LEGGE 3 giugno 1978, n. 314
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati il nuovo testo della convenzione stessa ed un annesso concernente il regime doganale, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente, con allegati il nuovo testo della convenzione ed un annesso concernente il regime doganale, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IV del protocollo stesso.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI - DONAT-CATTIN - OSSOLA - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Protocole
PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928 CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES Parte di provvedimento in formato grafico APPENDICE CONVENTION CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES PROTOCOLES DES 10 MAI 1948, 16 NOVEMBRE 1966 ET 30 NOVEMBRE 1972 Parte di provvedimento in formato grafico ANNEXE A LA CONVENTION SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928 CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES PROTOCOLES DU 10 MAI 1948, DU 16 NOVEMBRE 1966 ET DU 30 NOVEMBRE 1972 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese. PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 1928 CONCERNENTE LE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI Le Parti della presente Convenzione, Considerando che le norme e le procedure instaurate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, modificata e completata dai protocolli del 10 maggio 1948 e del 16 novembre 1966, si sono rivelate utili e necessarie agli organizzatori di tali esposizioni come agli Stati partecipanti, Desiderose di adeguare alle condizioni dell'attivita' moderna le dette norme e procedure, nonche' quelle concernenti l'Organizzazione incaricata di vigilare alla sua applicazione e di riunire tali disposizioni in un unico strumento che deve sostituire la Convenzione del 1928, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Il presente protocollo ha per oggetto: a) di modificare le norme e procedure concernenti le esposizioni internazionali; b) di modificare le disposizioni concernenti le attivita' dell'Ufficio Internazionale delle Esposizioni.
Protocollo-art. II
Articolo II La Convenzione del 1928 viene nuovamente modificata dal presente Protocollo in conformita' degli obiettivi espressi nell'articolo I. Il testo della Convenzione cosi' modificata figura nell'appendice al presente Protocollo di cui costituisce parte integrante.
Protocollo-art. III
Articolo III 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma delle Parti della Convenzione del 1928 a Parigi dal 30 novembre 1972 al 30 novembre 1973 e restera' aperto all'adesione delle stesse Parti dopo quest'ultima data. 2. Le Parti della Convenzione del 1928 possono divenire Parti del presente Protocollo mediante: a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; c) adesione. 3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese.
Protocollo-art. IV
Articolo IV Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data in cui 29 Stati ne saranno divenuti Parti alle condizioni previste dall'articolo III.
Protocollo-art. V
Articolo V Le disposizioni del presente Protocollo non si applicano alla registrazione di un'esposizione per la quale sia gia' stata fissata dall'Ufficio Internazionale delle Esposizioni una data, fino a quella, inclusa, della sessione del Consiglio di Amministrazione che avra' immediatamente preceduto l'entrata in vigore del presente Protocollo, in conformita' del precedente articolo IV.
Protocollo-art. VI
Articolo VI Il Governo della Repubblica francese notifichera' ai governi delle Parti contraenti nonche' all'Ufficio Internazionale delle Esposizioni: a) le firme, le ratifiche, le approvazioni, le accettazioni e le adesioni in conformita' dell'articolo III; b) la data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente all'articolo IV.
Protocollo-art. VII
Articolo VII A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Governo della Repubblica francese provvedera' a farlo registrare presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Parigi, il 30 novembre 1972, in lingua francese, in un unico esemplare che sara' conservato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne rilascera' copie conformi ai governi di tutte le Parti della Convenzione dei 1928. (Seguono le firme).
Appendice-art. 1
APPENDICE CONVENZIONE SULLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 1928, MODIFICATA E COMPLETATA DAI PROTOCOLLI DEL 10 MAGGIO 1948, DEL 16 NOVEMBRE 1966 E DEL 30 NOVEMBRE 1972 Articolo 1 1. Un'esposizione e' una manifestazione che, quale ne sia la denominazione, ha lo scopo principale di istruire la gente facendo l'inventario dei mezzi di cui dispone l'uomo per soddisfare i bisogni di una civilta' e di far risaltare in uno o piu' rami dell'attivita' umana i progressi che sono stati realizzati o le prospettive del futuro. 2. L'esposizione e' internazionale quando vi prende parte piu' di uno Stato. 3. I partecipanti ad un'esposizione internazionale sono, da un lato, gli espositori degli Stati ufficialmente rappresentati raggruppati in sezioni nazionali, dall'altro, le organizzazioni internazionali o gli espositori cittadini di Stati non ufficialmente rappresentati ed infine quelli che sono autorizzati, in base ai regolamenti dell'esposizione, a esercitare un'altra attivita', in particolare i concessionari.
