DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1978, n. 323
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo ai trasporti aerei civili, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 20 febbraio 1975, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. 18 dell'accordo stesso.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 32
Accord
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS CIVILS. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese. ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA RELATIVO AI TRASPORTI AEREI CIVILI. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA Avendo ratificato la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, Desiderosi di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo del trasporto aereo, e Desiderosi di concludere un accordo allo scopo di istituire servizi aerei regolari fra i rispettivi paesi, Hanno designato i loro plenipotenziari, i quali hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Per l'applicazione del presente accordo e del suo allegato: a) L'espressione "convenzione" significa la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, della quale i due Stati contraenti sono parti; b) L'espressione "autorita' aeronautiche" significa, per quel che concerne l'Italia, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, e per quel che concerne la Polonia, il Ministero delle comunicazioni - Amministrazione centrale dell'aviazione civile, o, in entrambi i casi, ogni organismo autorizzato a svolgere le funzioni che vengono attualmente attribuite alle suddette autorita'; c) L'espressione "compagnia designata" significa una compagnia di trasporti aerei che una delle Parti contraenti ha designato, conformemente all'articolo 3 del presente accordo, per l'esercizio dei servizi aerei convenuti.
Accordo-art. 2
Articolo 2 1. Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti previsti nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nelle tabelle contenute nell'allegato al presente accordo. Tali servizi e tali rotte vengono denominati qui di seguito "servizi convenuti" e "rotte specificate". 2. La compagnia designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti: a) del diritto di volare senza scalo sul territorio dell'altra Parte contraente; b) del diritto di effettuare scali non commerciali su detto territorio; c) del diritto di imbarcare e sbarcare, su detto territorio, nei servizi convenuti, passeggeri, merci o spedizioni postali, nelle condizioni stabilite dal presente accordo e dal suo allegato. 3. Nessuna disposizione del presente accordo potra' essere interpretata come tale da conferire alla compagnia designata da una delle Parti contraenti il diritto d'imbarcare sul territorio dell'altra Parte contraente passeggeri, merci o spedizioni postali trasportati dietro remunerazione e destinati a un altro punto del territorio di tale altra Parte contraente ("cabotaggio").
Accordo-art. 3
Articolo 3 1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare una compagnia aerea per esercitare i servizi convenuti. Tale designazione formera' l'oggetto di una notifica scritta fra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. 2. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica di designazione accordera' senza indugio alla compagnia designata dell'altra Parte contraente, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'autorizzazione di esercizio necessaria. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente potranno esigere che la compagnia designata dall'altra Parte contraente dimostri di essere in grado di adempiere le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicate da dette autorita' per l'esercizio dei servizi aerei internazionali. 4. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di non accordare l'autorizzazione di esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo o di imporre quelle condizioni che riterra' necessarie per l'esercizio, da parte della compagnia designata, dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente accordo, qualora detta Parte contraente non possegga la prova che una parte preponderante della proprieta' e il controllo effettivo di tale compagnia appartengono alla Parte contraente che ha designato la compagnia o a persone fisiche e giuridiche cittadini di quest'ultima. 5. A partire dalla ricezione dell'autorizzazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, la compagnia designata potra' cominciare ad esercitare i servizi concordati in ogni momento, sempre che siano soddisfatte le condizioni contenute nell'articolo 6.
Accordo-art. 4
Articolo 4 1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare un'autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio, da parte della compagnia designata dall'altra Parte contraente dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente accordo, o di sottoporre l'esercizio di tali diritti alle condizioni che giudichera' necessarie, se: a) non possiede la prova che una parte preponderante della proprieta' e il controllo effettivo di tale compagnia appartengano alla Parte contraente che ha designato la compagnia o a persone fisiche e giuridiche cittadini di quest'ultima, b) tale compagnia non si e' conformata alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della Parte contraente che ha accordato questi diritti, o c) tale compagnia non esercita i servizi concordati alle condizioni prescritte dal presente accordo o dal suo allegato. 2. A meno che la revoca, la sospensione o la determinazione delle condizioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare nuove infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, un tale diritto non potra' essere esercitato che dopo consultazioni con l'altra Parte contraente. La consultazione dovra' avere inizio entro un termine di 60 giorni dalla data di una richiesta in tal senso.
