DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1978, n. 434

Type DPR
Publication 1978-02-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: All'art. 155, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, sono apportate le seguenti modifiche: la scuola di specializzazione in microbiologia medica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in microbiologia; la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia. Allo stesso elenco e' aggiunta la scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria. Gli articoli 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230, riguardanti la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in ortopedia Art. 223. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico. Art. 224. - La durata del corso di studi e' di cinque anni. Art. 225. - Il numero massimo degli allievi e' di 30 complessivamente per l'intero corso di studi. Art. 226. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Insegnamento pratico: chirurgia generale; pronto soccorso generale; fisioterapia. Insegnamento teorico: anatomia dell'apparato locomotore; fisiologia dell'apparato locomotore; semeiotica ortopedica; nozioni di chirurgia generale; bioingegneria dell'apparato locomotore I. 2° Anno: Insegnamento pratico: chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore); reparti di pronto soccorso traumatologico; reparti di ortopedia e traumatologia. Insegnamento teorico: anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore I; patologia dell'apparato locomotore I; clinica ortopedica I; traumatologia dell'apparato locomotore I; radiologia I; nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; bioingegneria dell'apparato locomotore II. 3° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi). Insegnamento teorico: anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II; patologia dell'apparato locomotore II; clinica ortopedica II; traumatologia dell'apparato locomotore II; radiologia II; tecnica operatoria I; apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessanti; elementi di reumatologia. 4° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori). Insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore III; clinica ortopedica III;, traumatologia dell'apparato locomotore III; tecnica operatoria II; fisiokinesiterapia I; neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; nozioni di medicina legale. 5° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); officine ortopediche. Insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore IV; clinica ortopedica IV; traumatologia dell'apparato locomotore IV; tecnica operatoria III; fisioterapia II. Art. 227. - Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 228. - Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 313, 314, 315, concernenti la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 313. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso la clinica chirurgica e conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia vascolare. Art. 314. - La durata del corso di studi e' di cinque anni. Art. 315. - Il numero massimo degli allievi e' di 31 complessivamente per l'intero corso di studi. Art. 316. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; 2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; 3) anatomia patologica dell'apparato vascolare; 4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; 5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari; 6) vasculopatie di interesse medico e specialistico. 2° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; 2) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; 3) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; 4) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi. 3° Anno: 1) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; 2) terapia chirurgica delle malattie vascolari; 3) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I. 4° Anno: 1) informatica medica; 2) rianimazione e terapia intensiva; 3) patologia e clinica vascolare pediatrica I; 4) epidemiologia delle malattie vascolari; 5) elementi di legislazione sanitaria comunitaria; 6) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II. 5° Anno: 1) elementi di bioingegneria applicata al circolo; 2) principi e tecnica di circolazione extracorporea; 3) terapia intensiva; 4) patologia e clinica vascolare pediatrica II; 5) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare; 6) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III. Art. 317. - Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 318. - Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' unico. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica. Gli articoli 322, 323 e 324, concernenti la scuola di specializzazione in microbiologia medica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in microbiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in microbiologia Art. 322. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico. La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. Art. 323. - Oltre la specializzazione in microbiologia e' contemplata una seconda specializzazione in microbiologia con indirizzo tecnico, alla quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, i quali abbiano superato durante il corso di laurea l'esame di microbiologia. Art. 324. - La durata del corso di studi e' di quattro anni. Art. 325. - Il numero massimo degli allievi e' di 40 complessivamente per l'intero corso di studi. Art. 326. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I BIENNIO (comune ai due indirizzi) 1° Anno: batteriologia generale I; tecniche batteriologiche; immunologia generale; genetica dei microrganismi. 2° Anno: batteriologia generale II; antibiotici e chemioterapici; virologia generale; immunologia generale e tecniche immunologiche; dosaggio biologico ed analisi statistica. II BIENNIO (indirizzo medico) 3° Anno: microrganismi patogeni e malattia; batteriologia speciale I; virologia speciale e tecniche virologiche; micologia medica; epidemiologia delle malattie infettive. 4° Anno: batteriologia speciale II; sierologia; microbiologia degli alimenti; microbiologia dell'ambiente; protozoologia medica. II BIENNIO (indirizzo in tecniche microbiologiche) 3° Anno: azione patogena dei microrganismi; tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I; micologia generale e tecniche micologiche; tecniche virologiche e virologia speciale; protozoologia. 4° Anno: tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II; microbiologia industriale; esame microbiologico dell'ambiente; controllo microbiologico degli alimenti; tecniche sierologiche. Il direttore puo' stabilire, per un proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 327. - Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 328. - Per le materie a corso pluriennale, l'esame sara' unico. A coloro che abbiano superato l'esame finale verra' rilasciato un diploma di specializzazione in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specializzazione in microbiologia con indirizzo tecnico. Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli riguardanti l'istituzione della scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria. Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria Art. 416. - La scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria ha sede presso l'istituto di clinica tisiologica e conferisce il diploma di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria. Art. 417. - La scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria ha la durata dei corsi di anni tre. Il piano di studi e' il seguente: 1° Anno: anatomia funzionale dell'apparato respiratorio; fisiomeccanica della respirazione; le funzioni respiratorie ai vari livelli; le funzioni del circolo polmonare; attivita' non respiratorie del polmone; metodologia di indagine della funzionalita' respiratoria; i farmaci del respiro. 2° Anno: inquadramento generale e diagnostico di patologia bronco-pleuro-polmonare; le alterazioni funzionali respiratorie in patologia bronco-pleuro-polmonare; l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici, clinici, terapeutici; fisiopatologia cardiocircolatoria nei bronco-pneumopatici; le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici. 3° Anno: terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria; terapia strumentale della insufficienza respiratoria; metodologie di rieducazione funzionale respiratoria; la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti; terapia cardiologica e del circolo nei broncopneumopatici cronici; terapia d'urgenza nelle sindromi disfunzionali respiratorie; prevenzione e cura dell'invalidita' respiratoria. Art. 418. - Il numero degli allievi iscrivibili e' di 45 complessivamente. Art. 419. Esercitazioni, esami, diploma. - I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza, nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche e da conferenze; gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso; per il conseguimento del diploma di specializzazione e prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1978

Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 141

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