DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1978, n. 530
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e della sanita'; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo veterinario tra il Governo italiano ed il Governo honduregno per l'importazione in Italia di carni dall'Honduras, con allegati, firmato a Tegucigalpa il 21 gennaio 1977, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 4 dell'accordo stesso.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - OSSOLA - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 agosto 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 46
Accordo-art. 1
ACCORDO VETERINARIO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO HONDUREGNO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI CARNI DALL'HONDURAS. IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO HONDUREGNO Allo scopo di facilitare i traffici commerciali tra i due Paesi, hanno convenuto di concludere un accordo veterinario per l'importazione in Italia dall'Honduras di carni equine e bovine. Articolo 1. Il Governo della Repubblica dell'Honduras si impegna a fornire le garanzie tecnico-igienico-sanitarie stabilite dalle autorita' italiane per l'importazione dall'Honduras di carni refrigerate e congelate di animali domestici appartenenti alla specie equina e bovina che rispondano alle condizioni indicate nell'elenco annesso al presente accordo e nei relativi allegati che ne fanno parte integrante.
Accordo-art. 2
Articolo 2. Al fine di rendere efficace l'esecuzione del presente accordo, il servizio veterinario centrale della Repubblica dell'Honduras inviera', periodicamente e con tempestiva regolarita', i bollettini statistici mensili concernenti le malattie infettive diffusive degli animali nonche' tutte le informazioni riguardanti la situazione sanitaria degli allevamenti. In particolare, sara' segnalata per via telegrafica l'insorgenza di afta epizootica, peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, febbre catarrale degli ovini, peste equina, encefalomieliti equine. L'informazione telegrafica sara' integrata, in ogni caso, da una dettagliata relazione sull'origine della malattia, sulla localita' di prima insorgenza, sulla sua evoluzione e sulle misure adottate per la sradicazione della malattia stessa.
Accordo-art. 3
Articolo 3. In caso di insorgenza, nel territorio della Repubblica dell'Honduras di peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, afta epizootica, febbre catarrale degli ovini (blue tongue), peste equina, o in caso di insorgenza di un nuovo morbo grave e contagioso, come pure qualora un altro morbo assuma carattere estensivo e particolarmente virulento, il Governo italiano puo' vietare l'importazione di carni dall'intero territorio nazionale o da determinate aree geografiche dello stesso.
Accordo-art. 4
Articolo 4. Il presente accordo e' soggetto ad approvazione da parte dei due Paesi secondo le rispettive disposizioni interne ed entrera' in vigore all'atto dello scambio, il piu' presto possibile, degli strumenti di ratifica nella citta' di Tegucigalpa. In ordine agli impegni derivanti all'Italia dall'appartenenza alla Comunita' economica europea, il presente accordo cessera' di essere operante dal momento che le condizioni e le garanzie in esso previste non risultino piu' conformi al regime sanitario stabilito dalla C.E.E. per l'importazione di animali e di carni dai Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea. FATTO a Tegucigalpa, addi' ventisette del mese di gennaio 1977 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica honduregna P. CALLEJAS Per il Governo della Repubblica italiana Franco FOSCHI
Allegato-art. 1
ELENCO DELLE GARANZIE E CONDIZIONI TECNICO-IGIENICO-SANITARIE PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DALLA REPUBBLICA DELL'HONDURAS DI CARNI EQUINE E BOVINE. Articolo 1. Fatte salve le norme previste dalla legislazione veterinaria italiana in materia di limitazioni e divieti all'importazione, le carni devono: a) essere state ottenute in macelli e, quando si tratti di parti inferiori al quarto con osso, in laboratori di sezionamento e di disossamento posti sotto controllo veterinario permanente e riconosciuti dall'autorita' centrale competente idonei alla esportazione, in conformita' delle disposizioni di cui ai capitoli 1, 2, 3, dell'allegato A; se trattasi di carni equine, in tali macelli non siano stati constatati casi di encefalomieliti equine nel giorno di macellazione; b) essere state ottenute da animali nati ed allevati in Honduras. Sara' comunque vietata l'importazione di carni qualora la Repubblica dell'Honduras introduca nel proprio territorio animali e relative carni e prodotti da Paesi nei confronti dei quali l'Italia abbia posto divieti d'importazione per i suddetti animali, carni o prodotti; c) essere state ottenute da animali provenienti da allevamenti nei quali, come pure negli allevamenti contermini, non si e' verificato da almeno novanta giorni prima del trasferimento al macello alcun caso di: brucellosi bovina, se trattasi di carni bovine; encefalomieliti equine, se trattasi di carni equine; d) essere state ottenute, manipolate e lavorate nei macelli e nei laboratori di sezionamento di cui alla precedente lettera a) conformemente alle disposizioni degli allegati A e B; e) essere state ottenute da animali che un veterinario ufficiale abbia sottoposto alla visita sanitaria prima dell'abbattimento ed abbia giudicati sani