DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1978, n. 344

Type DPR
Publication 1978-05-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 158 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in audiologia.

Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in audiologia.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 306. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in audiologia cui sono ammessi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 307. - La scuola ha sede presso l'istituto di audiologia ed ha la durata di tre anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso, ne' e' consentita l'iscrizione contemporanea ad altra scuola di specializzazione.

Art. 308. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola per i tre anni e' fissato ad un massimo di nove (tre per anno).

L'ammissione alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esami orali.

Art. 309. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

nozioni di fisica acustica;

anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;

fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;

nozioni di psichiatria.

2° Anno:

tecniche audiometriche;

nozioni di neurologia;

nozioni di vestibologia.

3° Anno:

patologia dell'udito;

terapia medica, chirurgica e protesica della sordita';

la sordita' sotto il profilo sociale;

la rieducazione dell'ipoacustico.

Art. 310. - Per accedere al secondo ed al terzo anno e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami rispettivamente del primo e del secondo anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale.

Art. 311. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni e di svolgere un internato, di almeno dieci mesi per ogni anno accademico, presso l'istituto di audiologia, sede della scuola.

Art. 312. - La misura delle tasse per gli iscritti e' fissata per ogni anno di corso come segue:

tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa esami profitto . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributo riscaldamento. . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 contributo attivita' assistenziali . . . . . . . . . . . L. 1.000 contributo assistenza e infortuni. . . . . . . . . . . . . L. 300

Art. 313. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i titolari di altre cattedre della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie.

Art. 314. - Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 369

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 158 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in audiologia. Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in audiologia. Scuola di specializzazione in audiologia Art. 306. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in audiologia cui sono ammessi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia. Art. 307. - La scuola ha sede presso l'istituto di audiologia ed ha la durata di tre anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso, ne' e' consentita l'iscrizione contemporanea ad altra scuola di specializzazione. Art. 308. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola per i tre anni e' fissato ad un massimo di nove (tre per anno). L'ammissione alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esami orali. Art. 309. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: nozioni di fisica acustica; anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari; fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari; nozioni di psichiatria. 2° Anno: tecniche audiometriche; nozioni di neurologia; nozioni di vestibologia. 3° Anno: patologia dell'udito; terapia medica, chirurgica e protesica della sordita'; la sordita' sotto il profilo sociale; la rieducazione dell'ipoacustico. Art. 310. - Per accedere al secondo ed al terzo anno e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami rispettivamente del primo e del secondo anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale. Art. 311. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni e di svolgere un internato, di almeno dieci mesi per ogni anno accademico, presso l'istituto di audiologia, sede della scuola. Art. 312. - La misura delle tasse per gli iscritti e' fissata per ogni anno di corso come segue: tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa esami profitto . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributo riscaldamento. . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 contributo attivita' assistenziali . . . . . . . . . . . L. 1.000 contributo assistenza e infortuni. . . . . . . . . . . . . L. 300 Art. 313. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i titolari di altre cattedre della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie. Art. 314. - Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

LEONE PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978

Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 369

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