DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n. 389

Type DPR
Publication 1978-06-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 273 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in neurochirurgia. L'art. 285 (paragrafo h), relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 285 (paragrafo h). - La frequenza alle, lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgera' presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attivita', con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza. La frequenza nelle sale operatorie iniziera' fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovra' trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori. Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti. Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurochirurgia. Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 320. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la cattedra di neurochirurgia e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di due per anno di corso e complessivamente di dieci (10) iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 321. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) neuroanatomia; 2) neurofisiologia; 3) semeiotica e clinica neurologica; 4) elementi di psichiatria; 5) clinica neurochirurgica I. 2° Anno: 6) neuro-oftalmologia; 7) neuro-otoiatria; 8) neurofisiologia clinica; 9) clinica neurochirurgica II. 3° Anno: 10) neuroanestesia e rianimazione; 11) neuroradiologia I; 12) neuropatologia; 13) clinica neurochirurgica III. 4° Anno: 14) neuroradiologia II; 15) neurotraumatologia; 16) tecniche operatorie I; 17) clinica neurochirurgica IV. 5° Anno: 18) neurochirurgia funzionale e stereotassica; 19) neurochirurgia infantile; 20) tecniche operatorie II; 21) clinica neurochirurgia V. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1978 Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 340

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