DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. 412

Type DPR
Publication 1978-04-10
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della superiore della proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 145, 146 e 147, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 145. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorita' competente.

La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi e' di 10 per anno di corso e complessivamente di 40 per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 146. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

genetica;

auxologia;

alimentazione;

epidemiologia;

malattie infettive;

clinica pediatrica I.

2° Anno:

radiologia;

legislazione del minore;

organizzazione sanitaria;

psicologia pediatrica;

oculistica e ortottica;

otorino e foniatria;

odonto;

neonatologia I;

chirurgia pediatrica I;

pediatria preventiva e sociale I;

clinica pediatrica II.

3° Anno:

neurologia;

psichiatria infantile;

nefrologia e urologia;

ginecologia pediatrica;

neonatologia II;

chirurgia pediatrica II;

pediatria preventiva e sociale II;

cardiologia I;

endocrinologia I;

ematologia I;

immunologia I;

gastroenterologia I;

clinica pediatrica III.

4° Anno:

oncologia;

pneumologia;

ortopedia e traumatologia;

dermatologia;

cardiologia II;

endocrinologia II;

ematologia II;

immunologia II;

gastroenterologia II;

clinica pediatrica IV.

Art. 147. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in pediatria sono cosi' fissate:

immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000 tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . L. 200.000 soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . L. 16.000 contributi annui di laboratorio . . . . . . . . . . . . L. 14.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000

L'art. 151, relativo alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, e' abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 151. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso di diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorita' competente.

La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi e' di 30 per anno di corso e complessivamente di 90 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

anestesiologia I;

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;

aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;

esercitazioni pratiche.

2° Anno:

anestesiologia II;

terapia antalgica;

rianimazione I;

esercitazioni pratiche.

3° Anno:

rianimazione II;

tecniche speciali di anestesia;

tecniche speciali di rianimazione;

indagini diagnostiche attinenti alla specialita';

esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione sono cosi' fissate:

immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000 tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . L. 200.000 soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . L. 16.000 contributi annui di laboratorio . . . . . . . . . . . . L. 14.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978 Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 320

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della superiore della proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 145, 146 e 147, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in pediatria Art. 145. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di 10 per anno di corso e complessivamente di 40 per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 146. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica I. 2° Anno: radiologia; legislazione del minore; organizzazione sanitaria; psicologia pediatrica; oculistica e ortottica; otorino e foniatria; odonto; neonatologia I; chirurgia pediatrica I; pediatria preventiva e sociale I; clinica pediatrica II. 3° Anno: neurologia; psichiatria infantile; nefrologia e urologia; ginecologia pediatrica; neonatologia II; chirurgia pediatrica II; pediatria preventiva e sociale II; cardiologia I; endocrinologia I; ematologia I; immunologia I; gastroenterologia I; clinica pediatrica III. 4° Anno: oncologia; pneumologia; ortopedia e traumatologia; dermatologia; cardiologia II; endocrinologia II; ematologia II; immunologia II; gastroenterologia II; clinica pediatrica IV. Art. 147. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in pediatria sono cosi' fissate: immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000 tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . L. 200.000 soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . L. 16.000 contributi annui di laboratorio . . . . . . . . . . . . L. 14.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 L'art. 151, relativo alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 151. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso di diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorita' competente. La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di 30 per anno di corso e complessivamente di 90 iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; anestesiologia I; tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; esercitazioni pratiche. 2° Anno: anestesiologia II; terapia antalgica; rianimazione I; esercitazioni pratiche. 3° Anno: rianimazione II; tecniche speciali di anestesia; tecniche speciali di rianimazione; indagini diagnostiche attinenti alla specialita'; esercitazioni pratiche. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione sono cosi' fissate: immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000 tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . L. 200.000 soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . L. 16.000 contributi annui di laboratorio . . . . . . . . . . . . L. 14.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000

LEONE PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978

Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 320

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.