LEGGE 22 maggio 1978, n. 278
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, firmati a Bruxelles rispettivamente il 18 gennaio ed il 3 maggio 1977: A) il 18 gennaio 1977: 1) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note; 2) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Repubblica araba d'Egitto, con allegato; 3) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, ed il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note; 4) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' ed il Regno hascemita di Giordania, con allegato; 5) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica araba siriana, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e, scambi di note; 6) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Repubblica araba siriana, con allegato; B) il 3 maggio 1977: 7) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica libanese, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note; 8) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Repubblica libanese, con allegato.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 51, 16, 48, 16, 49, 16, 49 e 15 degli accordi stessi.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - MALFATTI - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - OSSOLA - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo-art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e il Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, dall'altra, PREAMBOLO DESIDERANDO manifestare la reciproca volonta' di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, RISOLUTI ad instaurare una vasta cooperazione che contribuira' allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto e favorira' il rafforzamento delle relazioni tra la Comunita' e l'Egitto, DECISI a promuovere, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra la Comunita' e l'Egitto e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali, RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunita' internazionale ad un ordine economico piu' giusto e piu' equilibrato, CONSTATANDO che l'articolo 17 dell'Accordo firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1972 prevede la conclusione di un Accordo su basi ampliate, HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: Renaat Van Elslande, Ministro degli Affari Esteri; Sua Maesta' la Regina di Danimarca: Jens Christensen, Ambasciatore, Direttore al Ministero; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: Hans-Dietrich Genscher, Ministro federale degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica Francese: Louis de Guiringaud, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente dell'Irlanda: Garret Fitzgerald, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: Arnaldo Forlani, Ministro degli Affari Esteri, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: Gaston Thorn, Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: Max van der Stoel, Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi; Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Anthony Crosland M. P., Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Il Consiglio delle Comunita' Europee: Anthony Crosland M. P., Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' Europee, Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Claude Cheysson, Membro della Commissione delle Comunita' Europee; Il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto: Zakareya Tawfik Abdel-Fattah, Ministro del Commercio estero della Repubblica araba d'Egitto; ARTICOLO 1. Il presente Accordo tra la Comunita' e l'Egitto si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, nonche' in quello degli scambi commerciali.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. La Comunita' e l'Egitto instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo dell'Egitto con un'azione complementare a quelle gia' compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi piu' ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terra' conto in particolare: degli obiettivi e delle priorita' dei piani e dei programmi di sviluppo dell'Egitto; dell'interesse di concretare azioni integrate con un'utilizzazione convergente di diversi interventi; dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra l'Egitto ed altri Stati.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. 1. La cooperazione tra la Comunita' e l'Egitto si prefigge in particolare quanto segue: partecipazione della Comunita' alle azioni intraprese dall'Egitto per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovra' rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione dell'Egitto e nell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese; commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dall'Egitto; cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale dell'Egitto soprattutto mediante provvedimenti atti a: incoraggiare la partecipazione della Comunita' alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale dell'Egitto; favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici dell'Egitto e della Comunita' per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'Accordo; agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli, di brevetti e di altre proprieta' industriali mediante finanziamento conformemente al Protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunita'; consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'acesso ai rispettivi mercati; cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico; partecipazione degli operatori della Comunita' ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse dell'Egitto ed a qualsiasi attivita' volta a valorizzare sul posto dette risorse, nonche' buona esecuzione dei contratti di cooperazione e d'investimento conclusi a tale scopo tra i rispettivi operatori; cooperazione nel settore della pesca; incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle Parti; reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Accordo. 2. Le Parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'Accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione. 2. Il Consiglio di cooperazione e' incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso e' abilitato a presentare decisioni.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. La Comunita' partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo dell'Egitto nelle condizioni di cui al Protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria, tenendo conto delle potenzialita' di una cooperazione triangolare.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'Accordo.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio degli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio dell'Egitto e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunita'.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. Fatte salve le disposizioni previste agli articoli 13, 14 e 16, i dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunita' dei prodotti originari dell'Egitto, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e da quelli che figurano nell'Allegato A, vengono eliminati secondo il seguente ritmo: Calendario di riduzione ----------------------------------------------------------------- Alla data di entrata in vigore dell'Accordo. . . . . 80% Dal 1 luglio 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 9 devono essere effettuate sono: per la Comunita' nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti dell'Egitto alla data del 1 gennaio 1975, in virtu' delle disposizioni dell'Allegato I dell'Accordo tra la Comunita' e l'Egitto del 18 dicembre 1972; per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti dell'Egitto il 1 gennaio 1972. 2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 9 vengono applicati arrotondando alla prima decimale. Fatta salva l'applicazione che la Comunita' deve dare all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o da parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 9 arrotondando alla quarta decimale.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo. 2. Il Regno Unito sostituisce i dazi doganali di carattere fiscale e l'elemento fiscale di tali dazi con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' dei prodotti originari dell'Egitto, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e da quelli elencati nell'Allegato B, e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13. Si applicano all'Egitto le misure di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 7 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14. 1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi 2-6; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'Accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi.
