DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1978, n. 342
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940,n. 674, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito
il Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: 1) i prezzi delle basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 1 al presente decreto; 2) i prezzi delle basi chilometriche ed il diritto fisso della tariffa n. 1 bis sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 2 al presente decreto; 3) i prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 3 al presente decreto; 4) i prezzi delle basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 4 al presente decreto; 5) i prezzi delle basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21 bis sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 5 al presente decreto; 6) i prezzi delle basi chilometriche ed i diritti fissi delle tariffe n. 22 e n. 23 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 6 al presente decreto; 7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in L. 87.600 e 49.200 rispettivamente per la prima e la seconda classe; 8) il prezzo del supplemento per l'occupazione di un posto cuccetta e' fissato in L. 4.200; 9) i diritti speciali, le tasse accessorie e i depositi cauzionali di cui all'allegato n. 1 alle predette "Condizioni e tariffe" sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 7 al presente decreto; 10) i supplementi di prezzo per l'occupazione di posti nelle carrozze letto circolanti in servizio interno e i diritti di ammissione dovuti dai portatori di documenti che legittimano l'esenzione dal pagamento del supplemento letto, previsti rispettivamente ai punti 3 e 7 dell'allegato n. 11 alle predette "Condizioni e tariffe", sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 8 al presente decreto; 11) le tasse, le soprattasse e i diritti, anche accessori, di ogni genere figuranti nel testo delle predette "Condizioni e tariffe" sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato n. 9 al presente decreto; 12) il terzo capoverso dell'art. 4, paragrafo 3, e' sostituito dal seguente: L'Azienda ammette, con le modalita' e per i treni indicati nell'orario ufficiale, la prenotazione dei posti nelle carrozze. Per determinati treni indicati nell'orario ufficiale, l'Azienda ha facolta' di prescrivere la prenotazione obbligatoria. La prenotazione puo' essere subordinata alla preventiva esibizione del biglietto di viaggio; 13) il limite di venti chilometri previsto all'art. 12, paragrafo 3, lettera a), e' modificato in trenta chilometri; 14) il primo capoverso dell'art. 19, paragrafo 4, e' sostituito dal seguente: l'importo del prezzo calcolato secondo le basi di tariffa, degli eventuali diritti accessori e di ogni altra tassa o diritto inerenti al trasporto, viene arrotondato alle 100 lire superiori; 15) il testo dell'art. 23 "Viaggi di doppia corsa", e' sostituito dal seguente: Par. 1 - Generalita'. - L'Azienda rilascia, per i viaggi da compiersi fra due qualsiasi stazioni, biglietti di doppia corsa alla tariffa competente al viaggiatore mediante il pagamento contemporaneo del viaggio di andata e di ritorno. Par. 2 - Itinerari. - I biglietti di - doppia corsa sono rilasciati, sia per il viaggio di andata sia per quello di ritorno, per l'itinerario richiesto dal viaggiatore, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 22, paragrafo 2, per i viaggi di corsa semplice. Par. 3 - Modificazioni al contratto di trasporto. - Le modificazioni al contratto di trasporto si effettuano in base alle norme previste per i biglietti di corsa semplice all'art. 8, considerando separatamente ciascuna delle due corse. Par. 4 - Prezzi. - Il prezzo del biglietto di doppia corsa e' stabilito, sulla base della tariffa competente al viaggiatore, sommando i prezzi previsti per il percorso di andata e per quello di ritorno. I prezzi stessi vengono peraltro stabiliti tassando separatamente ciascuna delle due corse quando i biglietti sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno. Par. 5 - Validita'. - La validita' dei biglietti di doppia corsa si computa secondo i criteri di cui all'art. 22, paragrafo 3, calcolandola sulla semisomma della distanza complessiva, con un minimo di tre giorni ed un massimo di sei. E' fatta eccezione per i biglietti rilasciati per una percorrenza complessiva di 100 km per i quali la validita' e' di un giorno. I biglietti stessi scadono alle ore 24 dell'ultimo giorno di validita'. Al viaggiatore che si trovi in treno allo spirare di tale termine, e' consentito proseguire il viaggio della corsa gia' impegnata fino alla relativa stazione di arrivo indicata sul biglietto, senza effettuare fermate intermedie. Par. 6 - Inizio e termine dei viaggi. - I biglietti di doppia corsa sono validi per iniziare il viaggio di andata e quello di ritorno entro il periodo di validita' complessiva. L'inizio del viaggio di ritorno non e' subordinato ad alcuna formalita'. Par. 7 - Fermate intermedie. - I biglietti di doppia corsa danno diritto ad effettuare un numero illimitato di fermate, sia nel viaggio di andata sia in quello di ritorno. L'uso delle fermate intermedie non e' subordinato ad alcuna speciale formalita' da parte del viaggiatore. La durata delle fermate e' limitata soltanto dalla validita' del biglietto. Par. 8 - Norme applicabili. - Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le norme sui biglietti di andata e ritorno; 16) le indicazioni "trenta giorni" e "sessanta giorni" figuranti agli articoli 37, 40 paragrafo 2, 43 paragrafo 10 e 45, paragrafo 6, sono modificate rispettivamente in, un mese e in due mesi; 17) le indicazioni "sessantesimo giorno" e "centottantesimo giorno" figuranti all'art. 50, paragrafo 2, sono modificate rispettivamente in due mesi e in sei mesi; 18) il testo dell'art. 54 e' sostituito dal seguente: i biglietti chilometrici sono rilasciati a vista dalle stazioni e dalle agenzie a cio' autorizzate e hanno la validita' di due mesi. La validita' decorre dal giorno in cui se ne inizia l'utilizzazione risultante dalla data della prima vidimazione. Tale data non puo' essere posteriore al mese successivo a quello di emissione; 19) gli articoli 62 e 64 sono soppressi.
Art. 2
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