Appendice-art. 2
Articolo 2 La presente Convenzione si applica a tutte le esposizioni internazionali, ad eccezione delle: a) esposizioni di durata inferiore alle tre settimane; b) esposizioni di Belle Arti; c) esposizioni di carattere essenzialmente commerciale.
Appendice-art. 3
Articolo 3 1. Nonostante la qualifica che potra' essere data ad una esposizione dai suoi organizzatori, la presente Convenzione fa una distinzione fra le esposizioni universali e le esposizioni specializzate. 2. Un'esposizione e' universale quando fa l'inventario dei mezzi utilizzati e dei progressi realizzati o da realizzarsi in piu' rami dell'attivita' umana, quali risultano dalla classifica prevista nel paragrafo 2. a) dell'articolo 30 della presente Convenzione. 3. Essa e' specializzata quando viene consacrata ad un solo ramo dell'attivita' umana, cosi' come e' definito dalla sua classificazione.
Appendice-art. 4
Articolo 4 1. La durata di un'esposizione non deve superare sei mesi. 2. Le date di apertura e di chiusura di un'esposizione sono fissate al momento della sua registrazione e non possono essere modificate che in caso di forza maggiore e con il consenso dell'Ufficio Internazionale delle Esposizioni (che d'ora innanzi verra' denominato "Ufficio"), previsto dal Titolo V della presente Convenzione. Tuttavia la durata totale dell'esposizione non deve superare i sei mesi.
Appendice-art. 5
Articolo 5 1. La frequenza delle esposizioni previste dalla presente Convenzione e' regolata nel modo seguente: a) in uno stesso Stato, vi deve essere un intervallo minimo di venti anni fra due esposizioni universali ed un intervallo minimo di cinque anni tra un'esposizione universale ed un'esposizione specializzata; b) in Stati diversi, vi deve essere un intervallo minimo di dieci anni fra due esposizioni universali; c) in uno stesso Stato un intervallo minimo di dieci anni deve separare le esposizioni specializzate della stessa natura; un intervallo minimo di cinque anni deve separare due esposizioni specializzate di diversa natura; d) in Stati diversi, vi deve essere un intervallo minimo di cinque anni fra due esposizioni specializzate della stessa natura; un intervallo minimo di due anni fra due esposizioni specializzate di diversa natura. 2. Malgrado le disposizioni del precedente paragrafo 1, l'Ufficio puo' eccezionalmente e alle condizioni previste dall'articolo 28 3.f), ridurre gli intervalli summenzionati, da un lato, per le esposizioni specializzate, e dall'altro e entro il limite di sette anni, per le esposizioni universali organizzate in Stati diversi. 3. Gli intervalli che devono intercorrere fra le esposizioni registrate hanno come punto di partenza la data di apertura di dette esposizioni.
Appendice-art. 6
Articolo 6 1. Il Governo di una Parte contraente sul cui territorio e' progettata un'esposizione (qui appresso indicato "Governo invitante") per ottenere la propria registrazione deve inviare all'Ufficio una domanda indicando le misure legislative, regolamentari o finanziarie che prevede per tale esposizione. Il Governo di uno Stato non contraente che desideri ottenere la registrazione di un'esposizione puo', nello stesso modo, inviare una domanda all'Ufficio, a condizione di impegnarsi a rispettare per tale esposizione le disposizioni dei Titoli I, II, III e IV di questa Convenzione e i regolamenti decretati per la loro applicazione. 2. La domanda di registrazione deve essere fatta dal Governo incaricato delle relazioni internazionali relative al luogo in cui e' progettata l'esposizione (qui appresso indicato "Governo invitante"), anche nel caso in cui tale Governo non sia l'organizzatore dell'esposizione. 3. L'Ufficio determina in base ai suoi regolamenti obbligatori il termine massimo per fissare la data di un'esposizione e il termine minimo per il deposito della domanda di registrazione; esso precisa i documenti che devono accompagnare tale domanda. Fissa, inoltre, con regolamento obbligatorio, l'ammontare dei contributi richiesti per le spese relative all'esame della domanda. 4. La registrazione non e' accordata se l'esposizione non soddisfa le condizioni fissate dalla presente Convenzione ed i regolamenti stabiliti dall'Ufficio.