ed atti alla macellazione conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato B; f) essere state sottoposte ad ispezione sanitaria dopo l'abbattimento, effettuata da un veterinario ufficiale in conformita' delle disposizioni del capitolo VI dell'allegato B e non aver presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di alterazioni o malformazioni localizzate sempre che sia stato constatato, se necessario anche per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo; g) essere state riconosciute incondizionatamente atte al consumo umano, perfettamente sane, salubri e genuine; h) essere munite di bollo, in conformita' delle disposizioni del capitolo VIII dell'allegato C; i) essere manipolate, disossate, sezionate, imballate, conservate e spedite in conformita' delle impostazioni del capitolo VII dell'allegato B e del capitolo IX dell'allegato C; j) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti ed in conformita' delle disposizioni del capitolo X dell'allegato C; l) essere state conservate in frigoriferi riconosciuti idonei dall'autorita' centrale competente e posti sotto controllo veterinario, quando si tratti di carni congelate ottenute negli stabilimenti di cui alla precedente lettera a), ma conservate in depositi frigoriferi situati al di fuori di detti stabilimenti, in attesa dell'ulteriore spedizione; in detti depositi e' fatto divieto di manipolare le carni destinate in Italia; m) essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello dell'allegato 1, rilasciato da un veterinario ufficiale al momento della spedizione e redatto in lingua spagnola con traduzione interlineare in lingua italiana; su ciascuna pagina devono essere apposti il timbro e la firma del veterinario. Il certificato sanitario deve essere rilasciato il giorno della spedizione.
Allegato-art. 2
Articolo 2. Non possono, inoltre, destinate all'esportazione verso l'Italia le carni ottenute: 1) da animali macellati d'urgenza; 2) da animali nei quali sia stata constatata una qualsiasi forma di tubercolosi sia la presenza di uno o piu' cistercerchi; 3) da animali trattati con antibiotici (limitatamente all'ultima settimana prima della macellazione), con sostanze ad azione ormonale o antiormonale naturali o di sintesi a scopo zootecnico o terapeutico, con inteneritori, calmanti, arsenicali antimoniali o altre sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute dell'uomo. E' parimenti vietata l'esportazione di: parti di carcasse o delle frattaglie che presentino lesioni traumatiche nonche' malformazioni e le alterazioni di cui alla precedente lettera e); carni di colore, odore, sapore e consistenza anormali; carni immature; carni trattate con sostanze coloranti e conservanti, con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti o comunque con sostanze che influiscono sulle loro caratteristiche organolettiche o sulla loro conservabilita', o contenenti residui di pesticidi superiori a quelli previsti dalla legislazione italiana; carni insudiciate o comunque in condizioni igieniche di conservazione non ineccepibili.
Allegato-art. 3
Articolo 3. Gli stabilimenti di macellazione per l'esportazione di carni con osso e gli stabilimenti di macellazione, sezionamento e disossamento per l'esportazione di carni con osso e senz'osso di cui alla lettera a) dell'art. 1, come pure i depositi frigoriferi di cui alla lettera l) del surrichiamato art. 1, devono essere provvisti di un numero ufficiale di riconoscimento veterinario ed essere iscritti in un registro ufficiale. L'autorita' competente della Repubblica dell'Honduras notifichera', per i consueti canali diplomatici, al Ministero italiano della sanita' l'elenco dei suddetti stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione con l'indicazione della denominazione, della sede, del numero di riconoscimento e suddivisi nelle seguenti liste: lista n. 1: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni con osso e senz'osso; lista n. 2: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni disossate confezionate in pellicola plastica sottovuoto; lista n. 3: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni disossate cotte congelate; lista n. 4: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione esclusivamente di carni con osso in pezzature non inferiori al quarto; lista n. 5: depositi frigoriferi per lo stoccaggio di carni congelate con o senz'osso, riconosciuti idonei. L'autorita' centrale competente della Repubblica dell'Honduras potra' proporre, per lo stesso tramite, al Ministero italiani della sanita' modifiche alle sopraccitate liste (aggiunte, cancellazioni, sospensioni, reinclusioni). L'esportazione di carni verso l'Italia dagli stabilimenti proposti e' subordinata all'accettazione da parte del Ministero italiano della sanita' notificata alle competenti autorita' honduregne per i conseguenti canali diplomatici. L'esportazione verso l'Italia di carni depezzate e disossate si effettua soltanto da stabilimenti nei quali e' assicurato il ciclo completo di produzione (macellazione, lavorazione, sezionamento, disossamento, refrigerazione e congelamento, confezionamento e imballaggio). Il Ministero italiano della sanita' puo' disporre, in ogni momento e con il benestare del Governo honduregno, l'invio di funzionari veterinari allo scopo di costatare le condizioni tecnico-igienico-sanitarie dei macelli e dei laboratori di sezionamento e disossamento autorizzati ad esportare verso l'Italia.
