LEGGE 20 giugno 1978, n. 398
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977: a) accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, delle Repubbliche di Capo Verde e di Sao Tome' e Principe alla convenzione firmata a Lome' il 28 febbraio 1975 in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), dall'altra, con relativi protocolli e atti finali; b) accordo che modifica l'accordo interno firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita'.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 4 dell'accordo relativo a Papua Nuova Guinea, all'articolo 5 dell'accordo relativo alla Repubblica di Capo Verde, all'articolo 5 dell'accordo relativo alla Repubblica di Sao Tome' e Principe e all'articolo 3 dell'accordo di cui alla lettera b).
p. il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - MALFATTI - PANDOLFI - MARCORA - DONAT-CATTIN - OSSOLA - COLOMBO - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo-art. 1
ACCORDO relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea alla Convezione ACP-CEE di Lome' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato "Trattato", i cui Stati sono appresso denominati "Stati membri", e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e IL CAPO DI STATO DI PAPUA NUOVA GUINEA, dall'altra parte, VISTO il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, VISTA la Convenzione ACP-CEE di Lome' firmata a Lome' il 28 febbraio 1975, appresso denominata "Convenzione", in particolare l'articolo 90, CONSIDERANDO che Papua Nuova Guinea ha chiesto di accedere alla Convenzione, CONSIDERANDO che il consiglio dei Ministri ACP-CEE ha approvato tale domanda, HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: JOSEPH VAN DER MEULEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente presso le Comunita' europee; Sua Maesta' la Regina di Danimarca: ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN, Ministro Consigliere, Rappresentante permanente presso le Comunita' europee; Il Presidente della Repubblica federale di Germania: WALTER KITTEL, Ministro plenipotenziario, Rappresentante permanente aggiunto presso le Comunita' europee; Il Presidente della Repubblica francese: LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL, Ambasciatore della Francia, Rappresentante permanente presso le Comunita' europee; Il Presidente dell'Irlanda: BRENDAN DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente presso le Comunita' europee; Il Presidente della Repubblica italiana: PAOLO MASSIMO ANTICI, Ministro plenipotenziario, Rappresentante permanente aggiunto presso le Comunita' europee; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: JEAN DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente del Lussemburgo; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: E. J. KORTHALS ALTES, Ministro plenipotenziario, Rappresentante permanente aggiunto presso le Comunita' europee; Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: SIR DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente presso le Comunita' europee; Il Consiglio delle Comunita' europee: SIR DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E., Ambasciatore, Rappresentante permanente del Regno Unito, Presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti; CLAUDE CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunita' europee; Il Capo di Stato di Papua Nuova Guinea: PETER DICKSON DONIGI, Incaricato d'affari; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1. 1. Con il presente accordo Papua Nuova Guinea accede alla Convenzione. 2. Salvo deroga "prevista dal presente accordo, la Convenzione nonche' le decisioni e altre disposizioni di applicazione adottate dalle istituzioni della Convenzione sono applicabili a Papua Nuova Guinea.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. Le scadenze previste dalla Convenzione calcolate a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima si applicano a Papua Nuova Guinea calcolandole a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. 1. Per quanto riguarda la Comunita', il presente accordo e' validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunita' europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle parti. Esso e' ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli strumenti di rettifica e l'atto di notifica della conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda Papua Nuova Guinea, presso il Segretariato del Consiglio della Comunita' europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretari si affrettano ad informare gli Stati firmatari e la Comunita'.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di Papua Nuova Guinea, nonche' dell'atto di notifica della conclusione del presente accordo da parte della Comunita'.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. Il protocollo allegato al presente accordo ne costituisce parte integrante.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti tesi facente ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e del Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al Governo di ogni Stato firmatario. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. FATTO A BRUXELLES, addi' ventotto marzo millenovecentosettantasette. Pour Sa Majeste' le Roi dea Beige, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen: JOSEPH VAN DER MEULEN. For Hendes Majestact Danmarks Dronning: ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN. Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland: WALTER KITTEL. Pour le President de la Republique francaise: LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL. For the President of Ireland: BRENDAN DILLON. Per il Presidente della Repubblica italiana: PAOLO MASSIMO ANTICI. Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luzembourg: JEAN DONDELINGER. Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: E. J. KORTHALS ALTES. For Her Majesty, the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: DONALD MAITLAND. For Radet for De europaeiske Faellesskaber, Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautes europeennes. Per il Consiglio delle Comunita' europee, Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen: DONALD MAITLAND CLAUDE CHEYSSON. For the Head of State of Papua New Guinea: PETER DICKSON DONIGI. Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
Accordo-Protocollo
PROTOCOLLO RELATIVO AL REGIME TRANSITORIO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE LE ALTRE PARTI CONTRAENTI, HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, CHE SONO ALLEGATE ALL'ACCORDO: Le merci rispondenti alle disposizioni del protocollo n. 1 della Convenzione ACP-CEE di Lome' relative alla nozione di prodotti originari e che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca (compresi i porti franchi e i depositi franchi) nella Comunita' o in uno Stato ACP, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo a condizione che vengano presentate alle autorita' doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data: a) un certificato EUR rilasciato a posteriori dalle autorita' doganali dello Stato d'esportazione, oppure b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorita' competenti di tale Stato, nonche', in ambo i casi, i documenti comprovanti il trasporto diretto.
Accordo-Atto finale
ATTO FINALE I plenipotenziari DI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, DI SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESI, DEL PRESIDENTE D'IRLANDA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, DI SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, DI SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD e DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e il plenipotenziario DEL CAPO DI STATO DI PAPUA NUOVA GUINEA, dall'altra parte, riuniti a Bruxelles il 28 marzo 1977 per la firma dell'accordo relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea alla Convenzione ACP-CEE di Lome', HANNO ADOTTATO I TESTI SEGUENTI: l'accordo relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea alla Convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' il protocollo relativo al regime transitorio per il rilascio dei certificati di origine. Il plenipotenziario del Capo di Stato di Papua Nuova Guinea ha dichiarato che Papua Nuova Guinea si associa alle seguenti dichiarazioni, nella misura in cui esse rimangono in applicazione: dichiarazione comune attiva all'esercizio della pesca allegata alla Convenzione ACP-CEE di Lome', dichiarazioni comuni oggetto degli Allegati da I a XIII dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE di Lome'. Egli ha inoltre presso atto delle dichiarazioni oggetto degli Allegati da XIV a XXIV dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' delle seguenti dichiarazioni della Comunita' economica europea: I. - Dichiarazione della Comunita' relativa all'entrata in vigore dell'accordo di accessione: "1. La Comunita' ritiene altamente auspicabile che l'accordo relativo all'accessione alla Convenzione di Lome' firmato con Papua Nuova Guinea entri in vigore alla stessa data di entrata in vigore degli altri accordi di accessione firmati il medesimo giorno con la Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe e con la Repubblica del Capo Verde. Essa prevede a tal fine di portare a termine le procedure previste dall'articolo 3 di detto accordo alla medesima data per i tre accordi di accessione. 2. Poiche' la Convenzione di Lome' scadra' il 1 marzo 1980 e dato che, conformemente all'articolo 91 della Convenzione, le parti di detta Convenzione dovranno intraprendere, 18 mesi prima di tele data, negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno i loro rapporti successivi, la Comunita' ritiene che le nuove accessioni a tale Convenzione debbano entrare in vigore antro un ragionevole termine di tempo. Pertanto, qualora uno dei tre Stati che hanno firmato in data odierna un accordo di accessione alla Convenzione di Lome' non avesse depositato il suo strumento di rettifica entro i 18 mesi successivi, la Comunita' si riserva di adottare tutte le misure necessarie atto in particolare a permettere l'entrata in vigore separata degli accordi di accessione firmati dallo Stato o dagli Stati che abbiano gia' depositato gli strumenti di ratifica". II. - Misure atte a permettere l'applicazione immediata di talune disposizioni finanziarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo: "Nel settore della cooperazione finanziaria e teorica, la Comunita' economica europea prendera', specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, le misure che potranno permettere l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea alla Convenzione ACP-CEE di Lome'". FATTO A BRUXELLES, addi' ventotto marzo millenovecentosettantasette. