dell'Egitto e nell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese; commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dall'Egitto; cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale dell'Egitto soprattutto mediante provvedimenti atti a: incoraggiare la partecipazione della Comunita' alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale dell'Egitto; favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici dell'Egitto e della Comunita' per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'Accordo; agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli, di brevetti e di altre proprieta' industriali mediante finanziamento conformemente al Protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunita'; consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'acesso ai rispettivi mercati; cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico; partecipazione degli operatori della Comunita' ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse dell'Egitto ed a qualsiasi attivita' volta a valorizzare sul posto dette risorse, nonche' buona esecuzione dei contratti di cooperazione e d'investimento conclusi a tale scopo tra i rispettivi operatori; cooperazione nel settore della pesca; incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle Parti; reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Accordo. 2. Le Parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'Accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione. 2. Il Consiglio di cooperazione e' incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso e' abilitato a presentare decisioni.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6. La Comunita' partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo dell'Egitto nelle condizioni di cui al Protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria, tenendo conto delle potenzialita' di una cooperazione triangolare.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7. Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'Accordo.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8. Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio degli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio dell'Egitto e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunita'.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9. Fatte salve le disposizioni previste agli articoli 13, 14 e 16, i dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunita' dei prodotti originari dell'Egitto, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e da quelli che figurano nell'Allegato A, vengono eliminati secondo il seguente ritmo: Calendario di riduzione ----------------------------------------------------------------- Alla data di entrata in vigore dell'Accordo. . . . . 80% Dal 1 luglio 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10. 1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 9 devono essere effettuate sono: per la Comunita' nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti dell'Egitto alla data del 1 gennaio 1975, in virtu' delle disposizioni dell'Allegato I dell'Accordo tra la Comunita' e l'Egitto del 18 dicembre 1972; per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti dell'Egitto il 1 gennaio 1972. 2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 9 vengono applicati arrotondando alla prima decimale. Fatta salva l'applicazione che la Comunita' deve dare all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o da parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 9 arrotondando alla quarta decimale.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11. 1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo. 2. Il Regno Unito sostituisce i dazi doganali di carattere fiscale e l'elemento fiscale di tali dazi con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10.

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' dei prodotti originari dell'Egitto, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e da quelli elencati nell'Allegato B, e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo-art. 13

ARTICOLO 13. Si applicano all'Egitto le misure di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 7 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.

Accordo-art. 14

ARTICOLO 14. 1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi 2-6; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'Accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi.

Numero della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI Massimali (in tonnellate)

27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 31.03 55.05 55.09 Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli grezzi); preparazioni non nominate ne comprese altrove contenenti, in peso, una quantita di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o uguale al 70 per cento e delle quali detti oli costitui- scono il componente base: A. Oli leggeri: III. destinati ad altri usi B. Oli medi: III. destinati ad altri usi C. Oli pesanti: I. Oli da gas: c) destinati ad altri usi II. Oli combustibili: c) destinati ad altri usi III. Oli lubrificanti ed altri: c) destinati a essere miscelati con- formemente alle condizioni del- la Nota complementare del Ca- pitolo 27 d) destinati ad altri usi Gas di petrolio ed altri idrocarburi gas- sosi: A. Propano di purezza uguale o superiore al 99 per cento: I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile B. altri: I. Propani e butani commerciali: c) destinati ad altri usi Vaselina: A. greggia: III. destinata ad altri usi B. altra Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi ("gatsch", "slack wax", ecc.), anche colorati: B. altri: I. greggi: c) destinati ad altri usi II. non nominati Bitume di petrolio, coke di petrolio ed al- tri residui degli oli di petrolio o di mine- rali bituminosi: C. altri: II. non nominati Concimi minerali o chimici fosfatici Filati di cotone non preparati per la vendi- dita al minuto Altri tessuti di cotone 450.000 35.000 7.000 3.250

2.

Dall'anno successivo, i massimali di cui al paragrafo i sono maggiorati annualmente del 5 per cento. 3. Per i prodotti della voce 28.40 B II (fosfati, compresi i polifosfati, diversi da quelli di ammonio) e del Capitolo 76 (alluminio) della tariffa comune, la Comunita' si riserva la possibilita' di istituire massimali. 4. Non appena e raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente articolo, puo' essere ripristinata all'importazione dei prodotti in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. 5. Quando le importazioni nella Comunita' di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 per cento dell'importo stabilito, la Comunita' ne informa il Consiglio di cooperazione. 6. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.

Accordo-art. 15

ARTICOLO 15. 1. La Comunita' si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune: all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi; all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune; oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune. 2. In questa eventualita', la Comunita' garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente Accordo. Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra Parte. 3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.

Accordo-art. 16

ARTICOLO 16. Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli elencate nell'Allegato C, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunita'.

Accordo-art. 17

ARTICOLO 17. 1. Per i prodotti sottoelencati, originari dell'Egitto, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.

Numero della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di riduzione (per cento)

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.