LEGGE 3 agosto 1978, n. 405

Type Legge
Publication 1978-08-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Amnistia

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia: a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena; b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni settanta; c) per i reati previsti dall'articolo 57 (reati commessi col mezzo della stampa periodica) del codice penale, commessi dal direttore o dal vice-direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione; d) per il reato previsto dall'articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità; e) per i reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.

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