LEGGE 20 giugno 1978, n. 400

Type Legge
Publication 1978-06-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo addizionale al protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 del protocollo stesso.

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ADDIZIONALE del protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee I Governi del Regno del Belgio del Regno di Danimarca della Repubblica federale di Germania della Repubblica francese dell'Irlanda della Repubblica italiana del Granducato del Lussemburgo del Regno dei Paesi Bassi del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Debitamente rappresentati da: il Sig. J. DESCHAMPS, Ambasciatore del Belgio a Lussemburgo il Sig. K. V. SKJODT, Direttore, Ufficio danese dei brevetti il Sig. Peter HERMES, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri il Sig. Emile CAZIMAJOU, Ministro plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto il Sig. John ERUTON, Sottosegretario di Stato parlamentare, Ministero dell'Industria e del Commercio l'Onorevole Francesco CATTANEI, Sottosegretario di Stato, Ministero degli Affari Esteri il Sig. Marcel MART, Ministro dell'Economia, del Ceto medio e del Turismo il Sig. Th. M. HAZEKAMP, Sottosegretario di Stato all'Economia Lord GORONWY-ROBERTS, Ministro aggiunto agli Affari Esteri e del Commonwealth, Vicepresidente della Camera dei Lords Visto lo Statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, e l'allegato dello Statuto della Scuola europea relativo al Regolamento della licenza liceale europea, firmato a Lussemburgo il 15 luglio 1967, Visto il Protocollo concernente la creazione di Scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962, Considerando che e' auspicabile estendere il beneficio del predetto Protocollo all'Organizzazione europea dei brevetti, creata in base alla Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. Nonostante l'articolo 1, paragrafo 1 del Protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di Scuole europee una scuola europea puo' essere creata a Monaco per l'educazione e l'istruzione in comune dei figli degli appartenenti al personale dell'Organizzazione europea dei brevetti. Altri alunni, aventi la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' Economica Europea o di uno degli altri Stati firmatari della Convenzione sul brevetto europeo, vi saranno parimenti ammessi secondo norme da fissare, all'unanimita', dal Consiglio Superiore delle Scuole europee.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2. L'Organizzazione europea dei brevetti ottiene un seggio e un voto al Consiglio Superiore per tutte le questioni relative all'istituto creato in applicazione dell'articolo 1, nonche' un seggio al Consiglio d'amministrazione dell'istituto.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3. In deroga all'articolo 26 dello Statuto, il bilancio dell'istituto creato in applicazione dell'articolo 1 del Protocollo addizionale e' alimentato secondo modalita' da fissare in un accordo che sara' concluso conformemente all'articolo 4 del Protocollo concernente la creazione di Scuole europee. Il Consiglio Superiore si accerta che tale accordo comporti disposizioni relative al finanziamento dell'istituto, in particolare da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4. In deroga all'articolo 7 del Protocollo concernente la creazione di Scuole europee, il progetto di bilancio e il rendiconto di gestione dell'istituto creato in applicazione dell'articolo 1 del presente Protocollo addizionale sono trasmessi all'Organizzazione europea dei brevetti.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5. Il presente Protocollo addizionale dovra' essere ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo lussemburghese, nella sua qualita' di depositario dello Statuto della Scuola europea. Detto Governo notifichera' il deposito a tutti gli altri Governi firmatari. Il presente Protocollo addizionale entrera' in vigore alla data del deposito del quinto strumento di ratifica. Il presente Protocollo addizionale, redatto in un unico esemplare, nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, che fanno parimenti fede, sara' depositato negli archivi del Governo lussemburghese che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. FATTO a Lussemburgo, addi' quindici dicembre millenovecentosettantacinque. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie J. DESCHAMPS Pa' Kongeriget Danmarks vegne K. V. SKJODT Fur die Regierung der Bundesrepublik Deutschland PETER HERMES Pour le Gouvernement de la Republique francaise EMILE CAZIMAJOU For the Government of Ireland JOHN ERUTON Per il Governo della Repubblica italiana FRANCESCO CATTANEI Pour le Gouvernement du Grand-Duche' de Luxembourg MARCEL MART Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden TH. M. HAZEKAMP For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland COBONWY-ROBERTS Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

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