LEGGE 4 agosto 1978, n. 467
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento delle anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, quarto comma, le parole: mancata o inesatta, sono sostituite con le seguenti: mancata, infedele o incompleta; la cifra: 100.000, e' sostituita con la seguente: 50.000. All'articolo 2, secondo comma, la cifra: 100.000, e' sostituita con la seguente: 50.000; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per la stessa materia. All'articolo 4: il secondo comma e' soppresso; al terzo comma, le parole: nei precedenti commi, sono sostituite con le seguenti: nel precedente comma; la parola: inesatti, e' sostituita con le seguenti: infedeli o incompleti; la cifra: 20.000, e' sostituita con la seguente: 10.000; il quinto comma e' sostituito con il seguente: Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli ed incompleti, e' punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.
PERTINI ANDREOTTI - SCOTTI - ROGNONI - MALFATTI - PANDOLFI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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