LEGGE 24 luglio 1978, n. 527
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 della convenzione stessa.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato in lire 211 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - ROGNONI - PANDOLFI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE DALL'INQUINAMENTO. IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO Desiderosi di coordinare gli sforzi intesi a proteggere le acque italo-svizzere dall'inquinamento, Convengono quanto segue: Articolo 1. I Governi contraenti stabiliscono di collaborare strettamente per proteggere dall'inquinamento le seguenti acque superficiali e sotterranee italo-svizzere, comprese quelle dei loro affluenti, nella misura in cui queste ultime contribuiscono ad inquinare le acque comuni sottoelencate: a) lago Maggiore (Verbano); b) lago di Lugano (Ceresio); c) corsi d'acqua che segnano il confine o lo attraversano, come in particolare la Doveria, la Melezza, la Giona, la Tresa, la Breggia, la Maira (Mera), il Poschiavino e lo Spol.
Convenzione-art. 2
Articolo 2. I Governi contraenti istituiscono una commissione mista per la protezione delle acque italosvizzere dall'inquinamento, d'ora innanzi denominata "la commissione".
Convenzione-art. 3
Articolo 3. La commissione ha i seguenti compiti: a) esamina ogni problema inerente all'inquinamento a qualsiasi altra alterazione delle acque italo-svizzere; b) organizza e fa eseguire ogni necessaria ricerca intesa a determinare l'origine, la natura e l'importanza degli inquinamenti, valorizzandone i dati ottenuti; c) predispone annualmente un piano finanziario per i lavori di ricerca di cui alla lettera b) da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Governi; d) propone ai Governi contraenti i provvedimenti necessari per porre rimedio all'inquinamento esistente e prevenire qualsiasi inquinamento; e) propone ai Governi contraenti un progetto di regolamentazione atto ad assicurare la purezza delle acque italo-svizzere.
Convenzione-art. 4
Articolo 4. 1. La commissione e' composta di due delegazioni, ciascuna designata dal rispettivo Governo. 2. Ciascuna delegazione comprende un uguale numero di membri fino ad un massimo di sei, dei quali uno e capo delegazione. 3. La commissione, per lo studio dei problemi scientifici e tecnici, si avvale di una sottocommissione, i cui membri, da essa nominati, sono designati dalle rispettive delegazioni.
Convenzione-art. 5
Articolo 5. La commissione si riunisce almeno uno volta l'anno, su convocazione del presidente in carica.
Convenzione-art. 6
Articolo 6. La presidenza della commissione e' assunta alternativamente per la durata di un biennio dal capo di una delle delegazioni.
Convenzione-art. 7
Articolo 7. 1. Le deliberazioni della commissione sono prese di comune accordo fra le due delegazioni. 2. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno.
Convenzione-art. 8
Articolo 8. I Governi contraenti esaminano le proposte della commissione e decidono le condizioni alle quali possono essere attuate le necessarie misure esecutive.
Convenzione-art. 9
Articolo 9. 1. Ciascun Governo contraente assume le spese della propria delegazione nella commissione e dei propri esperti designati nella sottocommissione. 2. Le spese inerenti ai lavori di ricerca, previste dall'articolo 3. lettera b). saranno ripartite secondo criteri concordemente fissati dai due Governi su proposta della commissione. 3. Ogni altra eventuale spesa che non puo' essere ripartita in base al precedente capoverso lo sara' secondo modalita' da stabilirsi di volta in volta dalla commissione.
Convenzione-art. 10
Articolo 10. Per una migliore informazione scientifica e tecnica la commissione potra' prendere contatti, ove lo ritenga necessario, con gli organismi internazionali nel campo della protezione delle acque, come anche con le commissioni o enti italo-svizzeri che si occupano della navigazione, della pesca, della regolazione del deflusso ed in genere della gestione delle acque.
Convenzione-art. 11
Articolo 11. La presente convenzione entrera' in vigore quando ciascun Governo contraente avra' notificato all'altro lo avvenuto perfezionamento delle procedure previste a tal uopo dal proprio ordinamento. Alla scadenza di un termine di tre anni dopo la sua entrata in vigore la convenzione potra' essere denunciata in ogni momento da ciascun Governo contraente mediante un preavviso di sei mesi. FATTO a Roma, il 20 aprile millenovecentosettantadue in due originali in lingua italiana. p. Il Consiglio federale svizzero J. DE RHAM p. Il Governo italiano Angelo SALIZZONI Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
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