LEGGE 27 luglio 1978, n. 393
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonche' concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunita' europea per l'energia atomica, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 700 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Di tale incremento una quota pari a lire 250 miliardi dovra' essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero. La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 115 miliardi per l'anno 1979, di 178 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981, di 109 miliardi per l'anno 1982 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984". Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - Al fondo rotativo di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' inoltre conferita la somma di 50 miliardi di lire in ragione di 8 miliardi per l'anno 1979 e di 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985. Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro".
Art. 2
L'articolo 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' sostituito dal seguente: "Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle di cui al successivo articolo 24, secondo comma, lettera b), possono essere compiute anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalita' sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".
Art. 3
L'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' sostituito dal seguente: "In estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potra' corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonche' di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sara' fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalita' previste al quarto comma dell'articolo 18 della presente legge. Con le stesse modalita' e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potra' altresi' corrispondere: a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonche' ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge; b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a), b), c), f) e n) del precedente articolo 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a diciotto mesi; c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente contratti di esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali".
Art. 4
All'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1977, n. 227, e' aggiunto il seguente comma: "Alle operazioni di provvista all'estero destinate al finanziamento di esportazioni, assistite dal contributo del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 23 - con o senza garanzia statale - e all'articolo 24 della presente legge, non si applica la disciplina prevista dallo articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni".
PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI - FORLANI - DONAT-CATTIN - OSSOLA - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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