LEGGE 20 giugno 1978, n. 399

Type Legge
Publication 1978-06-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 28 della convenzione stessa.

Art. 3

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell'articolo 1 in conformita' all'articolo 36 della convenzione stessa. Le norme di cui al primo comma, modificatrici o integratrici della legge 22 aprile 1941, n. 633, dovranno provvedere, in particolare, a: 1) inserire le opere dell'arte fotografica tra le opere protette dal diritto di autore, adeguando le disposizioni relative alle fotografie contenuti nel titolo II della legge; 2) adeguare la protezione del diritto morale d'autore al disposto convenzionale; 3) adeguare il termine generale di durata della protezione del diritto di autore in misura non superiore a quella prevista nelle piu' recenti leggi dei Paesi aderenti alla convenzione di Berna, modificando proporzionalmente anche i termini speciali di tutela e abrogando contestualmente il regime di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440; 4) comprendere tra le opere oggetto dei diritti d'autore sull'aumento di valore, i manoscritti originali.

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION DE BERNE Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TESTO UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA (ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione). CONVENZIONE DI BERNA per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971. I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo piu' efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche, Riconoscendo l'importanza dei lavori della Conferenza di revisione tenuta a Stoccolma nel 1967, Hanno deciso di rivedere l'Atto adottato dalla Conferenza di Stoccolma, lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di questo Atto. Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. 1) L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze. 2) E' tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o piu' categorie di tali opere non sino protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale. 3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica. 4) E' riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d'ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, coma anche alle traduzioni ufficiali di questi testi. 5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse. 6) Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell'Unione. Tale protezione si esercita nell'interesse dell'autore e dei suoi aventi causa. 7) E' riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7 4) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, puo' essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche. 8) La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.

Convenzione-art. 2 bis

ARTICOLO 2-bis. 1) E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista dall'articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunciati nei dibattimenti giudiziari. 2) E' del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico, od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall'articolo 11 bis. 1) della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo informativo perseguito. 3) Soltanto l'autore ha tuttavia il diritto di compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. 1) Sono protetti in forza della presente Convenzione: a) gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell'Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no; b) gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione, per le opere che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione. 2) Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione ma avanti la loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini dell'applicazione della presenta Convenzione, agli autori appartenenti al predetto Paese. 3) Per "opere pubblicate" si devono intendere le opere edite col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di fabbricazione degli esemplari, purche' questi, tenuto conto della natura dell'opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la rappresentazione di un'opera drammatica, drammatico-musicale o cinematografica, l'esecuzione di un'opera musicale, la recitazione pubblica di un'opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie od artistiche, l'esposizione di un'opera d'arte e la costruzione di un'opera di architettura. 4) Si considera come pubblicata simultaneamente in piu' Paesi l'opera che appaia in due o piu' Paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4. Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste dall'articolo 3 non risultano adempiute: a) gli autori di opere cinematografiche, il cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei Paesi dell'Unione; b) gli autori di opere di architettura edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5. 1) Nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonche' dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione. 2) Il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalita' e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l'estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all'autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la proiezione e' richiesta. 3) La protezione nel Paese di origine e' regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia l'autore, allorche' non appartenga al paese d'origine dell'opera per la quale e' protetto dalla presente Convenzione, avra', in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali. 4) Si reputa Paese d'origine: a) per le opere pubblicate per la prima volta in uno dei Paesi dell'Unione, tale Paese; tuttavia, per le opere pubblicata simultaneamente in piu' Paesi dell'Unione che concedono durate di protezione diverse, quello la cui legislazione accorda la durata di protezione piu' breve; b) per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione, quest'ultimo Paese; c) per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un Paese estraneo all'Unione, senza pubblicazione simultanea in un Paese dell'Unione, il Paese dell'Unione cui l'autore appartiene; tuttavia, i) se si tratta di opere cinematografiche, il cui produttore ha sede o residenza abituale in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo come Paese d'origine, e ii) se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo Paese d'origine.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6. 1) Quando un Paese estraneo all'Unione non protegge in misura sufficiente le opere degli autori appartenenti ad un Paese dell'Unione, quest'ultimo potra' limitare la protezione delle opere i cui autori, al momento della prima pubblicazione delle medesime, appartengano al Paese estraneo e non risiedano abitualmente in un Paese dell'Unione. Se il Paese della prima pubblicazione fa uso di questa facolta', gli altri Paesi dell'Unione non saranno tenuti ad accordare alle opere, in tal modo soggette a particolare disciplina, una protezione piu' larga di quella loro accordata nel paese di prima pubblicazione. 2) Nessuna limitazione, stabilita in forza dell'alinea precedente, dovra' pregiudicare i diritti acquisiti da un autore su di un'opera pubblicata in un Paese dell'Unione, prima che siffatta limitazione sia stata posta in esecuzione. 3) I Paesi dell'Unione che, in forza del presente articolo, limiteranno la protezione dei diritti degli autori, ne daranno notificazione scritta al Direttore Generale dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (in seguito designato "Direttore Generale"), indicando i Paesi rispetto ai quali si limita la protezione e del pari le limitazioni cui sono soggetti i diritti degli autori appartenenti a questi Paesi. Il Direttore Generale comunichera' immediatamente il fatto a tutti i Paesi dell'Unione.

