DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1978, n. 319
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 828, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio e industria di Venezia con esclusione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1962, n. 1043, con il quale, nel modificare tale tariffa e' stata confermata la predetta esenzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 227, che prevede facilitazioni nei diritti di quotazione per i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale;
Vista la deliberazione n. 102 del 9 febbraio 1977, con cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori;
Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa;
Sulla
proposta del Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori e' stabilita nella seguente misura: a) Titoli del debito pubblico . .| Titoli delle aziende autonome| dello Stato . . . . . . . . .| Titoli emessi da regioni, pro- > Esenti vince e comuni. | Obbligazioni fondiarie ed edi-| lizie b) Titoli garantiti dallo Stato .| Diritto fisso lire Titoli assimilati o parificati| 100.000, diritto alle obbligazioni fondiarie| proporzionale L. ed edilizie . . . . . . . . . > 1.000 per ogni Titoli assimilati o parificati| miliardo di ca- alle cartelle di credito co-| pitale in circo- munale e provinciale . . . .| lazione L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore. Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso si computa - in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno - sull'importo del capitale da ammettere a quotazione.
Art. 2
Le azioni di risparmio sono soggette ai diritti per l'ammissione a quotazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1962, n. 1043 e decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 227.
LEONE PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1978
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 176
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