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen: JOSEPH VAN DER MEULEN. For Hendes Majestaet Danmarks Dronning: ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN. Fur den Prasidenten der Bundersrepublilc Deutschland: WALTER KITTEL. Pour le President de la Repubblique francaise: LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL. For the President of Ireland: BRENDAN DILLON. Per il Presidente della Repubblica italiana: PAOLO MASSIMO ANTICI. Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: JEAN DONDELINGER. Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: E.J. KORTHALS ALTES. For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: DONALD MAITLAND. For Radet for De europaeiske Faellesskaber, Fuer den Rat der Europaischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' europee, Voor de Raad van de Europese Gemeeneschappen: DONALD MAITLAND CLAUDE CHEYSSON. For the Head of State of Papua New Guinea: PETER DICKSON DONIGI. Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
Accordo-art. 1
ACCORDO relativo all'accessione della Repubblica del Capo Verde alla Convenzione ACP-CEE di Lome' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato Trattato", i cui Stati sono appresso denominati "Stati membri", e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE, dall'altra parte, VISTO il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, VISTA la Convenzione ACP-CEE di Lome' firmata a Lome' il 28 febbraio 1975, appresso denominata Convenzione, in particolare l'articolo 90, CONSIDERANDO che la Repubblica del Capo Verde ha chiesto di accedere alla Convenzione, CONSIDERANDO che il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ha approvato tale domanda, HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: JOSEPH VAN DER MEULUN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee Sua Maesta' la Regina di Danimarca: ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN, Ministro Consigliere, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: WALTER KITTEL, Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunita' Europee Il Presidente della Repubblica Francese: LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL, Ambasciatore della Francia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee Il Presidente dell'Irlanda: BRENDAN DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee Il Presidente della Repubblica italiana: PAOLO MASSIMO ANTICI, Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunita' Europee Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: JEAN DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Lussemburgo Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: E. J. KORTHALS ALTES, Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunita' Europee Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Sir DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee Il Consiglio delle Comunita' Europee: Sir DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E., Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Regno Unito, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti CLAUDE CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunita' Europee Il Presidente della Repubblica del Capo Verde: JOSE' BRITO, Segretario di Stato per la cooperazione e la pianificazione I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. 1. Con il presente accordo la Repubblica del Capo Verde, in appresso denominata, "Capo Verde", accede alla Convenzione. 2. Salvo deroga prevista dal presente accordo, la Convenzione nonche' le decisioni e altre disposizioni di applicazione adottate dalle istituzioni della Convenzione sono applicabili al Capo Verde.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Capo Verde non opera alcuna discriminazione tra gli Stati membri. Per quanto riguarda l'obbligo di accordare alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione piu' favorita, il Capo Verde dispone di un periodo transitorio di due anni e sei mesi, a decorrere dalla data della firma del presente accordo, per procedere alle necessarie modifiche della sua tariffa doganale
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. Le scadenze previste dalla Convenzione calcolate a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultima si applicano al Capo Verde calcolandole a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Per quanto riguarda la Comunita', il presente accordo e' validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunita' Europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle parti. Esso e' ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda il Capo Verde, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati APC. I Segretariati si affrettano ad informare gli Stati firmatari e la Comunita'.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dagli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e del Capo Verde, nonche' dell'atto di notifica della conclusione del presente accordo da parte delle Comunita'.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. Il protocollo allegato al presente accordo ne costituisce parte integrante.
Accordo-art. 7
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