DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1978, n. 452
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 353, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un centro interfacolta' di misure. Centro interfacolta' di misure Art. 354. - Il centro interfacolta' di misure ha il fine di porre a disposizione degli istituti scientifici e di ricerca dell'Universita' di Parma, le strumentazioni di misura di cui esso dispone, nonche' di promuovere la conoscenza e l'impiego di nuove metodiche di misura. Art. 355. - Sono organi del centro: a) il direttore; b) il consiglio direttivo. Il direttore del centro e' nominato dal rettore su proposta del consiglio direttivo fra i professori di ruolo dell'Universita'. Il consiglio direttivo e' composto da due rappresentanti di ciascuna facolta' scientifica scelti fra i docenti delle facolta' che intendono avvalersi del centro. Art. 356. - Il direttore ed il consiglio direttivo durano in carica un triennio. Art. 357. - Mediante apposita convenzione, il centro puo' fornire prestazioni a pagamento, su commissioni di istituti appartenenti ad altre Universita', di pubblica amministrazione e privata, nell'osservanza delle norme approvate dal regolamento del centro. Art. 358. - Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Universita', previo parere del senato accademico e dei consigli delle facolta' interessate. Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore. Art. 359. - Il centro fruisce di una dotazione annua stabilita dal consiglio di amministrazione ogni biennio.
LEONE PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1978
Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 144
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