LEGGE 5 luglio 1978, n. 371
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le spese di funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi gravano sul bilancio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle stesse sono rimborsate per la metà, a decorrere dal 1 luglio 1958, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali rimborsi sono effettuati su richiesta delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura vistata dai prefetti presidenti dei rispettivi comitati provinciali dei prezzi, mediante mandati diretti emessi a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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