Appendice-art. 7
Articolo 7 1. Quando due o piu' Stati sono in concorrenza fra di loro per la registrazione di un'esposizione e non giungono ad un accordo, essi aderiscono all'Assemblea generale dell'Ufficio che decide tenendo conto delle considerazioni invocate, e delle ragioni speciali di natura storica o morale, del tempo trascorso dall'ultima esposizione e del numero di manifestazioni gia' organizzate dagli Stati concorrenti. 2. Salvo che in circostanze eccezionali, l'Ufficio da' la preferenza ad un'esposizione progettata sul territorio di una Parte contraente.
Appendice-art. 8
Articolo 8 Salvo il caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 4, lo Stato che ha ottenuto la registrazione di un'esposizione perde i diritti derivanti da tale registrazione se modifica la data dichiarata per detta esposizione. Se intende tenere l'esposizione in altra data, deve presentare una nuova domanda e sottoporsi, occorrendo, alla procedura fissata nell'articolo 7 che implichi eventuali concorrenze.
Appendice-art. 9
Articolo 9 1. Per ogni esposizione che non sia stata registrata, le Parti contraenti rifiutano la loro partecipazione e il loro patrocinio nonche' ogni sovvenzione. 2. Le Parti contraenti restano interamente libere di non partecipare ad un'esposizione registrata. 3. Ogni Parte contraente si servira' di tutti i mezzi che, in base alla propria legislazione, le sembreranno i piu' opportuni per agire contro i promotori di esposizioni fittizie o di esposizioni alle quali i partecipanti fossero fraudolentemente attirati da promesse, annunci o false pubblicita'.
Appendice-art. 10
Articolo 10 1. Il Governo invitante deve curare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti emanati per la sua applicazione. 2. Se tale Governo non organizza, esso stesso, l'esposizione, la persona giuridica che l'organizzazione deve essere ufficialmente riconosciuta a tale scopo dal Governo che garantisce l'esecuzione degli obblighi di detta persona giuridica.
Appendice-art. 11
Articolo 11 1. Tutti gli inviti a partecipare ad un'esposizione, che siano indirizzati a Parti contraenti o a Stati non membri, devono essere inviati per via diplomatica dal solo Governo dello Stato invitante al solo Governo dello Stato invitato, per suo conto e per conto delle altre persone fisiche o giuridiche che dipendono dalla sua autorita'. Le risposte devono pervenire per lo stesso tramite al Governo invitante, cosi' come le richieste di partecipazione espresse da persone fisiche o giuridiche non invitate. Gli inviti devono tener conto dei termini prescritti dall'Ufficio. Gli inviti alle organizzazioni di carattere internazionale sono inviati direttamente. 2. Nessuna Parte contraente puo' organizzare o patrocinare una partecipazione ad un'esposizione internazionale se i suddetti inviti non siano stati inviati conformemente alle disposizioni di questa Convenzione. 3. Le Parti contraenti si impegnano a non inviare e a non accettare alcun invito a partecipare ad un'esposizione che debba aver luogo sul territorio di una Parte contraente o su quello di uno Stato non membro, se tali inviti non fanno menzione della registrazione accordata in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione. 4. Ogni Parte contraente puo' chiedere agli organizzatori di astenersi dall'inviarle inviti diversi da quello che le e' destinato. Essa puo' inoltre astenersi dal trasmettere inviti o desideri di partecipazione espressi da persone fisiche o giuridiche non invitate.
Appendice-art. 12
Articolo 12 Il Governo invitante deve nominare un commissario generale dell'esposizione incaricato di rappresentarlo a tutti gli effetti della presente Convenzione e per tutto quanto riguarda l'esposizione stessa.
Appendice-art. 13
Articolo 13 Il Governo di ogni Stato che partecipa ad un'esposizione deve nominare un commissario generale di sezione perche' lo rappresenti presso il Governo invitante. Il Commissario generale di sezione e' il solo incaricato dell'organizzazione della sua presentazione nazionale. Egli informa il commissario generale dell'esposizione della composizione di tale presentazione e cura il rispetto dei diritti e degli obblighi degli espositori.
