LEGGE 10 giugno 1978, n. 295
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Obiettivo e campo di applicazione della legge
Sono soggette alle disposizioni della presente legge le imprese che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.