DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n. 543
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione, Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, D. 321;
Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17 secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:
Art. 1
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 - Contabilizzazione delle riscossioni. - Le esattorie devono tenere distinte contabilita' per le riscossioni mediante versamento diretto e per quelle mediante ruoli. Devono tener inoltre schede dei contribuenti recanti le generalita', il domicilio fiscale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale, sulle quali annotare le singole riscossioni distintamente per versamento diretto e per ruolo. L'esattore deve aprire a proprio nome un distinto conto corrente postale per ciascuno dei due sistemi di riscossione. Il conto corrente relativo al versamento diretto deve essere vincolato a favore dello Stato - Ministero del tesoro, per l'ammontare delle imposte al netto dell'aggio. L'importo versato con l'indicazione della specie dell'imposta e del periodo a cui si riferisce deve essere annotato sulle schede dei contribuenti unitamente al numero ed alla data della quietanza entro quindici giorni dalla scadenza di ciascuna decade del mese. Le distinte di versamento di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le distinte riepilogative di cui all'art. 7, secondo comma, del presente decreto devono essere conservate per cinque anni".
Art. 2
Le disposizioni dell'articolo precedente hanno effetto dal 1 aprile 1977.
p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI ANDREOTTI - MALFATTI - ROGNONI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 51
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