Accordo-art. 5
Articolo 5 1. Le compagnie designate godranno di possibilita' eque ed uguali di esercitare i servizi concordati tra i territori delle Parti contraenti. 2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia designata da ciascuna Parte contraente terra' conto degli interessi della compagnia designata dall'altra Parte contraente, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi aerei forniti da quest'ultima sulle rotte indicate o su una parte di esse. 3. L'esercizio dei servizi convenuti sara' organizzato in stretta relazione con la domanda di trasporto del pubblico sulle rotte specificate. L'obiettivo primario di ciascuno dei servizi convenuti sara' quello di offrire una capacita' di trasporto corrispondente alla domanda corrente e ragionevolmente prevedibile di trasporto di passeggeri, merci e spedizioni postali in provenienza dal o destinati al territorio della Parte contraente che avra' designato la compagnia che effettua detto servizio. 4. I diritti accordati a ciascuna compagnia designata al trasporto di passeggeri, merci e spedizioni postali tra il territorio dell'altra Parte contraente e i territori di Stati terzi, saranno esercitati nel rispetto dei principi generali di sviluppo dei trasporti aerei internazionali, secondo i quali la capacita' di trasporto offerta deve essere in relazione con: a) la domanda di trasporto verso o dal territorio della Parte contraente che avra' designato la compagnia; b) la domanda di trasporto esistente nella regione attraversata dalla linea aerea rispettiva, tenuto conto dei servizi aerei assicurati dalle compagnie di altri Stati della regione; c) le esigenze di un esercizio economico dei servizi diretti. 5. La capacita' di trasporto da mettere a disposizione tra i territori delle due Parti contraenti sulle rotte specificate, verra' equamente ripartita tra le compagnie designate, a meno che la compagnia designata di una Parte contraente non trasferisca, per un periodo determinato e alle condizioni fissate di comune accordo dalle due compagnie designate, tutta o parte della capacita' di cui dispone alla compagnia designata dall'altra Parte contraente.
Accordo-art. 6
Articolo 6 1. Prima dell'inizio di ogni periodo di esercizio IATA le compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti determineranno, di comune accordo, la capacita' e la frequenza dei servizi, la ripartizione degli orari e le altre condizioni economiche e tecniche per l'esercizio dei servizi convenuti in conformita' alle disposizioni dell'art. 5 del presente accordo. Se le leggi ed i regolamenti nazionali di una Parte contraente lo richiedono, gli accordi che verranno conclusi tra le compagnie designate relativi ai servizi convenuti dovranno essere sottoposti all'approvazione delle autorita' aeronautiche di detta Parte contraente. 2. Gli orari dei servizi convenuti saranno sottoposti per l'approvazione alle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'esercizio di tali servizi. La stessa regola si applichera' agli ulteriori cambiamenti. Tale termine puo' essere ridotto in casi speciali se le autorita' aeronautiche ne convengono. 3. Le autorita' aeronautiche di ciascuna delle Parti contraenti dovranno fornire alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, su loro richiesta, i dati statistici di esercizio relativi all'utilizzo della capacita' di trasporto offerta sui servizi provenienti dalla o destinati all'altra Parte contraente, da parte della compagnia aerea designata dalla prima Parte contraente sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo.
Accordo-art. 7
Articolo 7 1. Le tariffe per ogni servizio convenuto saranno stabilite a tassi ragionevoli tenendo conto di tutti gli elementi determinanti quali il costo di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche di ciascun servizio e le tariffe di altre compagnie aeree che utilizzino in tutto o in parte la stessa rotta. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo verranno, se possibile, fissate di comune accordo dalle compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti e dopo consultazione con altre compagnie aeree operanti su tutta o parte della stessa rotta. Le imprese designate dovranno, per quanto possibile, realizzare tale accordo ricorrendo alla procedura di fissazione delle tariffe istituita dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale (IATA). 3. Le tariffe cosi' fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi particolari, tale termine potra' essere ridotto, previo accordo di dette autorita'. 4. Se le compagnie designate non riescono a raggiungere un accordo o se le tariffe da loro fissate non vengono approvate dalle autorita' aeronautiche di una Parte contraente, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti fisseranno tali tariffe di comune accordo. 5. Nessuna tariffa entrera' in vigore senza l'approvazione delle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti. 6. Nel caso in cui l'accordo fra le autorita' aeronautiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo non possa essere raggiunto, la controversia sara' sottoposta alla procedura prevista dall'articolo 14 del presente accordo. 7. Le tariffe gia' fissate rimarranno in vigore fino a quando non vengano fissate le nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Accordo-art. 8
