La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La macellazione degli animali delle specie bovina, bufalina, equina (cavalli, asini, muli e bardotti), suina, ovina e caprina deve essere immediatamente preceduta da misure atte ad assicurare lo stordimento degli animali stessi. Per stordimento s'intende un procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanico, dell'elettricità o dell'anestesia con il gas, senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che, applicato ad un animale, provochi nel soggetto uno stato di incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali.