LEGGE 1 agosto 1978, n. 533

Type Legge
Publication 1978-08-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 11 dell'accordo stesso.

Art. 3

E' autorizzata la spesa per il pagamento dal 1° gennaio 1972 fino al giorno di entrata in vigore dell'accordo di cui al precedente articolo 1, dei canoni di locazione relativi ai locali in cui il Centro ha sede provvisoria.

Art. 4

All'onere di L. 39.950.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. All'onere di L. 6.658.300 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - ROGNONI - BONIFACIO - MALFATTI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accordo-art. 1

ACCORDO DI SEDE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CENTRO INTERNAZIONALE DI CALCOLO - UFFICIO INTERGOVERNATIVO PER L'INFORMATICA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CENTRO INTERNAZIONALE DI CALCOLO Considerato che la Conferenza per la creazione del Centro internazionale di calcolo (IBI-ICC Intergovernamental Bureau for Informatics) che era stata convocata dall'UNESCO a Parigi ha adottato il 6 dicembre 1951 la convenzione che istituisce il Centro internazionale di calcolo (in appresso designato l'"Organizzazione"); Considerato che tale convenzione e' entrata in vigore il 28 novembre 1961 a seguito del deposito del decimo strumento di accettazione; Considerato che il Governo italiano ha offerto di concedere all'Organizzazione agevolazioni per l'insediamento della sua sede permanente a Roma; Considerato che l'assemblea generale e il consiglio di amministrazione dell'Organizzazione hanno delegato il direttore generale a stipulare con il Governo un accordo che regoli le questioni inerenti all'insediamento e funzionamento dell'Organizzazione sul territorio italiano; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. L'"Organizzazione" ha personalita' giuridica. Essa ha in particolare la capacita' di stipulare contratti, di acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio. Il Governo italiano riconosce all'Organizzazione l'autonomia necessaria per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali.

Accordo-art. 2

Articolo 2. 1. Il Governo italiano mettera' a disposizione dell'Organizzazione, a titolo di comodato, gratuitamente e per tutta la durata delle attivita' della medesima, i locali necessari al funzionamento dell'Organizzazione stessa. Detti locali saranno provvisti del mobilio occorrente. 2. L'ubicazione e l'ampiezza dei suddetti locali saranno definiti d'intesa fra il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana e l'Organizzazione.

Accordo-art. 3

Articolo 3. 1. La sede dell'Organizzazione, i suoi archivi e i suoi documenti, anche se fuori della sede, sono inviolabili. Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana potra' entrare nei locali della sede per esercitarvi le proprie funzioni, se non con il consenso del direttore generale dell'Organizzazione. La presente disposizione non osta all'esecuzione dei provvedimenti volti ad assicurare, nel rispetto dell'indipendenza dell'Organizzazione, la buona amministrazione della giustizia, l'applicazione dei regolamenti di polizia, di sicurezza e di sanita' pubblica, nonche' ad impedire ogni uso non proprio dei privilegi ed immunita' connessi con gli articoli che seguono. 2. In caso di incendio o altri eventi che esigano misure immediate di protezione si presume il consenso del direttore generale dell'Organizzazione per ogni accesso necessario ai locali della sede. 3. Il direttore generale impedira' che i locali dell'Organizzazione divengano rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto ordinato in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o per le persone ricercate per essere estradate verso un altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario. 4. Le competenti autorita' italiane prenderanno tutti provvedimenti atti ad evitare ogni turbamento nel funzionamento dell'Organizzazione ed a tal fine assicureranno adeguata protezione all'Organizzazione stessa.

Accordo-art. 4

Articolo 4. 1. Senza essere sottoposta ad alcun divieto o regolamento finanziario l'Organizzazione puo', nella misura necessaria all'adempimento delle proprie funzioni, detenere valuta di ogni tipo e avere dei conti in qualsiasi valuta. 2. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali l'Organizzazione puo' altresi' trasferire liberamente i propri fondi fuori della Repubblica italiana nonche' convertire ogni valuta posseduta in qualsiasi altra valuta.

Accordo-art. 5

Articolo 5. 1. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali l'Organizzazione, i suoi beni e redditi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa e contributo di natura diretta esigibili dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni. 2. Il materiale, le attrezzature e le pubblicazioni scientifiche e tecniche, le registrazioni sonore ed i films esportati o importati dall'Organizzazione per usi ufficiali all'interno della sede stessa sono esenti dai diritti doganali e da ogni altra imposta e tassa nonche' di ogni divieto all'importazione od all'esportazione. 3. L'Organizzazione e' esonerata dai diritti doganali e da ogni altra imposta e tassa, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione di due autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Organizzazione e dei relativi pezzi di ricambio. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per tali veicoli, nei limiti dei contingenti fissati di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle finanze e l'Organizzazione, sono ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione. 4. Gli acquisti strettamente necessari alle attivita' ufficiali dell'Organizzazione e di importo superiore a lire 100.000 non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto. 5. L'Organizzazione gode altresi' dell'esenzione dall'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica per l'illuminazione ed il riscaldamento per le attivita' ufficiali dell'Organizzazione, con esclusione dei consumi degli impianti ad uso privato. 6. I beni importati in esenzione dai diritti doganali, imposte e tasse ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito ne' essere utilizzati per altri fini senza la preventiva autorizzazione delle competenti autorita' italiane ed alla condizione che siano stati pagati i relativi diritti doganali, imposte e tasse. Qualora tali diritti doganali, imposte e tasse siano stabiliti sul valore dei beni, essi saranno calcolati sul valore ed in base alle aliquote vigenti all'atto della cessione. 7. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi resi.

Accordo-art. 6

Articolo 6. 1. I membri del personale dell'Organizzazione godono sul territorio della Repubblica italiana dell'immunita' dalla giurisdizione penale per le parole e gli scritti relativi all'attivita' compiuta nella loro qualifica ufficiale e nei limiti delle loro funzioni. 2. I membri del personale dell'Organizzazione che non siano cittadini italiani e che non abbiano la loro residenza abituale in Italia, alla data in cui assumono le loro funzioni presso l'Organizzazione, godranno sul territorio della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi ed immunita': a) diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica italiana senza essere sottoposti alle disposizioni concernenti l'immatricolazione degli stranieri, a condizione che siano muniti della carta speciale di identita' prevista dal paragrafo 3 del presente articolo. Tale disposizione si applica anche ai membri delle loro famiglie; b) diritto di possedere dei conti in valuta straniera e, quando le loro funzioni presso l'Organizzazione avranno fine, il diritto di esportare dal territorio italiano, senza alcuna restrizione o proibizione, servendosi dei canali autorizzati e nella stessa valuta, i saldi di tali conti; c) diritto di importare dal Paese della loro ultima residenza o dal Paese di cui hanno la cittadinanza, al momento del loro primo insediamento ed entro un periodo di un anno a partire dalla data in cui assumono definitivamente le loro funzioni presso l'Organizzazione, in esenzione dai diritti doganali e senza proibizioni o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, inclusa un'automobile per ogni membro del personale, acquistata alle condizioni normali di mercato, in tale o tali Paesi; d) diritto di esportare nel periodo di un anno dalla data della cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione, senza proibizioni o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, comprese le autovetture in loro uso e possesso; e) esenzione da ogni imposta diretta esigibile dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni sui salari, emolumenti ed indennita' che vengono loro versati dall'Organizzazione a titolo di rimunerazione. 3. I membri del personale dell'Organizzazione, nonche' i membri delle loro famiglie, riceveranno dalle competenti autorita' italiane una speciale carta di identita' che attesti la loro qualita' e che essi godono dei privilegi e delle immunita' previsti dal presente accordo. 4. Il direttore generale dell'Organizzazione, d'intesa col Ministero degli affari esteri italiano, determinera' le categorie del personale che beneficiano dei privilegi ed immunita' previste nel presente accordo. Il direttore generale notifichera' al Governo italiano dette categorie nonche' i nomi delle persone alle quali si applicheranno tali privilegi ed immunita'. 5. Oltre ai privilegi ed alle immunita' concessi al personale dell'Organizzazione come sopra indicato, e se non di nazionalita' italiana, al direttore generale dell'Organizzazione, ad altro direttore designato dall'assemblea generale, ed eventualmente ad altri funzionari che potranno essere determinati con ulteriore accordo tra le parti contraenti, sono concessi privilegi e facilitazioni analoghi a quelli che il Governo accorda agli agenti diplomatici. 6. I privilegi e le immunita' previsti dal presente articolo sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a beneficio personale dei membri del personale stesso. Il direttore generale dovra' rinunciare all'immunita' di qualsiasi membro del personale ogni qualvolta che, a giudizio dello stesso direttore generale, l'immunita' stessa intralci il corso della giustizia e si possa rinunciare ad essa senza pregiudizio per gli interessi dell'Organizzazione.

Accordo-art. 7

Articolo 7. 1. I rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione, i rappresentanti ed osservatori di altri Stati e organizzazioni internazionali partecipanti alle riunioni dell'Organizzazione, i membri del consiglio di amministrazione, se non saranno di nazionalita' italiana, godranno nel territorio della Repubblica italiana, per la durata delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunita': a) immunita' dalla giurisdizione penale per le parole e gli scritti relativi all'attivita' compiuta nella loro qualifica ufficiale; b) esenzione per essi e per il loro coniuge da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalle formalita' applicabili agli stranieri; c) le stesse facilitazioni relative ai regolamenti monetari ed ai cambi, nonche' agli effetti personali, concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea. 2. I nomi di detti rappresentanti saranno comunicati dal direttore generale dell'Organizzazione al Ministero degli affari esteri italiano.

Accordo-art. 8

Articolo 8. Il Governo italiano riconosce all'Organizzazione il diritto di convocare e tenere riunioni nell'interno della sede centrale o, di concerto con le competenti autorita' italiane, in altre localita' del territorio della Repubblica italiana. Il Governo italiano prendera' tutte le misure opportune affinche' in occasione di tali riunioni non sia posto alcun ostacolo alla liberta' di parola.

Accordo-art. 9

Articolo 9. 1. L'Organizzazione dovra' provvedere ad istituire adeguate procedure per la definizione delle controversie relative ai rapporti giuridici sottratti all'applicazione della legislazione italiana. 2. Le controversie fra l'Organizzazione ed il Governo italiano relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, che non siano risolte per vie di negoziati o con qualunque altro mezzo concordato, saranno sottoposte ad un collegio composto da tre arbitri di cui uno scelto dal direttore generale dell'Organizzazione, uno scelto dal Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana, ed il terzo arbitro, che presiedera' il tribunale, designato dai primi due arbitri. Se i primi due arbitri non riuscissero a raggiungere un accordo sulla scelta del terzo arbitro, quest'ultimo sara' designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Accordo-art. 10

Articolo 10. Il Governo italiano riconosce all'Organizzazione il diritto di pubblicare a sua convenienza i risultati delle sue ricerche e lavori di natura scientifica e tecnica, come pure ogni informazione relativa alla sfera di attivita' dell'Organizzazione.

Accordo-art. 11

Articolo 11. Il presente accordo entrera' in vigore alla data in cui il Governo italiano informera' per iscritto l'Organizzazione che tutte le formalita' necessarie, a tal fine previste dall'ordinamento italiano, sono state adempiute.

Accordo-art. 12

Articolo 12. Il presente accordo cessera' di avere vigore: a) alla data in cui cessera' di avere vigore la convenzione istitutiva dell'Organizzazione; b) nel caso in cui la sede dell'Organizzazione fosse trasferita fuori del territorio della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni del presente accordo che possano ritenersi applicabili per condurre a termine le attivita' dell'Organizzazione nella sua sede in Italia e per disporre di suoi beni ivi esistenti. Qualora il Governo italiano notifichi il proprio recesso dall'Organizzazione come previsto dall'articolo XII della convenzione istitutiva e l'Organizzazione decida di mantenere la propria sede nel territorio della Repubblica italiana, sara' negoziato fra il Governo italiano e l'Organizzazione uno speciale accordo relativo alla sede, ai privilegi, immunita' e facilitazioni per l'Organizzazione, i membri del suo personale ed i rappresentanti governativi. Il presente accordo restera' applicabile sino alla entrata in vigore dell'accordo speciale. IN FEDE DI CHE I sottoscritti hanno firmato, oggi 3 giugno 1977, a Roma il presente accordo redatto in duplice esemplare, in lingua italiana. Per il Centro internazionale di calcolo BERNASCONI Per il Governo della Repubblica italiana Giuseppe MANZARI Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

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