Appendice-art. 14
Articolo 14 1. Nel caso in cui nelle esposizioni universali siano previsti dei padiglioni nazionali, tutti i Governi partecipanti costruiscono i loro padiglioni a proprie spese. Tuttavia, con la previa approvazione dell'Ufficio, gli organizzatori delle esposizioni universali possono, in deroga, costruire dei locali destinati ad essere affittati ai Governi che non siano in grado di costruire dei padiglioni nazionali. 2. Nelle esposizioni specializzate, la costruzione dei fabbricati spetta agli organizzatori.
Appendice-art. 15
Articolo 15 Nelle esposizioni universali non possono essere percepiti, ne' dal Governo invitante, ne' dalle autorita' locali, ne' dagli organizzatori della esposizione, canoni di affitto o canoni forfettari per i locali forniti ai Governi partecipanti (ad eccezione di un canone di affitto per i locali costruiti in virtu' della deroga prevista dall'articolo 14. 1). Nel caso in cui fosse esigibile una tassa immobiliare, in base alla legge in vigore nello Stato invitante; questa resterebbe a carico degli organizzatori. Solo i servizi effettivamente resi in applicazione dei regolamenti approvati dall'Ufficio possono essere oggetto di retribuzione.
Appendice-art. 16
Articolo 16 Il regime doganale delle esposizioni e' fissato dall'allegato della presente Convenzione, che ne forma parte integrante.
Appendice-art. 17
Articolo 17 In un'esposizione, non sono considerate come nazionali e, di conseguenza, non possono essere designate con tale denominazione che le sezioni le quali dipendono dai commissari generali nominati conformemente all'articolo 13 dai Governi degli Stati partecipanti. Una sezione nazionale comprende tutti gli espositori dello Stato considerato, ma non i concessionari.
Appendice-art. 18
Articolo 18 1. In un'esposizione, non si puo' far uso, per designare un partecipante o un gruppo di partecipanti di una denominazione geografica che si riferisca ad una Parte contraente, senza l'autorizzazione del commissario generale di sezione che rappresenta il Governo della detta Parte. 2. Se una Parte contraente non partecipa ad un'esposizione, il commissario generale di tale esposizione cura, per quanto riguarda detta Parte contraente, il rispetto della protezione prevista al paragrafo precedente.
Appendice-art. 19
Articolo 19 1. I prodotti presentati nella sezione nazionale di uno Stato partecipante devono essere in stretto rapporto con tale Stato (ad esempio oggetti originari dal suo territorio o prodotti creati dai suoi cittadini). 2. Vi possono tuttavia figurare, con l'autorizzazione dei commissari generali degli altri Stati in causa, altri oggetti o prodotti, a condizione che questi non servano che a completare la presentazione. 3. In caso di contestazione fra Stati partecipanti nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, viene resa una decisione arbitrale da parte del collegio dei commissari generali di sezione che decide a maggioranza dei commissari presenti. La decisione e' definitiva.
Appendice-art. 20
Articolo 20 1. Salvo disposizioni contrarie esistenti nella legislazione in vigore nello Stato invitante, non deve essere concesso alcun monopolio di qualsiasi natura, salvo autorizzazione dell'Ufficio, per quanto attiene ai servizi comuni, accordata al momento della registrazione. In tal caso gli organizzatori sono tenuti ad adempiere gli obblighi seguenti: a) indicare l'esistenza di quel monopolio o di quei monopoli nel regolamento generale della esposizione o nel contratto di partecipazione; b) assicurare ai partecipanti l'uso dei servizi monopolizzati alle condizioni abitualmente applicate nello Stato; c) non limitare in alcun caso i poteri dei commissari generali nelle loro rispettive sezioni. 2. Il commissario generale della esposizione adotta tutte le misure affinche' le tariffe pretese nei riguardi degli Stati partecipanti non siano piu' elevate di quelle pretese nei riguardi degli organizzatori dell'esposizione e, in ogni caso, delle tariffe normali vigenti nella localita'.
Appendice-art. 21
Articolo 21 Il commissario generale della esposizione adotta tutte le misure possibili per assicurare l'efficace funzionamento dei servizi di pubblica utilita' all'interno dell'esposizione.
Appendice-art. 22
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