LEGGE 20 giugno 1978, n. 309
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente: "Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, compete un'indennità giornaliera di maneggio valori di L. 350 (trecentocinquanta); detta indennità non può essere corrisposta a più di una unità per ogni sportello".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.