Articolo 8 1. Gli aeromobili della compagnia aerea designata da una Parte contraente, utilizzati nell'esercizio dei servizi aerei internazionali previsti dal presente accordo, nonche' i carburanti e i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e l'equipaggiamento normale di bordo che si trovano a bordo di tali aeromobili, sono esenti, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, dai diritti di dogana, tasse di controllo e da ogni onere fiscale. 2. Sono inoltre esenti dai diritti di dogana e fiscali sopra menzionati, ad eccezione delle somme dovute per i servizi prestati: a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali di bordo introdotti e depositati sul territorio di una delle Parti contraenti dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente ai fini della utilizzazione esclusiva da parte degli aeromobili di detta compagnia; b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali di bordo che gli aeromobili della compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti, utilizzati nei servizi aerei concordati, imbarcano sul territorio dell'altra Parte contraente, secondo i limiti e le condizioni fissate dalle autorita' della suddetta altra Parte contraente, per essere utilizzati esclusivamente a bordo degli aeromobili. 3. Gli articoli che beneficiano di un regime di favore in virtu' dei precedenti comma non possono essere utilizzati ai fini diversi dall'esercizio dei servizi aerei e devono essere riesportati nel caso in cui non possono essere utilizzati, a meno che la loro cessione ad altre compagnie aeree o la loro nazionalizzazione non siano concesse conformemente alle disposizioni in vigore sul territorio della Parte contraente interessata. Le esenzioni previste nel presente articolo, applicabili anche alla parte dei materiali sopra indicati che e' utilizzata nei voli al di sopra del territorio della Parte contraente che ha accordato tale facilitazione, possono essere subordinate all'osservanza delle formalita' normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
Accordo-art. 9
Articolo 9 1. Le disposizioni legislative, regolamentari ad amministrative di ciascuna Parte contraente che regolano sul suo territorio l'entrata, la sosta e l'uscita degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o l'esercizio, la navigazione e il comando di tali aeromobili durante la loro sosta all'interno del suo territorio si applicheranno agli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente. 2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna Parte contraente che regolano sul suo territorio l'entrata, la sosta e l'uscita di passeggeri, equipaggi, merci e spedizioni postali, quali quelle relative alle formalita' di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, al settore doganale o alle misure sanitarie si applicheranno ai passeggeri, equipaggi merci o spedizioni postali trasportati dagli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, durante la loro sosta su detto territorio. 3. Le tasse e gli altri diritti per la utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dell'equipaggiamento tecnico sul territorio di una Parte contraente saranno percepiti conformemente ai tassi e alle tariffe stabilite dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Parte contraente.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Ciascuna Parte contraente dara', su una base di reciprocita', alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di mantenere, nei punti indicati nell'allegato del presente accordo sul territorio dell'altra Parte contraente, uffici e personale commerciale, amministrativo e tecnico scelto tra i cittadini di uno e/o dell'altro paese, necessari alle esigenze della compagnia aerea designata. Detto personale dovra' rispettare le norme che regolano l'entrata e la sosta sul territorio dell'altra Parte contraente, nonche' le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili su tale territorio. L'organico di tale personale sara' stabilito sulla base di un accordo fra le compagnie designate e sara' presentato alle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti per la sua approvazione. Ciascuna Parte contraente fornira' l'assistenza e le facilitazioni necessarie ai suddetti uffici e al suddetto personale anche per quanto riguarda il soggiorno di quest'ultimo.
Accordo-art. 11
Articolo 11 La differenza fra le entrate e le uscite effettuate sul territorio di una Parte contraente da parte di una impresa designata dall'altra Parte contraente sara' trasferita conformemente alle disposizioni dell'accordo dei pagamenti in vigore fra le due Parti contraenti. Nel caso in cui tale accordo non sia applicabile, i trasferimenti saranno effettuati in divise convertibili. Dette somme saranno trasferite liberamente e non saranno sottoposte ad alcuna imposizione o restrizione su una base di reciprocita'.
Accordo-art. 12
Articolo 12 In uno spirito di stretta collaborazione, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto al fine di assicurarsi che i principi definiti nel presente accordo vengano applicati e che gli obiettivi di quest'ultimo vengano realizzati in modo soddisfacente.
Accordo-art. 13
Articolo 13 1. Qualora l'una o l'altra delle Parti contraenti giudichi auspicabile modificare una disposizione qualsiasi del presente accordo, potra' chiedere una consultazione con l'altra Parte contraente. Ogni modifica al presente accordo entrera' in vigore quando, per quanto concerne tale modifica, le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalita' costituzionali relative alla conclusione e all'entrata in vigore degli accordi internazionali. 2. Modifiche all'allegato del presente accordo potranno essere direttamente concordate fra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate da uno scambio di note diplomatiche. 3. La consultazione fra le Parti contraenti o fra le autorita' aeronautiche relativa alla modifica del presente accordo o del suo allegato, dovra' avere inizio entro 60 (sessanta) giorni a partire dalla data della ricezione di una richiesta in tal senso.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Ogni controversia relativa all'interpretazione o alla applicazione del presente accordo o del suo allegato sara' regolata da negoziati diretti tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. Se dette autorita' non riusciranno a raggiungere un accordo, la controversia dovra' essere regolata per via diplomatica.
Accordo-art. 15
Articolo 15 Il presente accordo e le sue eventuali modifiche saranno registrati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).
Accordo-art. 16
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