Numero della tariffa doganale comune
DESIGNAZIONE DELLE MERCI
Massimali (in tonnellate)
27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 31.03 55.05 55.09 Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli grezzi); preparazioni non nominate ne comprese altrove contenenti, in peso, una quantita di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o uguale al 70 per cento e delle quali detti oli costitui- scono il componente base: A. Oli leggeri: III. destinati ad altri usi B. Oli medi: III. destinati ad altri usi C. Oli pesanti: I. Oli da gas: c) destinati ad altri usi II. Oli combustibili: c) destinati ad altri usi III. Oli lubrificanti ed altri: c) destinati a essere miscelati con- formemente alle condizioni del- la Nota complementare del Ca- pitolo 27 d) destinati ad altri usi Gas di petrolio ed altri idrocarburi gas- sosi: A. Propano di purezza uguale o superiore al 99 per cento: I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile B. altri: I. Propani e butani commerciali: c) destinati ad altri usi Vaselina: A. greggia: III. destinata ad altri usi B. altra Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi ("gatsch", "slack wax", ecc.), anche colorati: B. altri: I. greggi: c) destinati ad altri usi II. non nominati Bitume di petrolio, coke di petrolio ed al- tri residui degli oli di petrolio o di mine- rali bituminosi: C. altri: II. non nominati Concimi minerali o chimici fosfatici Filati di cotone non preparati per la vendi- dita al minuto Altri tessuti di cotone 450.000 35.000 7.000 3.250
Dall'anno successivo, i massimali di cui al paragrafo i sono maggiorati annualmente del 5 per cento. 3. Per i prodotti della voce 28.40 B II (fosfati, compresi i polifosfati, diversi da quelli di ammonio) e del Capitolo 76 (alluminio) della tariffa comune, la Comunita' si riserva la possibilita' di istituire massimali. 4. Non appena e raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente articolo, puo' essere ripristinata all'importazione dei prodotti in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. 5. Quando le importazioni nella Comunita' di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 per cento dell'importo stabilito, la Comunita' ne informa il Consiglio di cooperazione. 6. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15. 1. La Comunita' si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune: all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi; all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune; oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune. 2. In questa eventualita', la Comunita' garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente Accordo. Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra Parte. 3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16. Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli elencate nell'Allegato C, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunita'.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17. 1. Per i prodotti sottoelencati, originari dell'Egitto, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.
Numero della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di riduzione (per cento)
03.03 05.04 07.01 07.05 08.01 08.02 08.04 ex 08.09 08.12 09.04 09.09 12.03 12.07 12.08 16.05 20.01 Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refri- gerati, congelati, secchi, salati o in sala- moia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: A. Crostacei: ex IV. Gamberetti: freschi o congelati Budella, vesciche o stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci Ortaggi e piante mangerecce, freschi e re- frigerati: A. Patate: II. di primizia: ex a) dal 1 gennaio al 15 maggio: dal 1 gennaio al 31 marzo F. Legumi da granella, sgranati o in bac- cello: II. fagioli: ex a) dal 1 ottobre al 30 giugno: dal 1 novembre al 30 aprile ex H. Cipolle, scalogni e agli: Cipolle, dal 1 febbraio al 30 aprile Agli, dal 1 febbraio al 31 maggio M. Pomodori: ex I. dal 1 novembre al 14 maggio: dal 1 dicembre al 31 marzo ex S. Pimenti o peperoni dolci: dal 15 novembre al 30 aprile, Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: B. altri (esclusi quelli destinati alla se- mina) Datteri, banane, ananassi; manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiu (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: ex A. Datteri: secchi H. altri (manghi, mangoste e guaiave) Agrumi, freschi o secchi: ex A. Arance: fresche ex B. Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri simili ibridi di agrumi: freschi ex C. Limoni: freschi D. Pompelmi e pomeli ex E. altri: Lime e limette Uve, fresche o secche: A. fresche: I. da tavola: ex a) dal 1 novembre al 14 luglio: dal 1 dicembre al 30 aprile Altre frutta fresche: Cocomeri, dal 1 aprile al 15 giugno Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso): E. Papaie Pepe (del genere "Piper"); pimenti (del ge- nere "Capsicum" e del genere "Pimenta") Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro Semi, spore e frutti da sementa: E. altri (1) Piante, parti di piante, semi e frutti, del- le specie utilizzate principalmente in pro- fumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, fre- schi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: A. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) B. Radici di liquirizia C. Fave tonka ex D. altri: Camomilla, menta, cortecce di china, quassia amara (legno e cortecce), fave di calabar, pepe di cubebe, foglie di coca, altri legni, radici e cortecce, muschi, licheni e alghe Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'ali- mentazione umana, non nominati ne compresi altrove Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati): ex B. altri: Gamberetti Ortaggi, piante mangerecce e frutta, prepa- rati o conservati nell'aceto o nell'acido a- acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri: A. "Chutney" di mango 50 80 40 60 60 50 60 40 80 80 40 60 60 40 80 80 60 50 50 80 80 50 80 80 80 80 80 50 80
Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 purche' sul mercato interno della Comunita' i prezzi dei limoni importati dall'Egitto, dopo lo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unita' di conto per 100 chilogrammi. 3. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 2, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2, la Comunita' si riserva la possibilita' di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini. Le disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) numero 1035/72 restano applicabili. 4. Fino al 1 gennaio 1978 ed in deroga al paragrafo 1, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati ad applicare dazi doganali all'importazione di arance fresche della sottovoce 08.02 ex A della tariffa doganale comune, di mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi freschi della sottovoce 08.02 ex B della tariffa doganale comune; detti dazi non possono essere inferiori a quelli di cui all'Allegato D. -------------------------------------------------------------------- (1) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante.
