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LEGGE 2 agosto 1978, n. 439

Current text a fecha 1998-10-13

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La macellazione degli animali delle specie bovina, bufalina, equina (cavalli, asini, muli e bardotti), suina, ovina e caprina deve essere immediatamente preceduta da misure atte ad assicurare lo stordimento degli animali stessi. Per stordimento s'intende un procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanico, dell'elettricità o dell'anestesia con il gas, senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che, applicato ad un animale, provochi nel soggetto uno stato di incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali.