LEGGE 5 agosto 1978, n. 468
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Anno finanziario)
La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Tale bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. L'esercizio finanziario 1978 si chiude definitivamente il 31 dicembre 1978.
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