DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1978, n. 504

Type DPR
Publication 1978-05-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 6 aprile 1977, n. 185, di ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 3 della legge citata il Governo e' autorizzato ad emanare le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle convenzioni suddette ed a consentire l'adozione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalita' indicate negli atti medesimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Ai sensi del presente decreto: con l'espressione "convenzione sull'intervento in alto mare" si intende la convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185; ((con l'espressione "Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001" si intende la Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001)); con l'espressione "Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992" si intende la convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185; con l'espressione "Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992" si intende la convenzione internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185; con l'espressione "certificato assicurativo" si intende il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992 ((, nonche' il certificato assicurativo prescritto dall'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001)); con l'espressione "garanzia assicurativa" si intende la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992 ((, nonche' la garanzia prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001)); con il termine "Fondo" si intende il fondo istituito con la Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992. ((con l'espressione "stazza lorda" si intende la stazza lorda calcolata conformemente alle regole sulla stazzatura che figurano nell'Allegato I della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 958)).

Art. 2

Ai fini dell'adozione delle misure di cui all'art. 1 della convenzione sull'intervento in alto mare, il Ministro della marina mercantile dispone, previa intesa con i Ministri degli affari esteri e della difesa e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'intervento in alto mare che verra' effettuato con il concorso delle altre amministrazioni dello Stato civili e militari. La direzione di tutte le attivita' svolte durante la emergenza e' assunta dal Ministro della marina mercantile, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nella esecuzione dei compiti d'istituto.

Art. 3

E' istituito presso il Ministero della marina mercantile il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, quale organo tecnico-scientifico di consulenza del Ministro nella fase operativa, per l'adozione delle misure piu' appropriate e per il coordinamento delle operazioni di emergenza, di cui al precedente art. 2. Il comitato definisce le procedure di intervento, sulla base del piano operativo di pronto intervento contro gli inquinamenti accidentali del mare da idrocarburi, predisposto dal Ministero della marina mercantile. Il comitato e' sostituito con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e' presieduto dal direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile. Di esso fanno parte un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' a della marina mercantile, nonche' un'esperto per ciascuno dei seguenti enti: E.N.I., R.I.N.A., C.N.R. e laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministro della marina mercantile puo' invitare a partecipare ai lavori del comitato per particolari problemi rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici e di ogni altra amministrazione interessata, nonche' qualificati esperti in specifici settori. Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza di almeno sette membri permanenti. Le funzioni di segreteria del comitato sono esercitata da funzionari del Ministero della marina mercantile. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati. Alle spese per il funzionamento del comitato permanente si provvede con lo stanziamento del cap. 1095 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1978, 4 del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi,

Art. 4

Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti in alto mare il Ministero della marina mercantile, sentito il comitato previsto dall'art. 3, puo' provvedere a trattativa privata senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto. All'esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente puo' provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti. Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessita' di assicurare l'immediata disponibilita' di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministero per la marina mercantile provvede con atti di riconoscimento di debito.

Art. 5

Le notifiche e le consultazioni previste dall'art. III della convenzione sull'intervento in alto mare sono effettuate ad iniziativa del Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 6

Le navi ((aventi una stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate)) possono accedere e trattenersi nei porti nazionali e nelle stazioni terminali site nelle acque territoriali per effettuarvi operazioni commerciali e possono transitare nelle acque territoriali soltanto se sono munite del certificato assicurativo. ((Il comandante della nave deve curare che, durante l'accesso, il trattenimento e il transito di cui al primo comma, il certificato assicurativo di cui al medesimo primo comma sia a bordo. Il proprietario della nave e' tenuto a depositare copia del certificato assicurativo presso l'ufficio di iscrizione della nave)). Il proprietario, l'armatore, o il raccomandatario delle navi ((di cui al primo comma)) deve comunicare al comandante del porto, prima dell'accesso al porto e alle stazioni terminali, gli estremi del certificato assicurativo che deve essere esibito subito dopo l'arrivo dal comandante della nave. In caso di mancanza o irregolarita' del certificato assicurativo il comandante del porto rifiuta l'accesso o la partenza della nave, vietando o sospendendo le operazioni di carico e scarico, e dandone immediata comunicazione all'autorita' doganale agli stessi fini.

Art. 7

Il proprietario della nave, in caso di inquinamento marino, puo' chiedere la limitazione della responsabilita' prevista dall'art. V della ((Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992)), mediante presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata in conformita' delle leggi e dei regolamenti che autorizzano e disciplinano le prestazioni bancarie e assicurative nel territorio nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accertata l'esistenza della capacita' economica e finanziaria, con proprio decreto autorizza le imprese a rilasciare le garanzie di cui al precedente comma.

Art. 8

La garanzia assicurativa puo' essere costituita in uno dei modi indicati dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992 ((ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001)). Il rilascio della garanzia assicurativa e' provato da apposito certificato, conforme al modello allegato alla Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992 ((ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, al modello allegato alla Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001)), rilasciato da un organismo abilitato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La garanzia assicurativa e' valida ed efficace per tutto il tempo per il quale e' stata rilasciata. I suoi effetti non possono essere sospesi in caso di mancato o tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti dal soggetto obbligato ne' di fallimento o di inizio delle altre procedure concorsuali a carico del soggetto stesso.

Art. 9

I destinatari di idrocarburi soggetti ai contributi a favore del Fondo, secondo la definizione dell'art. 1, paragrafo 3, della ((Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992)), sono tenuti a comunicare entro trenta giorni dal ricevimento, anche per mezzo di lettera raccomandata, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i quantitativi di idrocarburi ricevuti, sia che siano stati trasportati per mare e scaricati direttamente in porti o impianti terminali siti sul territorio nazionale, sia che giungano in qualsiasi impianto sito sul territorio nazionale dopo essere stati trasportati per mare e scaricati in porti o impianti terminali siti sul territorio di uno Stato non contraente. Per "persone associate" di cui all'art. 10, n. 2, lettera b), della ((Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992)) si intendono le societa' indicate nell'art. 2359 del codice civile nonche' gli agenti, i rappresentanti delle imprese e qualunque altra persona che agisce, anche saltuariamente, sotto la direzione e il controllo di un imprenditore.

Art. 10

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei destinatari dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo in misura superiore a 150.000 tonnellate annue, da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10 della ((Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992)); stabilisce le modalita' da osservare per le comunicazioni di cui al precedente art. 9; provvede alle necessarie comunicazioni all'amministrazione del Fondo.

Art. 11

Le cause relative alla responsabilita' del proprietario della nave per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, ai sensi della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992 ((e della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001)), sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si e' verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di piu' tribunali, e' competente il tribunale preventivamente adito. Per la procedura di limitazione della responsabilita' del proprietario, ai sensi dell'art. V della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al libro IV, titolo IV del codice della navigazione. Il procedimento di limitazione e' promosso avanti al tribunale competente ai sensi del primo comma del presente articolo. La costituzione del Fondo, secondo le modalita' previste dall'art. V della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992, e' fatta presso la cancelleria del tribunale competente a conoscere delle cause di responsabilita'. Lo stesso tribunale di cui al primo comma e' competente a conoscere di tutte le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992.

Art. 12

((

1.In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 6, il proprietario della nave e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 37,50 euro a 150 euro per ogni tonnellata di idrocarburi e di combustibili trasportata.

2.In caso di violazione dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 6, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1193 del codice della navigazione.

3.In caso di violazione dell'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo 6, il proprietario della nave e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 516 euro.

4.In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 9, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 15.000 euro.

5.In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto. Nei casi di particolare gravita' o di reiterazione della violazione, la sanzione e' aumentata fino al triplo.

6.La sanzione di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dal capo del compartimento marittimo e quelle di cui ai commi 4 e 5 dal Ministro dello sviluppo economico.

7.Agli accertamenti, contestazioni o notificazioni provvedono, in aggiunta agli organi a cio' abilitati per legge, per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto e per le violazioni di cui ai commi 4 e 5 i dirigenti e i funzionari direttivi del Ministero dello sviluppo economico.

8.Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il capo del compartimento marittimo.

9.Per i soggetti residenti all'estero la notificazione degli estremi della violazione non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta fino alla scadenza del termine fissato per l'opposizione all'ingiunzione.

10.Nel caso previsto dal comma 5 e' escluso il pagamento in misura ridotta.

11.I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono versati allo Stato.

12.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni))

Art. 13

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore ciascuna contemporaneamente all'entrata in vigore della convenzione cui si riferisce, in conformita' all'art. 2 della legge 6 aprile 1977, n. 185.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - SCOTTI - ANSELMI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 agosto 1978

Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 43

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