LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

Type Legge
Publication 1978-08-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Incarichi annuali)

Negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, alla copertura delle cattedre, delle cattedre orario e di tutte le altre ore di insegnamento, a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico annuale. Analogamente, si provvede con personale docente non di ruolo assunto con incarico annuale per la copertura di tutti i posti disponibili nelle scuole elementari e nelle scuole materne statali, ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo. I posti disponibili nei ruoli organici del personale non docente di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono coperti in attesa di assegnazione di personale di ruolo mediante incarichi annuali da conferire secondo le modalità previste nello stesso articolo 12. Non possono essere conferiti incarichi annuali su cattedre o posti che si rendano disponibili dopo il 31 dicembre di ciascun anno. Sono abrogati l'articolo 1, comma primo, della legge 13 giugno 1969, n. 282; l'articolo 6, comma primo, secondo e ottavo della legge 24 settembre 1971, n. 820; l'articolo unico, comma secondo, della legge 10 maggio 1976, n. 318 e l'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

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