LEGGE 1 agosto 1978, n. 450
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco nel fiume Ticino, di cui al regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, ed al decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, cessa di fare parte delle linee navigabili. Il naviglio di Pavia è trasferito alla regione Lombardia e sottoposto alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse regionale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 agosto 1978 PERTINI ANDREOTTI - STAMMATI - MALFATTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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