Accordo-art. 18
ARTICOLO 18. I prodotti di seguito riportati, originari dell'Egitto, sono soggetti, all'importazione nella Comunita', ai seguenti dazi doganali:
Numero della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota dei dazi doganali
07.04 Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, di- sidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polveriz- zati, ma non altrimenti preparati: A. Cipolle ex B. altri: Agli 15% 14%
Accordo-art. 19
ARTICOLO 19. 1. La Comunita' prende tutti i provvedimenti affinche' il prelievo da applicare all'importazione di riso della voce 10.06 della tariffa doganale comune, originario dell'Egitto, sia quello calcolato in conformita' dell'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, applicabile all'importazione, ridotto di un importo calcolato alle condizioni stabilite nel paragrafo 3. 2. Il paragrafo 1 e' applicabile entro i limiti di un volume annuo di 32.000 tonnellate ed a condizione che l'Egitto applichi una tassa speciale all'esportazione dei prodotti di cui a detto paragrafo, il cui importo, pari alla riduzione del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella comunita'. 3. L'importo di cui e' ridotto il prelievo viene fissato ogni trimestre dalla Comunita'. Esso corrisponde al 25 per cento della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento. Quest'ultimo viene fissato, insieme alle modalita' di applicazione del presente articolo, in uno scambio di lettere tra le Parti contraenti. 4. In sede di Consiglio di cooperazione possono tenersi consultazioni sul funzionamento del regime previsto nel presente articolo.
Accordo-art. 20
ARTICOLO 20. 1. La Comunita' adotta tutte le misure necessarie affinche' il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di crusche, stacciature diverse ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso, di cui alla sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune, originari dell'Egitto, sia quello calcolato conformemente all'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 2744/75, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, applicabile all'importazione, ridotto di un importo forfettario pari al 60 per cento dell'elemento mobile del prelievo. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano se l'Egitto applica all'esportazione dei prodotti di cui a detto paragrafo una tassa speciale il cui importo, pari alla riduzione del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunita'. 3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono fissate mediante scambio di lettere fra la Comunita' e l'Egitto. 4. Su richiesta di una delle Parti contraenti, si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del regime di cui al presente articolo.
Accordo-art. 21
ARTICOLO 21. 1. I tassi di riduzione di cui all'articolo 17 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. 2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunita' nella sua composizione originaria. 3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di questo ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello. 4. I dazi ridotti, calcolati a norma dell'articolo 17, vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale. Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sara' data dalla Comunita' all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10 per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale. 5. Il prelievo sul quale gli Stati membri operano la riduzione di cui all'articolo 19 e' il prelievo che applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi. 6. L'elemento mobile del prelievo di cui all'articolo 19 e' calcolato nei nuovi Stati membri tenuto conto dei tassi effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.
Accordo-art. 22
ARTICOLO 22. 1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunita' puo' modificare, per i prodotti che formano oggetto, il regime stabilito dall'Accordo. In tal caso la Comunita' tiene conto, in modo appropriato, degli interessi dell'Egitto. 2 Qualora la Comunita', in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente Accordo per i prodotti di cui all'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, essa concede per le importazioni originarie dell'Egitto un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente Accordo. 3. Per l'applicazione del presente articolo, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione.
Accordo-art. 23
ARTICOLO 23. 1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari dell'Egitto, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10.
Accordo-art. 24
ARTICOLO 24. 1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, l'Egitto concede alla Comunita' nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione piu' favorita; 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio. 3. Inoltre l'Egitto puo' derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica regionale o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunita'.
Accordo-art. 25
ARTICOLO 25. 1. Le parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi. 2. L'Egitto ha facolta' di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunita' nuovi dazi doganali e tasse di effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere piu' onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunita' o destinati alla stessa, qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunita'. Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 26
ARTICOLO 26. Qualora l'Egitto, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti o di assegnazioni di valuta, esso considera la Comunita' come entita' unica.
Accordo-art. 27
ARTICOLO 27. In occasione degli esami di cui all'articolo 46 dell'Accordo, le Parti contraenti ricercano la possibilita' di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'Egitto.
Accordo-art. 28
ARTICOLO 28. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, il Protocollo n. 2 determina le norme d'origine.
Accordo-art. 29
ARTICOLO 29. In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti di cui all'Accordo, il Consiglio di cooperazione puo' adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche.
Accordo-art. 30
ARTICOLO 30. Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.
Accordo-art. 31
ARTICOLO 31. I pagamenti inerenti a transizioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonche' il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore, o in Egitto, non sono soggetti a restrizioni.
Accordo-art. 32
ARTICOLO 32. L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale, nonche' la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono pero' costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Accordo-art. 33
ARTICOLO 33. 1. Se una delle Parti contraenti costata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 35. 2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
Accordo-art. 34
ARTICOLO 34. In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica, o di difficolta' che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata puo' adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 35.
Accordo-art. 35
ARTICOLO 35. 1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficolta' di cui all'articolo 34 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente. 2. Nei casi di cui agli articoli 33 e 34, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera b), la Parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' che si sono manifestate. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta. 3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda gli articoli 33 e 34 si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate; b) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 33 e 34, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.
Accordo-art. 36
ARTICOLO 36. In caso di serie difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati della Comunita', o in quella d'Egitto, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.
Accordo-art. 37
ARTICOLO 37. 1. E' istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obbiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' altresi' formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'Accordo. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 38
ARTICOLO 38. 1. Il Consiglio di cooperazione e' composto di rappresentanti delle Comunita' e degli Stati membri, nonche' di rappresentanti dell'Egitto. 2. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunita' e l'Egitto.
Accordo-art. 39
ARTICOLO 39. 1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna Parte contraente, in base alle modalita' da stabilire nel regolamento interno. 2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessita', su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
Accordo-art. 40
ARTICOLO 40. 1. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere d'istituire qualsiasi Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti. 2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalita' e il funzionamento di questi comitati.
Accordo-art. 41
ARTICOLO 41. Il Consiglio di cooperazione adotta le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento Europeo ed i rappresentanti dell'Assemblea del Popolo dell'Egitto.
Accordo-art. 42
ARTICOLO 42. Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonche' sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero. Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione e su richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.
Accordo-art. 43
ARTICOLO 43. 1. Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo. 2. La Parte contraente, la quale reputi che l'altra Parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'Accordo, puo' adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 44
ARTICOLO 44. Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure: a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza; b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari; c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Accordo-art. 45
ARTICOLO 45. Nei settori contemplati dall'Accordo: il regime applicato dall'Egitto nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro societa'; il regime applicato dalla Comunita' nei confronti dell'Egitto non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o tra le societa' egiziani.
Accordo-art. 46
ARTICOLO 46. Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1979 e successivamente all'inizio del 1984 i risultati dell'Accordo nonche' gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le Parti con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1 gennaio 1985, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'Accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.
Accordo-art. 47
ARTICOLO 47. I Protocolli 1 e 2, nonche' gli Allegati A, B, C e D sono parte integrante dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'Atto finale che e' parte integrante dell'Accordo.
Accordo-art. 48
ARTICOLO 48. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validita' del presente Accordo cessa dodici mesi dopo la data di tale notifica.
Accordo-art. 49
ARTICOLO 49. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, ai territori della Repubblica araba d'Egitto.
Accordo-art. 50
ARTICOLO 50. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.
Accordo-art. 51
ARTICOLO 51. Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma. L'Accordo tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica araba d'Egitto del 18 dicembre 1972 cessa di essere applicabile alla stessa data. Til bekraeftelse heraf har urdertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne aftale. Zu urkund dessen haben die unterzeichneten en Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement. En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present accord. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=078U027800100510110001&dgu=1978-06-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=1978-06-15&art.codiceRedazionale=078U0278) Udfaerdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvolghalvfjerds. Geschehen zu Bruessel am achtzehnten Januar neunzehnhunderstsieben - undsiebzig. Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven. Fait a' Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixantedix - sept. Fatto a Bruxelles, addi' diciotto gennaio millenovecentosettanta - sette. Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=078U027800100510110002&dgu=1978-06-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=1978-06-15&art.codiceRedazionale=078U0278) Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Renaat VAN ELSLANDE For Hendes Majestaet Danmarks Dronning Jens CHRISTENSEN Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland Hans-Dietrich GENSCHER Pour le President de la Republique francaise Luis de GUIRINGAUD For the President of Ireland Garret FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana Arnaldo FORLANI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg Gaston THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden Max van der STOEL For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Anthony CROSLAND For Radet for De europaeiske Faellesskaber Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' Europee, Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen, Anthony CROSLAND Claude CHEYSSON [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=078U027800100510110003&dgu=1978-06-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=1978-06-15&art.codiceRedazionale=078U0278) Zakareya Tawfik ABDEL-FATTAH
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A Relativo ai prodotti di cui all'articolo 9 esclusi dal regime dell'Accordo.
Numero della tariffa doganale comune
DESIGNAZIONE DELLE MERCI
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B Prodotti esclusi dal regime di cui all'articolo 12.
Numero della tariffa doganale comune
DESIGNAZIONE DELLE MERCI
Accordo-Allegato C
ALLEGATO C Relativo ai prodotti di cui all'articolo 16.
Numero della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI
(1) In questa voce vengono considerati soltanto i prodotti che, all'importazione nella Comunita', sono colpiti dall'imposta prevista nella tariffa doganale comune composta: a) da un dazio ad valorem che costituisce l'elemento fisso di tale imposta; b) da un elemento mobile.
Accordo-Allegato D
ALLEGATO D Dazi minimi residui che possono essere applicati ai termini dell'articolo 17, paragrafo 4.
Numero della tariffa doganale della Danimarca DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota dei dazi
I. DANIMARCA. 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | | | | A. Arance: | | I. Arance dolci, fresche: | | a) dal 1 aprile al 30 aprile | 2,6% | b) dal 1 maggio al 15 maggio | 1,2% | c) dal 16 maggio al 15 ottobre | 0,8% | d) dal 16 ottobre al 31 marzo | 4 % | II. altre: | | ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre: | | fresche | 3 % | ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo: | | fresche | 4 % | | | ex B. Mandarini, compresi i tangerini e i | | mandarini satsuma (o sazuma); clementine, | | wilkings, e altri simili ibridi di agrumi: | | | | freschi | 4 % II. IRLANDA. 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | | | | A. Arance: | | I. Aranci dolci fresche: | | a) dal 1 aprile al 30 aprile | 2,6% | b) dal 1 maggio al 15 maggio | 1,2% | c) dal 16 maggio al 15 ottobre | 0,8% | d) dal 16 ottobre al 31 marzo | 4 % | II. altre: | | a) dal 1 aprile al 15 ottobre: | | 1. fresche | 3 % | b) dal 16 ottobre al 31 marzo: | | 1. fresche | 4 % | | | B. Mandarini, compresi i tangerini e i man- | | darini satsuma o (sazuma); clementine, wil- | | kings, e altri simili ibridi di agrumi | | | | I. freschi | 4 % III. REGNO UNITO. 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | | | | A. Arance: | | I. Arance dolci fresche: | | a) dal 1 aprile al 30 aprile | 2,6% | | con risc. | | min. di | | 0,0688 | | £/100 kg | | | b) dal 1 maggio al 15 maggio | 1,2% | | con risc. | | min. di | | 0,0688 | | £/100 kg | | | c) dal 16 maggio al 15 ottobre | 0,8% | | con risc. | | min. di | | 0,0688 | | £/100 kg | | | d) dal 16 ottobre al 31 marzo | 4 % | 1. dal 16 ottobre al 30 novembre | con risc. | | min. di | | 0,0688 | | £/100 kg | 2. dal 1 dicembre al 31 marzo | 4,4% | | | II. altre: | | a) dal 1 aprile al 15 ottobre: | | 1. fresche | 3 % | | con risc. | | min. di | | 0,0688 | | £/100 kg | | | b) dal 16 ottobre al 31 marzo: | | 1. fresche | | aa) dal 16 ottobre al 30 novembre | 4 % | | con risc. | | min. di | | 0,0688 | | £/100 kg | bb) dal 1° dicembre al 31 marzo | 4,4% | | | B. Mandarini, compresi i tangerini e i man- | | darini satsuma o (sazuma); clementine, wil- | | kings, e altri simili ibridi di agrumi | | | | I. freschi: | | a) dal 1 aprile al 30 novembre | 4 % | | con risc. | | min. di | | 0,0688 | | £/100 kg | b) dal 1 dicembre al 31 marzo | 4,4% | |
Protocollo n. 1-art. 1
PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLA COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA ARTICOLO 1. Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunita' partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto.
Protocollo n. 1-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadra' il 31 ottobre 1981, potra' essere impegnato un importo complessivo di 170 milioni di unita' di conto europee a concorrenza di: a) 93 milioni di unita' di conto europee sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli investimenti, qui di seguito denominata "Banca", concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto; b) 14 milioni di unita' di conto europee sotto forma di prestiti a condizioni speciali; c) 63 milioni di unita' di conto europee sotto forma di aiuti non rimborsabili. Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b). 2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a) fruiscono, in linea generale, di abbuoni d'interesse del 2 per cento, come massimo, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c).
Protocollo n. 1-art. 3
ARTICOLO 3. 1. L'importo complessivo di cui all'articolo 2 e' utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue: progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinali essenzialmente a diversificare la struttura economica dell'Egitto e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del settore agricolo, cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dall'Egitto, azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione. 2. Gli aiuti della Comunita' sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni - approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.
Protocollo n. 1-art. 4
ARTICOLO 4. Le condizioni di finanziamento o di partecipazione al finanziamento dei progetti e delle azioni di cui all'articolo 3 sono determinate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2 e 6, secondo la natura e le caratteristiche particolari di ciascun progetto o azione.
Protocollo n. 1-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo piu' regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente piu' elevato. 2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sara' utilizzata sino ad esaurimento, con modalita' identiche a quelle stabilite nel presente Protocollo.
Protocollo n. 1-art. 6
ARTICOLO 6. 1. I prestiti della banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 2. I prestiti a condizioni speciali saranno concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse e' fissato all'1 per cento. 3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi egiziani appropriati, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunita', in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.
Protocollo n. 1-art. 7
ARTICOLO 7. Il contributo della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti puo', con l'accordo dell'Egitto, assumere la forma di un cofinanziamento al quale possono partecipare, in particolare, organismi ed istituti di credito e di sviluppo dell'Egitto, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.
Protocollo n. 1-art. 8
ARTICOLO 8. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) in genere: lo Stato egiziano; b) con l'accordo dello Stato egiziano, per progetti ed azioni da esso approvati: gli organismi pubblici di sviluppo dell'Egitto; gli organismi privati che operano in Egitto per lo sviluppo economico e sociale; le imprese che svolgano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in societa' a norma della legislazione egiziana; le associazioni di produttori cittadini egiziani o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi; i borsisti e tirocinanti inviati dall'Egitto nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.
Protocollo n. 1-art. 9
ARTICOLO 9. 1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunita' e l'Egitto definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorita' fissate nel piano di sviluppo dell'Egitto. Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica dell'Egitto ovvero negli obiettivi e nelle priorita' fissati dal suo piano di sviluppo. 2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dall'Egitto e da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.
Protocollo n. 1-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera a), oppure, con l'accordo dell'Egitto, quelli indicati all'articolo 8, lettera b), presentano un fascicolo alla Comunita'. 2. La Comunita' istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato egiziano e con i beneficiari, in conformita' degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.
Protocollo n. 1-art. 11
ARTICOLO 11. L'Egitto o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente Protocollo. La Comunita' si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.
Protocollo n. 1-art. 12
ARTICOLO 12. 1. Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dell'Egitto. 2. Per favorire la partecipazione delle imprese egiziane alla esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese egiziane, puo' essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunita', una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte. Detta procedura accelerata puo' essere organizzata per bandi di gara la cui stima e' inferiore a 1.000.000 di unita' di conto europee. 3. In casi eccezionali puo' essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunita'. Inoltre, la partecipazione di paesi terzi puo' essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunita' partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.
Protocollo n. 1-art. 13
ARTICOLO 13. Nel quadro della sua legislazione vigente, l'Egitto riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni, finanziati dalla Comunita', un regime fiscale e doganale altrettanto favorevole che quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.
Protocollo n. 1-art. 14
ARTICOLO 14. La concessione di un prestito ad un beneficiario diverso dallo Stato egiziano puo' essere subordinata, da parte della Comunita', alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.
Protocollo n. 1-art. 15
ARTICOLO 15. Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo, l'Egitto s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.
Protocollo n. 1-art. 16
ARTICOLO 16. I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.
Protocollo n. 2-art. 1
PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ARTICOLO 1. Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5, sono considerati: 1) prodotti originari dell'Egitto: a) i prodotti totalmente ottenuti in Egitto; b) i prodotti ottenuti in Egitto per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Egitto, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non e' tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente Protocollo, sono originari della Comunita'; 2) prodotti originari della Comunita': a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita'; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunita', a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non e' tuttavia richiesta per i prodotti originari dell'Egitto, ai sensi del presente Protocollo. I prodotti enumerati nell'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.
Protocollo n. 2-art. 2
ARTICOLO 2. Sono considerati "totalmente ottenuti" in Egitto o nella Comunita', ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a): a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero delle materie prime; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) ad i).
Protocollo n. 2-art. 3
ARTICOLO 3. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III. Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali. 2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale limita, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al piu' elevato dei due tassi, se essi sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, nonche' le divisioni e le riunioni di colli; ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, eccetera, ed ogni altra semplice operazione di condizionamento; g) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o piu' composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo per poter essere considerati originari; f) la semplice riunione di parti di oggetti per costituire un oggetto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate alle lettere da a) ad f); h) la macellazione degli animali.
