DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1978, n. 513

Type DPR
Publication 1978-01-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti gli accordi intervenuti il 22 novembre 1977 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e della C.I.S.N.A.L. sulla nuova disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 dicembre 1977 le misure dell'indennita' di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in localita' distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue: 1) personale rivestente le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della tabella A, 1) e 2) della tabella B e 1) della tabella C allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonche' personale direttivo e personale di concetto con almeno sei anni di anzianita' delle ex imposte di consumo: L. 19.100; 2) rimanenti categorie di personale civile: L. 14.000. ((2)) Per sede di servizio si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto le misure dell'indennita' di trasferta possono essere rideterminate annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. L'eventuale aumento non potra' comunque eccedere il limite del 12% delle misure in atto nell'anno precedente. Su detti adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire. Il limite minimo di durata della missione perche' sorga diritto alla indennita' di trasferta, stabilito al punto a) del terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' ridotto a quattro ore. Nulla e' dovuto per gli incarichi di missione svolti in localita' distanti meno di 10 chilometri dalla sede ordinaria di servizio. L'indennita' di trasferta, in caso di missioni continuative in una medesima localita', non e' soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza della durata e cessa dopo duecentoquaranta giorni. Non si applicano le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, relative alla popolazione dei comuni. (1)

Art. 2

Al dipendente inviato in missione e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria per il personale indicato al punto 3) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di 2ª categoria per il rimanente personale. In tali casi le misure dell'indennita' di trasferta sono ridotte di un terzo.

Art. 3

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche del rientro, lo consenta e la localita' della missione non disti dalla sede di servizio piu' di novanta minuti di viaggio con il mezzo piu' veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

Art. 4

Al personale indicato al punto 3) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, in aggiunta al rimborso della spesa di viaggio effettivamente sostenuta, a tariffa d'uso, e' consentito altresi' il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza con letti. Al personale delle qualifiche inferiori e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di la classe.

Art. 5

La misura dell'indennita' chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Al dipendente e' rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro. L'indennita' prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge e' elevata a L. 150 a chilometro. Le indennita' di cui al quarto e quinto comma del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento apportato all'indennita' di trasferta. ((1))

Art. 6

Le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e carico e scarico dei mobili e delle masserizie lungo l'itinerario, previste dall'art. 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono rimborsate nella misura unica di L. 6.000 a quintale.

Art. 7

L'indennita' di prima sistemazione di cui al primo comma dell'art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' fissata in L. 170.000. La suddetta misura e' aumentata di un importo pari a tre mensilita' dell'indennita' integrativa speciale vigente nel tempo.

Art. 8

Nel caso di trasferimento con autovettura di proprieta' compete una indennita' chilometrica pari a quella prevista dall'art. 5, primo comma, del presente decreto.

Art. 9

Le misure di cui all'art. 1 del presente decreto non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, e' consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata di cui al sesto e settimo comma dello stesso articolo.

Art. 10

Tutte le indennita', comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennita' di trasferta, compresa quella di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure e secondo le tariffe vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 11

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto relativa agli anni 1977 e 1978 dovra' essere contenuta nelle disponibilita' degli attuali stanziamenti di bilancio.

LEONE ANDREOTTI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 settembre 1978

Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 48

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