LEGGE 20 giugno 1978, n. 310
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327, è sostituito dal seguente: "Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative convenzioni, le ferrovie consegnatarie, in aggiunta ai noli stabiliti, corrisponderanno, a titolo di penalità, a quelle consegnanti le sottoindicate maggiori tasse di ritardata resa del carro: L. 3.000 per il primo giorno di ritardo; L. 4.000 per il secondo giorno di ritardo; L. 5.000 per il terzo giorno di ritardo; L. 6.000 per il quarto giorno di ritardo; L. 8.000 per il quinto giorno di ritardo; L. 10.000 per il sesto giorno di ritardo; L. 15.000 per il settimo giorno di ritardo; L. 15.000 per ogni giorno successivo al settimo".
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