LEGGE 5 agosto 1978, n. 469
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le case mandamentali sono istituite o soppresse con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentiti i comuni interessati. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i comuni interessati, fissa con decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, l'elenco delle case mandamentali ripartite in tre classi secondo la loro dimensione. Tale elenco che sostituisce le tabelle A, B, C allegate alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, stabilisce gli organici del personale di custodia entro il limite massimo di 2.144 unità, ivi comprese - ove necessario - le unità da assegnare per la custodia delle detenute. Il decreto stabilisce altresì l'ammontare del rimborso forfettario ai comuni delle spese a loro carico per gli adempimenti di cui al primo comma del successivo articolo 4; il rimborso comprende una quota fissa determinata con riferimento alla classe dell'istituto ed una quota variabile in ragione della capacità ricettiva dei singoli istituti. L'ammontare complessivo dei rimborsi di cui al precedente comma non deve superare la somma annua di L. 141.150.000. Ogni modifica necessaria alle disposizioni del decreto di cui al secondo comma del presente articolo, anche a seguito di nuova istituzione, di ripresa di funzionalità o di soppressione di case mandamentali, è stabilita con nuovo decreto.
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