Protocollo n. 2-art. 4
ARTICOLO 4. Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 3, prevedono che le merci ottenute in Egitto o nella Comunita' siano considerate originarie dei medesimi solo a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: da un lato, per quanto riguarda i prodotti di cui e' comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione; dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.
Protocollo n. 2-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, sono considerati direttamente trasportati dall'Egitto nella Comunita' o dalla Comunita' in Egitto, i prodotti originari il cui trasporto viene effettuato senza l'attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari dell'Egitto o della Comunita', in una sola spedizione, puo' effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche, che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorita' doganali del paese di transito o del paese in cui e' stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, e' fornita presentando alle autorita' doganali competenti nella Comunita' o in Egitto: a) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale e' stato attraversato il paese di transito; b) o un'attestazione rilasciata dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: la descrizione esatta delle merci; la data dello scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate; la certificazione delle condizioni nelle quali e' avvenuta la sosta delle merci; c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.
Protocollo n. 2-art. 6
ARTICOLO 6. 1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Protocollo, e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purche' si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore unitario non superi le 1.000 unita' di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente Protocollo puo' essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'Allegato VI del presente Protocollo. L'unita' di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unita' di conto, le Parti contraenti si metteranno in rapporto in sede di Consiglio di cooperazione per ridefinire il valore in oro. 2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, rientrante nei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura di Bruxelles e' importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorita' competenti, esso viene considerato come un solo articolo e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale, puo' essere presentato un certificato di circolazione delle merci per lo articolo completo. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi, ed il cui prezzo e' compreso in quello dei medesimi oppure non e' fatturato a parte, sono considerati costituenti un tutto unico con la attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Protocollo n. 2-art. 7
ARTICOLO 7. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o e' assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci alle quali si riferisce, quand'esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato e' munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui e' stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Questa domanda e' redatta in base al formulario che figura nell'Allegato V del presente protocollo e che e' compilato conformemente a quest'ultimo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato solo qualora possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'Accordo. 5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorita' doganali del paese di esportazione.
Protocollo n. 2-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente Protocollo. 2. Allo scopo di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorita' doganali hanno la facolta' di esigere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano, in particolare se la parte riservata alla designazione delle merci e' stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la designazione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente occupata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata mediante linee trasversali. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.
Protocollo n. 2-art. 9
ARTICOLO 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' redatto in base al formulario che figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tale formula e' stampata in una o piu' lingue nelle quali e' redatto l'Accordo. Il certificato e' compilato in una di queste lingue e in conformita' del diritto interno dello Stato di esportazione. Se e' compilato a mano, deve essere scritto con l'inchiostro ed in stampatello. Il certificato deve avere un formato di millimetri 210x297; e' ammessa una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in piu' per la lunghezza. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dello indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
Protocollo n. 2-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta, congiuntamente alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Protocollo n. 2-art. 11
ARTICOLO 11. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.
Protocollo n. 2-art. 12
ARTICOLO 12. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali dello Stato di importazione secondo le modalita' previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.
Protocollo n. 2-art. 13
ARTICOLO 13. 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali dello Stato di importazione, dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a casi di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi, le autorita' doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.
Protocollo n. 2-art. 14
ARTICOLO 14. L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel, certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalita' di importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato, se e' debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.
Protocollo n. 2-art. 15
ARTICOLO 15. La sostituzione di uno o di alcuni certificati di circolazione delle merci EUR. 1 con uno o alcuni altri certificati EUR. 1 e' sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale in cui si trovano le merci.
Protocollo n. 2-art. 16
ARTICOLO 16. Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'Allegato VI, e' compilato dall'esportatore o, sotto sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato. Esso e' redatto in una o piu' lingue ufficiali nelle quali e' redatto l'Accordo in conformita' del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano gia' formato oggetto di un controllo nel paese d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari", l'esportatore puo' indicare nella rubrica "Osservazioni" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo. Il formulario EUR. 2 ha il formato di millimetri 210x148. Una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in piu' e' ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il metro quadrato. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.
Protocollo n. 2-art. 17
ARTICOLO 17. 1. Sono ammesse, quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempreche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione del presente Protocollo e purche' non sussista alcun dubbio circa la veridicita' di tale dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantita', non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unita' di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unita' di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo n. 2-art. 18
ARTICOLO 18. 1. Le merci spedite dalla Comunita' o dall'Egitto per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Egitto o nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purche' soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunita' o dell'Egitto e purche' alle autorita' doganali sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunita' o dall'Egitto nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Egitto o nella Comunita'; c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione, o immediatamente dopo, in Egitto o nella Comunita', nello stato in cui sono state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi da quelli dimostrativi a tale esposizione. 2. Alle autorita' doganali deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o in locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.
