LEGGE 3 giugno 1978, n. 348

Type Legge
Publication 1978-06-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - DONAT - CATTIN - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accordo-art. 1

ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SPAGNA RELATIVO ALLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE TRA I DUE PAESI Il Presidente della Repubblica italiana, Il Capo dello Stato spagnolo, Nel desiderio di stabilire la linea di delimitazione tra le rispettive parti della piattaforma continentale nel mare Mediterraneo, sulle quali ciascuno dei due Stati esercita rispettivamente diritti sovrani ai fini della esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali, Hanno deciso di concludere un accordo e, a tal fine, hanno nominato plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana il signor Raniero Vanni d'Archirafi Il Capo dello Stato spagnolo il signor Juan Jose' Rovira y Sanchez-Herrero i quali, dopo aver scambiato i rispettivi pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1. 1. La linea di delimitazione della piattaforma continentale tra l'Italia e la Spagna viene stabilita con il criterio della equidistanza dalle linee di base rispettive. 2. Le Parti contraenti convengono che, per il momento, la delimitazione non si estenda, al nord, oltre il punto A e, a sud, oltre il punto L. 3. Tra i punti A ed L la linea di delimitazione e' definita dalle linee geodetiche che seguono gli archi di cerchio massimo che uniscono i punti le cui coordinate sono le seguenti: Punto Latitudine Nord Longitudine Est A 41°09',3 5°56',6 B 41°06',5 5°57',6 C 40°35',7 6°07',8 D 40°31',7 6°08',9 E 40°27',3 6°10',1 F 40°21',5 6°11',9 G 40°01',7 6°18',0 H 39°37',5 6°18',0 I 39°20',8 6°13',0 L 38°55',0 6°05',8 La linea A-L e' tracciata nella carta nautica italiana n. 432, alla scala i: 1.000.000, edizione 1965, allegata al presente Accordo.

Accordo-art. 2

Articolo 2. 1. Se un giacimento di risorse naturali e' intersecato dalla linea di delimitazione delle piattaforme continentali e la parte del giacimento situata da un lato della linea di delimitazione e' sfruttabile, in tutto o in parte, da installazioni situate dall'altro lato della linea, le Parti contraenti cercheranno, previa consultazione con i concessionari dei titoli di sfruttamento se ve ne sono, di accordarsi sul metodo di sfruttamento del giacimento, affinche' questo sia il piu' redditizio possibile e in modo che ognuna delle Parti mantenga l'insieme dei suoi diritti sulle risorse naturali della sua piattaforma continentale. In particolare tale procedimento si applichera' se il metodo di sfruttamento della parte del giacimento situata da un lato della linea di delimitazione influisce sulle condizioni di sfruttamento dell'altra parte del giacimento. 2. Nel caso in cui siano state sfruttate risorse naturali di un giacimento che si trova da entrambi i lati della linea di delimitazione delle piattaforme continentali, le Parti contraenti cercheranno, previa consultazione con i concessionari dei titoli di sfruttamento se ve ne sono, di raggiungere un accordo ai fini di un adeguato indennizzo.

Accordo-art. 3

Articolo 3. 1. Le Parti contraenti cercheranno di risolvere per via diplomatica, nel minor tempo possibile, qualsiasi controversia possa sorgere in merito all'interpretazione ed alla: applicazione del presente Accordo. 2. Nel caso in cui la controversia non sia stata risolta entro il quarto mese dalla data in cui una delle Parti contraenti ha fatto conoscere la propria intenzione di aprire la procedura prevista al paragrafo precedente, la controversia sara' sottoposta alla Corte internazionale di giustizia ad istanza di una delle Parti contraenti.

Accordo-art. 4

Articolo 4. Le disposizioni del presente Accordo non influiscono sul regime delle acque e dello spazio aereo sovrastanti.

Accordo-art. 5

Articolo 5. Le Parti contraenti prenderanno tutte le misure possibili per evitare che l'esplorazione della piattaforma continentale nel mare Mediterraneo e lo sfruttamento delle sue risorse naturali pregiudichino l'equilibrio ecologico di questo mare o interferiscano ingiustificatamente con altri usi legittimi del mare stesso.

Accordo-art. 6

Articolo 6. Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Esso entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Madrid il 19 febbraio 1974 in doppio esemplare, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Per lo Stato Spagnolo Raniero VANNI D'ARCHIRAFI Juan Jose ROVIRA Y SANCHEZ-HERRERO Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI Parte di provvedimento in formato grafico

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