DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1978, n. 419
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto in regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 227 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale per programmatori ed analisti presso le facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di scienze economiche e bancarie. Scuola speciale per programmatori ed analisti Art. 228. - Presso il centro di calcolo della Universita' di Siena per iniziativa delle facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di scienze economiche e bancarie, e istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico sull'istruzione superiore una scuola per programmatori ed analisti. La scuola si propone: a) di preparare giovani adatti ad affrontare culturalmente e tecnicamente i problemi connessi con la programmazione di elaboratori elettronici e l'analisi di procedure automatizzate; b) di condurre studi nel campo dell'elaborazione elettronica dei dati. Gli istituti universitari e gli enti pubblici possono avvalersi della collaborazione della scuola. Art. 229. - Il direttore della scuola e nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola, dura in carica un triennio e non e' immediatamente rieleggibile. Il direttore ha la rappresentanza della scuola e la dirige attuando gli indirizzi deliberati dal consiglio della scuola stessa. Egli presiede il consiglio della scuola e lo convoca ogni qual volta lo ritenga necessario e quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/5 dei componenti del medesimo. Art. 230. - Il consiglio della scuola e' composto da: a) il direttore; b) gli insegnanti; c) il direttore del centro di calcolo della Universita'; d) un rappresentante designato dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali fra i componenti della facolta'; e) un rappresentante designato dalla facolta' di scienze economiche e bancarie fra i componenti della facolta'; f) un rappresentante della regione; g) due rappresentanti degli studenti. Il consiglio fissa i criteri di selezione degli aspiranti allievi ed il numero degli studenti da ammettere ogni anno in base alla disponibilita' delle strutture didattiche. Art. 231. - La scuola si avvale di personale del centro di calcolo messo a disposizione a tale scopo dall'Universita', nonche' delle attrezzature del centro stesso. Art. 232. - I docenti della scuola sono proposti annualmente da una commissione costituita da tre membri della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, da tre membri della facolta' di economia e banca e dal direttore della scuola, in base ai titoli scientifici e didattici presentati e sulla base dei criteri elaborati dal consiglio direttivo e sono nominati dal rettore. Art. 233. - La scuola ha la durata di due anni e conferisce il diploma di programmatore analista. Ne e' titolo di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso. Art. 234. - Il corso comprende lezioni teoriche a livello universitario ed esercitazioni pratiche con applicazioni a casi concreti. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: istituzioni di matematica; metodi statistici elementari; teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici; tecnica e linguaggi di programmazione I; inglese tecnico. 2° Anno: statistica metodologica; tecnica e linguaggi di programmazione II; sistemi informativi (gestione banche dati, teleprocessing); analisi numerica; ricerca operativa. Art. 235. - Gli esami superati presso la scuola potranno, su delibera delle facolta' interessate, essere convalidati, all'atto della iscrizione ad un corso di laurea universitario. Il riconoscimento di esami superati in un corso di laurea universitario verra' deciso dal consiglio della scuola. Art. 236. - E' fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni. Art. 237. - Gli esami di profitto sono sostenuti al termine di ogni anno, in due sessioni, per tutte le materie prescritte. Per essere ammessi al secondo anno, lo studente deve avere superato tutti gli esami del 1° anno, in caso contrario viene posto nella posizione di ripetente. Art. 238. - A conclusione dei loro studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma. Fa parte integrante dell'esame la discussione di una tesi scritta, elaborata dal candidato. Art. 239. - Le tasse e le soprattasse sono le seguenti: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 soprattassa esami di profitto. . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 Art. 240. - I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse e soprattasse di cui all'articolo precedente, e da eventuali contributi dello Stato, dell'Universita' e di enti pubblici e privati. Art. 241. - All'atto della, iscrizione il riconoscimento degli esami superati dagli studenti presso altri corsi, di natura analoga verra' preso in esame dal consiglio della scuola.
LEONE PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1978
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 324
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