LEGGE 1 agosto 1978, n. 437
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, è liquidata sulla base del trattamento economico complessivo iniziale della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla epoca del decesso salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti sul trattamento complessivo di cui al comma precedente. Per le categorie di dipendenti indicati nell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e nell'articolo 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, la liquidazione della pensione privilegiata, come prevista nei medesimi articoli, è effettuata sulla base del trattamento economico iniziale del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'epoca del decesso, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
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