LEGGE 26 luglio 1978, n. 478

Type Legge
Publication 1978-07-26
Ultimo aggiornamento 1978-08-24
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 68. (Durata e scadenza o risoluzione) 1) L'Accordo rimane in vigore per un periodo di 6 anni, sino al 30 settembre 1982, a meno che non venga prorogato in virtu' del paragrafo 3) del presente articolo, o risolto in virtu' del paragrafo 4. 2) Nel corso del terzo anno di validita' dell'Accordo, vale a dire nell'annata caffearia che termina il 30 settembre 1979, le parti contraenti notificano al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la loro intenzione di continuare a far parte dell'Accordo per i rimanenti tre anni di validita' dell'Accordo stesso. Qualora una parte contraente, o un territorio che e' Membro o fa parte di un gruppo Membro, non abbia notificato o fatto notificare, entro il 30 settembre 1979, la sua intenzione di continuare a far parte dell'Accordo per i tre rimanenti anni della sua validita', tale parte contraente o territorio cessa, a far data dal primo ottobre 1979, di essere parte dell'Accordo. 3) In qualsiasi momento dopo il 30 settembre 1980 il Consiglio ha facolta', con decisione adottata a maggioranza del 58 per cento dei Membri che detengano almeno una maggioranza ripartita del 70 per cento dei voti, di decidere che il presente Accordo costituira' oggetto di nuovi negoziati o sara' prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il Consiglio stesso determina. Qualora una parte contraente, o un territorio che e' Membro o fa parte di un gruppo Membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo, o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo prorogato entra in vigore, tale parte contraente o tale territorio cessa a decorrere da tale data di essere parte dell'Accordo. 4) Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei Membri, che dispongono di una maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, ha facolta' di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il Consiglio delibera. 5) Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il Consiglio continua ad esistere per il periodo necessario per liquidare l'organizzazione, definire la sua contabilita' e disporne gli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tale fine.

Accordo-art. 69

ARTICOLO 69. (Emendamenti) 1) Il Consiglio puo' con decisione adottata a maggioranza ripartita dei due terzi, proporre alle parti contraenti un emendamento al presente Accordo. Tale emendamento produce i suoi effetti cento giorni dopo che le parti contraenti rappresentanti almeno il 75 per cento dei Membri esportatori che detengano come minimo dell'85 per cento dei voti dei Membri esportatori, e le parti contraenti rappresentanti almeno il 75 per cento dei Membri importatori che detengano come minimo dell'80 per cento dei voti dei Membri importatori, abbiano notificato la loro accettazione al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le parti contraenti notificano al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che esse accettano l'emendamento. Qualora allo scadere di tale termine le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore dell'emendamento non siano state soddisfatte, quest'ultimo deve intendersi ritirato. 2) Qualora una parte contraente, o un territorio che e' Membro o fa parte di un gruppo Membro, non abbia notificato o fatto notificare la propria accettazione di un emendamento entro il termine stabilito dal Consiglio a tale effetto, tale parte contraente, o territorio, cessa di essere parte dell'Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento.

Accordo-art. 70

ARTICOLO 70. (Disposizioni supplementari e transitorie) 1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo. 2) Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo: a) Tutte le misure adottate in virtu' dell'Accordo del 1968, prorogato mediante protocollo, sia direttamente dall'organizzazione o da uno dei suoi organi, sia in loro nome, che siano in vigore al 30 settembre 1976 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo; b) Tutte le decisioni che il Consiglio adottera' nel corso dell'annata caffearia 1975/76 per essere applicate nell'annata caffearia 1976/77, verranno deliberate nell'ultima sessione ordinaria del Consiglio che avra' luogo nel corso dell'annata caffearia 1975/76; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse gia' entrato in vigore.

