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LEGGE 4 agosto 1978, n. 483

Current text a fecha 1978-09-09

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1977, n. 227, fissato dall'articolo 41 della legge 27 aprile 1978, n. 143 per l'anno finanziario 1978, in lire 2.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, è elevato a lire 3.500 miliardi.