Allegato-art. 4
Articolo 4. Le carni che all'atto della loro importazione, risultino al controllo sanitario non atte al consumo o non conformi alle disposizioni previste dal presente accordo e dai relativi allegati, saranno respinte e, qualora cio' non sia possibile, distrutte o utilizzate, previa previa denaturazione, per uso non alimentare. Il motivo del respingimento sara' annotato sul certificato sanitario d'origine a cura del veterinario di confine.
Allegato-art. 5
Articolo 5. Le carni provenienti e originarie dalla Repubblica dell'Honduras possono essere presentate all'atto dell'importazione nelle seguenti condizioni: A) Carni equine (cavallo, asino, mulo) refrigerate o congelate: con osso in: quarti anteriori; quarti posteriori; quarti posteriori tipo pistola; cosciotti in un solo pezzo; senza osso in: quarti anteriori, interi o divisi in non piu' di tre pezzi riconponibili; quarti posteriori, interi o divisi in non piu' di tre pezzi riconponibili; cosciotti in un solo pezzo; filetti. B) Carni bovine refrigerate o congelate: con osso in: mezzene; quarti compensati; quarti anteriori; quarti anteriori o posteriori ridotti (senza regione dorso-lombale); quarti posteriori; quarti posteriori tipo pistola; cosce; gambe; avambracci; regioni dorso-lombali; lombata; regione del garrese e parte della regione della spalla; senza osso in involucro plastico sotto vuoto e non in: quarti anteriori, interi o divisi in non piu' di cinque pezzi ricomponibili; quarti posteriori, interi o divisi in non piu' di tre pezzi ricomponibili; coscie, intere o divise in non piu' di quattro pezzi merceologicamente definiti; spalle, intere o divise in non piu' di tre pezzi merceologicamente definiti; regione del garrese e parte della regione della spalla; regione del fianco e dell'addome; gambe in un solo pezzo; avambracci in un sol pezzo; regioni dorso-lombari, intere o divise in non piu' di tre pezzi (filetti, controfiletti, lombate); guancioli (muscoli masseteri), congelati; costelli (muscoli diaframmatici), congelati. Le carni di vitello, il cui peso in carcassa sia inferiore ad 80 kg, possono essere importate solamente in: carcasse scuoiate; mezzene e quarti. C) Carni bovine disossate cotte congelate: in pezzi costituiti esclusivamente da polpa ripulita del grasso e privata delle aponeurosi, tendini e di qualsiasi parte non muscolare. E' fatto divieto di impiegare nella preparazione di tali carni: i sottoprodotti della macellazione; i ritagli e le rifilature (trimmings) nonche' parti non comprese nei tagli definiti alla precedente lettera B, come pure i muscoli intercostali, diaframmatici e masseteri. D) Frattaglie: L'importazione delle frattaglie per uso alimentare e' consentita solo se presentate allo stato di congelazione e limitatamente a: per la specie equina: lingue, cuori, fegati; per la specie bovina: cervelli, timo, lingue, cuori, reni, fegati, trippe sbiancate crude o cotte, code o zampe. Le autorita' centrali del servizio veterinario italiano potranno prendere in considerazione, dietro proposta delle corrispondenti autorita' honduregne, tagli di carni diversi da quelli previsti nei precedenti paragrafi, che nuove tecnologie nella preparazione delle carni od esigenze commerciali porranno in essere in futuro.
Allegato-art. 6
Articolo 6. Ai sensi del presente accordo si intende per: a) veterinario ufficiale: il veterinario designato dalle autorita' sanitarie competenti dello Stato esportatore; b) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle; c) frattaglie: le carni diverse da quelle della carcassa definita alla precedente lettera b), anche se sono in connessione naturale con la carcassa; d) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago; e) confezionamento: avvolgimento a diretto contatto delle carni con un involucro costituito da pellicola o laminato plastico, da garza, mussolina, stockinette o da altro idoneo materiale; f) imballaggio: contenitore (scatola, cartone, cassa, barile, sacco di juta, tela, cotone, ecc.) per riporvi le carni gia' confezionate, in conformita' della precedente lettera e) ed avente lo scopo di assicurarne una perfetta protezione durante il trasporto.
Allegato 1
ALLEGATO 1 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A
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