Convenzione-art. 6 bis

ARTICOLO 6-bis. 1) Indipendentemente dai diritti patrimoniali d'autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione. 2) I diritti riconosciuti all'autore in forza dell'alinea precedente sono dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione nazionale del Paese in cui la protezione e' richiesta. Tuttavia, i Paesi la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto o dell'adesione ad esso, non contiene disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell'autore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza dell'alinea precedente, hanno la facolta' di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell'autore. 3) I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono regolati dalla legislazione del Paese dove la protezione e' richiesta.

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7. 1) La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell'autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte. 2) Tuttavia, per le opere cinematografiche, i Paesi dell'Unione hanno la facolta' di stabilire che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa accessibile al pubblico col consenso dell'autore, o, qualora cio' non si verifichi, nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo tale realizzazione. 3) Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, allorche' lo pseudonimo adottato dall'autore non lascia dubbi sulla sua identita', la durata della protezione e' quella prevista all'alinea i). Ove l'autore di un'opera anonima o pseudonima riveli la propria identita' entro il periodo sopra indicato, il termine di protezione applicabile sara' quello previsto all'alinea 1). I Paesi dell'Unione non hanno l'obbligo di proteggere le opere anonime e pseudonimo, allorche' e' presumibile che il loro autore sia morto da cinquanta anni. 4) E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in qualita' di opere artistiche; tuttavia questa durata non potra' essere inferiore a venticinque anni computati dalla data della realizzazione di una tale opera. 5) Il termine di protezione postuma e i termini di cui ai precedenti alinea 2), 3) e 4) decorrono dalla data della morte dell'autore o da quella dell'evento contemplato in quest'alinea, ma la loro durata va nondimeno computata soltanto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della morte o dell'evento. 6) I Paesi dell'Unione hanno la facolta' di concedere una durata di protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti. 7) I Paesi dell'Unione vincolati dall'Atto di Roma della presente Convenzione e la cui legislazione, in vigore al momento della firma del presente Atto, concede durate-inferiori a quelle previste negli alinea precedenti, hanno la facolta' di mantenerle aderendo a questo Atto o ratificandolo. 8) La durata e' comunque regolata dalla legge del Paese dove e' richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non puo' eccedere quella stabilita nel Paese d'origine dell'opera.

Convenzione-art. 7 bis

ARTICOLO 7-bis. Le disposizioni dell'articolo precedente sono del pari applicabili quando il diritto d'autore spetta in comune ai collaboratori di una opera, con la riserva che i termini successivi alla morta dell'autore vano computati dalla data della morta dell'ultimo collaboratore superstite.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8. Gli autori di opere, letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno, per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, il diritto esclusivo di fare od autorizzare la traduzione delle loro opere.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9. 1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma. 2) E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purche' una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore. 3) Qualsiasi registrazione sonora o visiva e' considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10. 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera gia' resa lecitamente accessibile al pubblico, nonche' le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. 2) Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facolta' d'utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purche' una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. 3) Le citazioni e utilizzazioni contemplato negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dello autore.

Convenzione-art. 10 bis

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