DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978, n. 431

Type DPR
Publication 1978-01-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'ordinamento della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 954, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, e' abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 138. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

Art. 139. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo in cardiologia o, in mancanza di questi, a un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 140. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente.

La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi e' di 6 per anno di corso, e complessivamente di 24 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 141. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;

2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);

3) biochimica e biofisica;

4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);

5) informatica medica e strumentazione biomedica (I).

2° Anno:

1) anatomia patologica (I);

2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);

3) patologia e clinica cardiovascolare (I);

4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);

5) informatica medica e strumentazione biomedica (II);

6) radiologia (I);

7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° Anno:

1) anatomia patologica (II);

2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);

3) patologia e clinica cardiovascolare (II);

4) radiologia (II);

5) terapia medica e farmacologia clinica (I).

4° Anno:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);

2) patologia e clinica cardiovascolare (III);

3) terapia medica e farmacologia clinica (II);

4) terapia chirurgica;

5) terapie intensive cardiologiche.

Art. 142. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguano le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere la prova di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialita' in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1978 Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 138

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'ordinamento della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 954, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in cardiologia Art. 138. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica e conferisce il diploma di specialista in cardiologia. Art. 139. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo in cardiologia o, in mancanza di questi, a un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 140. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di 6 per anno di corso, e complessivamente di 24 iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 141. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare; 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I); 3) biochimica e biofisica; 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (I). 2° Anno: 1) anatomia patologica (I); 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II); 3) patologia e clinica cardiovascolare (I); 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (II); 6) radiologia (I); 7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: 1) anatomia patologica (II); 2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III); 3) patologia e clinica cardiovascolare (II); 4) radiologia (II); 5) terapia medica e farmacologia clinica (I). 4° Anno: 1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV); 2) patologia e clinica cardiovascolare (III); 3) terapia medica e farmacologia clinica (II); 4) terapia chirurgica; 5) terapie intensive cardiologiche. Art. 142. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguano le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere la prova di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialita' in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1978

Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 138

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