Protocollo n. 2-art. 19
ARTICOLO 19. 1. Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente Protocollo, l'esportatore deve: indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce; attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi. 2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UNDSTEDS EFTERFOLGENDE". Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-art. 20
ARTICOLO 20. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE". Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-art. 21
ARTICOLO 21. L'Egitto e la Comunita' prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato.
Protocollo n. 2-art. 22
ARTICOLO 22. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, l'Egitto e la Comunita' si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' della esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2.
Protocollo n. 2-art. 23
ARTICOLO 23. Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.
Protocollo n. 2-art. 24
ARTICOLO 24. 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogni qualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticita' del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di prendere le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al piu' presto alle autorita' doganali dello Stato d'importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorita' doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione o qualora esse pongano un, problema di interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetto alla legislazione di quest'ultimo.
Protocollo n. 2-art. 25
ARTICOLO 25. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente Protocollo.
Protocollo n. 2-art. 26
ARTICOLO 26. 1. La Comunita' e l'Egitto prendono tutte le misure necessarie affinche' i certificati di circolazione delle merci EUR. 1, nonche' i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformita' degli articoli 11 e 12 del presente Protocollo, a decorrere dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo. 2. 1 certificati di modello A.ET.1, ed i formulari A.ET.2, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al piu' tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dal presente Protocollo. 3. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, ed i formulari EUR. 2, stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo e non conformi ai modelli di cui agli Allegati V e VI del presente Protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, alle condizioni previste dal presente Protocollo.
Protocollo n. 2-art. 27
ARTICOLO 27. La Comunita' e l'Egitto adottano, per quel che li concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.
Protocollo n. 2-art. 28
ARTICOLO 28. Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.
Protocollo n. 2-art. 29
ARTICOLO 29. Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunita' o in Egitto, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che venga presentato - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato A.ET.1 rilasciato alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2 o un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti giustificativi del trasporto diretto.
Protocollo n. 2-art. 30
ARTICOLO 30. Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica "osservazioni" del certificato.
Protocollo n. 2-Allegato I
ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1 - articoli 1 e 2. Le espressioni "la Comunita'" o "l'Egitto" comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunita' o dell'Egitto. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono, purche' le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5. Nota 2 - articolo 1. Allo scopo di determinare se un prodotto e' originario della Comunita' o dell'Egitto, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi. Nota 3 - articolo 3, paragrafi 1 e 2 e articolo 4. Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Nota 4 - articolo 1. Gli imballaggi sono considerati come formati in tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato ed hanno un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. Nota 5 - articolo 2 lettera f). L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi: immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Egitto; che battono bandiera di uno Stato membro o dell'Egitto; che appartengono almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati membri e dell'Egitto, o ad una societa' avente la sede principale in uno Stato membro o in Egitto, ed in cui lo o gli "amministratori", il Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi Consigli sono cittadini degli Stati membri o dell'Egitto ed inoltre, relativamente alle societa' di persone o alle societa' a responsabilita' limitata, almeno la meta' del capitale appartiene a Stati membri o all'Egitto, a enti pubblici o a cittadini per origine degli Stati membri o dell'Egitto; il cui staio maggiore e' interamente composto da cittadini degli Stati membri o dell'Egitto; e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75 per cento, da cittadini degli Stati membri o dell'Egitto; Nota 6 - articolo 4. Per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera. Per "valore in dogana" si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.
Protocollo n. 2-Allegato II
ALLEGATO II ELENCO A ELENCO DELLE LAVORAZIONI 0 TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI "PRODOTTI ORIGINARI" AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato III
ALLEGATO III ELENCO B ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI "PRODOTTI ORIGINARI" AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=078U027800300330110001&dgu=1978-06-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=1978-06-15&art.codiceRedazionale=078U0278)
Protocollo n. 2-Allegato IV
ALLEGATO IV ELENCO C ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO
=====================================================================
N. della |
tariffa | Designazione
doganale |
|
ex 27.07 | Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del Capitolo
| 27, distillanti piu del 65% del loro volume fino a
| 250G C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), de-
| stinati ad essere impiegati come carburanti o come combu-
| stibili
|
da 27.09) | Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie
a 27.16) | bituminose, cere minerali
|
ex 29.01 | Idrocarburi
| - aciclici,
| - cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni,
| - benzolo, toluolo, xiloli,
| destinati ad essere utilizzati come carburanti o come
| combustibili
|
ex 34.03 | Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70%
| o piu', in peso, di oli di petrolio o di minerali bitumi-
| nosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
|
ex 34.04 | Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di mine-
| rali bituminosi, di residui paraffinici
|
ex 38.14 | Additivi preparati per lubrificanti
|
Protocollo n. 2-Allegato V
ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato VI
ALLEGATO VI FORMULARIO EUR. 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Atto finale
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