LEGGE 10 giugno 1978, n. 316

Type Legge
Publication 1978-06-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla responsabilita' degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 della convenzione stessa.

Art. 3

Ai fini dell'esecuzione della convenzione di cui ai precedenti articoli, gli articoli 1783, 1784 e 1785 del codice civile sono sostituiti dagli articoli seguenti: Art. 1783 - (Responsabilita' per le cose portate in albergo). - Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. La responsabilita' di cui al presente articolo e' limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. Art. 1784 - (Responsabilita' per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore). - La responsabilita' dell'albergatore e' illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli puo' rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore puo' esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato. Art. 1785 - (Limiti di responsabilita'). - L'albergatore non e' responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa. Art. 1785-bis - (Responsabilita' per colpa dell'albergatore). - L'albergatore e' responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari. Art. 1785-ter - (Obbligo di denuncia del danno). - Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potra' valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato. Art. 1785-quater - (Nullita'). - Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilita' dell'albergatore. Art. 1785-quinquies - (Limiti di applicazione). - Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, ne' agli animali vivi.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - PASTORINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION SUR LA RESPONSABILITE DES HOTELIERS QUANT AUX OBJETS APPORTES PAR LES VOYAGEURS Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' DEGLI ALBERGATORI PER LE COSE PORTATE DAI CLIENTI IN ALBERGO I Governi firmatari degli Stati membri del Consiglio d'Europa, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una piu' stretta unione fra i Membri, in particolare mediante l'adozione di norme comuni in campo giuridico; Ritenendo opportuno procedere ad una armonizzazione di alcune norme relative alla responsabilita' degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Ogni Parte Contraente si impegna ad uniformare il proprio diritto interno, al piu' tardi entro dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti, alle norme formulate nell'allegato concernenti la responsabilita' degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo. 2. Ogni Parte Contraente conserva tuttavia la facolta' di aumentare la responsabilita' degli albergatori. 3. Ogni Parte Contraente comunichera' al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i testi ufficiali della propria legislazione concernente la materia regolata dalla Convenzione. Il Segretario Generale trasmettera' copia dei testi alle altre Parti.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Ogni Parte Contraente ha la facolta': (a) di fissare, in deroga alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 1 dell'allegato, il limite di responsabilita' dell'albergatore all'equivalente di 100 volte almeno il prezzo giornaliero della locazione dell'alloggio; (b) di limitare per ogni oggetto, in deroga alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 1 dell'allegato, la responsabilita' dell'albergatore ad una somma non inferiore all'equivalente di 1.500 franchi oro o, in caso di applicazione del paragrafo precedente, a 50 volte almeno il prezzo giornaliero della locazione dell'alloggio; (c) di non applicare le norme di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 dell'allegato che per quanto riguarda gli oggetti che si trovano in albergo; (d) di permettere agli albergatori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 6 dell'allegato, di ridurre, nei casi previsti al paragrafo 1 (a) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 dell'allegato, salvo in caso di dolo o di colpa ad esso equivalente, la propria responsabilita' con un accordo speciale concluso con il cliente e da lui firmato, che non conterra' alcuna altra clausola; la responsabilita' dell'albergatore non potra' tuttavia venir ridotta ad un ammontare inferiore a quello previsto dalle disposizioni adottate in applicazione della Convenzione; (e) di applicare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 7 dell'allegato, le norme in esso contenute concernenti i veicoli, gli oggetti che ne formano il carico lasciati su di essi nonche' gli animali vivi, o di regolare in ogni altro modo la responsabilita' dell'albergatore a tale riguardo.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 1. La presente Convenzione si applica ai territori metropolitani delle Parti Contraenti. 2. Ogni Parte Contraente puo', al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applichera' al territorio od ai territori indicati in detta dichiarazione, del quale o dei quali curi le relazioni internazionali o per il quale o i quali sia autorizzata a stipulare. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in base al paragrafo precedente potra', per quel che riguarda ogni territorio in essa citato essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 6 della presente Convenzione.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata od accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Governo firmatario che la rettifichi, o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio, di uno strumento di adesione che avra' efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 1. Una Parte Contraente non potra' denunciare la presente Convenzione prima dello spirare di un termine di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. Tale denuncia verra' fatta mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Tale denuncia avra' effetto, per la Parte Contraente interessata, sei mesi dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' ai Membri del Consiglio ed al Governo di ogni Stato aderente alla presente Convenzione: (a) ogni firma ed il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; (b) ogni data di entrata in vigore; (c) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni degli articoli 3 e 6. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Parigi, il 17 dicembre 1962, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunichera' copia certificata conforme ad ogni Governo firmatario e aderente. (Seguono le firme).

Allegato-art. 1

ALLEGATO Articolo 1 1. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente che vi si reca e dispone quivi di un alloggio. 2. Sono considerate come portate in albergo: (a) le cose che vi si trovano durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone di un alloggio; (b) le cose di cui l'albergatore o una persona di cui egli sia responsabile assuma la sorveglianza, fuori dell'albergo, durante il periodo in cui il cliente dispone dell'alloggio; (c) le cose di cui l'albergatore o una persona della quale egli sia responsabile assuma la sorveglianza, sia in albergo, che fuori di esso, nel corso di un periodo di una ragionevole durata, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone di un alloggio. 3. La responsabilita' di cui al presente articolo e' limitata all'equivalente di 3.000 franchi oro. 4. Il franco oro indicato nel precedente paragrafo si riferisce ad una unita' costituita da sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di oro fino.

Allegato-art. 2

Articolo 2 1. La responsabilita' dell'albergatore e' illimitata: (a) quando gli oggetti sono stati depositati nelle sue mani; (b) quando egli ha rifiutato il deposito delle cose che egli e' obbligato ad accettare. 2. L'albergatore e' obbligato ad accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli non puo' rifiutarli tranne nel caso in cui siano pericolosi o se, relativamente alla importanza od alle condizioni di gestione dell'albergo, questi siano di valore eccessivo o di natura ingombrante. 3. L'albergatore puo' esigere che la cosa sia contenuta in involucro chiuso o sigillato.

Allegato-art. 3

Articolo 3 L'albergatore non e' responsabile nel caso che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano imputabili: (a) al cliente o alle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; (b) a forza maggiore; (c) alla natura della cosa.

Allegato-art. 4

Articolo 4 L'albergatore e' responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 1 del presente allegato, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione risultino da propria colpa o da colpa di persone delle quali egli e' responsabile.

Allegato-art. 5

Articolo 5 Tranne nel caso previsto dall'articolo 4 del presente allegato, il cliente perde il beneficio delle presenti disposizioni se, dopo aver scoperto il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, li segnala all'albergatore con ingiustificato ritardo.

Allegato-art. 6

Articolo 6 Ogni dichiarazione o convenzione intesa ad escludere o a limitare in anticipo la responsabilita' dell'albergatore e' nulla ed inefficace.

Allegato-art. 7

Articolo 7 Le disposizioni del presente allegato non si applicano ne' ai veicoli, ne' alle cose che fanno parte del loro carico e lasciate sul posto, ne' agli animali vivi.

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