Accordo-art. 71

ARTICOLO 71. (Testi dell'Accordo facenti fede) I testi del presente Accordo in francese, inglese, portoghese e spagnolo, fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma. (Seguono le firme)

Accordo-Allegato I

===================================================================== ALLEGATO I MEMBRI ESPORTATORI CHE ESPORTANO MENO DI 400.000 SACCHI A DESTINAZIONE DEI MEMBRI IMPORTATORI. ===================================================================== Numero Contingente di voti da annuo di aggiungere esportazione ai voti iniziale corrispondenti (in migliaia alla cifra MEMBRO ESPORTATORE di sacchi) di base (1) (2) --------------------------------------------------------------------- | | Meno di 100.000 sacchi: Gabon ................................ 25 0 Giamaica ............................. 25 0 Congo ................................ 25 0 Panama ............................... 41 0 Dahomey .............................. 33 0 Bolivia .............................. 73 0 Ghana ................................ 66 0 Trinita e Tobago ..................... 69 0 Nigeria .............................. 70 0 Paraguay ............................. 70 0 Timor ................................ 82 0 -------- Totale ... 579 ======== Piu di 100.000 sacchi: Liberia .............................. 100 2 Guinea ............................... 127 2 Sierra Leone ......................... 180 3 Repubblica Centrafricana ............. 205 3 Togo ................................. 225 4 Ruanda ............................... 300 5 Venezuela ............................ 325 5 Burundi .............................. 360 6 Haiti ................................ 360 6 -------- Totale ... 2.182 ======== Totale generale ... 2.761 =====================================================================

Accordo-Annex 2

===================================================================== ANNEX 2 RIPARTIZIONE DEI VOTI ===================================================================== Exporting Importing --------------------------------------------------------------------- | | Totale ... 1.000 1.000 ======= ======= Australia .................................... - 12 Belgio (a) ................................... - 29 Bolivia ...................................... 4 - Brasile ...................................... 336 - Burundi ...................................... 8 - Camerun ...................................... 20 - Canada ....................................... - 32 Cecoslovacchia ............................... - 10 Cipro ........................................ - 5 Colombia ..................................... 114 - Congo ........................................ 4 - Costa d'Avorio ............................... 49 - Costarica .................................... 22 - Dahomcy ...................................... 4 - Danimarca .................................... - 23 El Salvador .................................. 35 - Equatore ..................................... 16 - Etiopia ...................................... 28 - Finlandia .................................... - 22 Francia ...................................... - 87 Gabon ........................................ 4 - Gheuna ....................................... 4 - Guatemala .................................... 33 - Guinea ....................................... 6 - Haiti ........................................ 12 - Honduras ..................................... 11 - India ........................................ 11 - Indonesia .................................... 26 - Irlanda ...................................... - 6 () Jugoslavia ................................... - 18 Giamaica ..................................... 4 - Giappone ..................................... - 37 Kenia ........................................ 17 - Liberia ...................................... 4 - Madagascar ................................... 18 - Messico ...................................... 32 - Nicaragua .................................... 13 - Nigeria ...................................... 4 - Norvegia ..................................... - 16 Nuova Zelanda ................................ - 7 Paesi Bassi .................................. - 47 Panama ....................................... 4 - Papuasia - Nuova Guinea ...................... 4 - Paraguay ..................................... 4 - Peru ......................................... 16 - Portogallo ................................... - 12 Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord .................................. - 51 Repubblica Centrafricana ..................... 7 - Repubblica Dominicana ........................ 12 - Repubblica federale di Germania .............. - 104 Ruanda ....................................... 6 - Sierra Leone ................................. 6 - Spagna ....................................... - 29 Stati Uniti d'America ........................ - 392 Svezia ....................................... - 37 Svizzera ..................................... - 24 Tanzania ..................................... 15 - Timor ........................................ 4 - Togo ......................................... 7 - Trinita e Tobago ............................. 4 - Uganda ....................................... 42 - Venezuela .................................... 9 - Zaire ........................................ 21 - (a) Compreso il Lussemburgo. () All'Italia come Membro importatore, sono stati successivamente attribuiti 60 voti.

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