DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1978, n. 567
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 462;
Visti gli accordi intervenuti il 12 aprile 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL scuola ed universita' e della CISAPUNI, ed il 23 maggio 1978 fra il Governo ed i rappresentanti dello SNALS, sulla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, nonche' al personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ed al personale degli osservatori astronomici e vesuviano, compresi gli astronomi ed i ricercatori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Il lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, e' consentito, nei limiti e con le modalita' indicati nei successivi articoli, soltanto per eccezionali e comprovate esigenze di servizio riconosciute indilazionabili. Esso e' autorizzato entro il limite delle assegnazioni di fondi a singoli uffici scolastici provinciali, determinati annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previa consultazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di parametri oggettivi quali la popolazione scolastica e la tipologia delle istituzioni scolastiche esistenti nelle province interessate.
Art. 2
I provveditori agli studi, nonche' il sovraintendente scolastico per la provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca e l'intendente scolastico per la scuola delle localita' ladine per il personale a carico dello Stato, autorizzeranno, sentito il consiglio scolastico provinciale, il lavoro straordinario eventualmente occorrente alle singole istituzioni scolastiche, su proposta motivata dei rispettivi capi di istituto da effettuarsi nell'ambito della programmazione annuale della vita e dell'attivita' della scuola, deliberata dal consiglio di circolo o di istituto. Le singole autorizzazioni dovranno indicare, oltre i motivi per i quali le prestazioni sono richieste dalla amministrazione, il numero e le qualifiche del personale da impiegare, il periodo di tempo per il quale viene prevista l'esecuzione del lavoro straordinario ed il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio. Prima dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma precedente, la competente autorita' scolastica provinciale espone ad un'apposita delegazione sindacale gli elementi conoscitivi ed i criteri generali ai quali intende informare i provvedimenti medesimi. La delegazione suddetta, che e' composta di un elemento per ciascuno dei sindacati piu' rappresentativi su base nazionale, formula eventuali osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.
Art. 3
Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi entro il limite dei fondi complessivamente assegnati a ciascuna provincia interessata, il cui ammontare, salvo quanto previsto per il personale direttivo nell'ultimo comma del successivo art. 4, non potra' comunque eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unita' dell'altro personale in servizio, cui puo' essere richiesta l'effettuazione di lavoro straordinario ai sensi del presente decreto, possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese e preventivamente autorizzate dall'apposito provvedimento, con il quale potra' altresi' essere consentito di raggiungere il limite annuo individuale di 240 ore o gli altri diversi limiti previsti nei successivi articoli. Ove non sia diversamente stabilito con il decreto di cui al precedente art. 1, la spesa mensile del lavoro straordinario non puo' normalmente superare il dodicesimo dello stanziamento annuo. Per esigenze di servizio che non consentano l'uniforme distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno, il predetto limite puo' essere superato nei periodi di piu' intensa attivita', purche' sia assicurato il servizio per i restanti periodi e resti per questi ultimi una disponibilita' non inferiore, per ciascun mese, alla meta' di quella normalmente utilizzabile. Al termine di ogni anno finanziario il provveditore agli studi presentera', sulla base di analoghe relazioni dei capi di istituto e dei direttori di circolo, una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione del Ministero sull'entita' delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonche' in ordine all'effettivo risultato conseguito; cio' anche al fine delle eventuali successive autorizzazioni. Di tali relazioni si terra' conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 4
((In relazione ai particolari, impegni connessi con il funzionamento della scuola, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per il personale direttivo, compreso quello incaricato, puo' essere disposta nell'ambito e con i limiti appresso indicati: fino a 140 ore annue per le scuole elementari con piu' di 60 classi, per le scuole medie con piu' di 24 classi, per le scuole secondarie superiori con piu' di 18 classi e per le istituzioni educative con popolazione scolastica superiore a 500 alunni. Il limite di cui sopra puo' essere aumentato: di 3 ore mensili: a) per ogni 2 classi di dopo scuola o a funzionamento serale; b) per ogni due corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o postdiploma; c) per gli istituti d'arte, i conservatori di musica, ove funzioni una scuola media annessa; d) per le scuole funzionanti con doppi turni; di un'ora mensile per l'attivita' di educazione popolare; di un'ora mensile per le altre attivita' comprese nei programmi compilati dai consigli di circolo o di istituto ai sensi della lettera d) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974; n. 416; di 13 ore mensili per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche in cui funzionino scuole a tempo pieno, officine, laboratori, o reparti di lavorazione, convitti o aziende annesse, nonche' nelle istituzioni educative presso le quali funzionino scuole statali. Le sezioni di scuola materna sono computate ai fini dei raggruppamenti di cui al precedente primo comma unitamente alle classi delle scuole elementari presso cui sono funzionanti. Le ore di lavoro straordinario retribuibili a ciascun capo di istituto non potranno comunque superare le 25 ore mensili. La spesa complessiva non potra' superare la somma pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unita' di personale avente titolo alla corresponsione del lavoro straordinario negli ambiti e con i limiti sopra indicati)).((1))
Art. 5
Per l'attivita' di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e per quella di addetto alla vigilanza di sezione staccata, il personale docente puo' essere autorizzato a prestare lavoro straordiniario, in eccedenza alle ore 20 mensili di attivita' connesse al funzionamento della scuola comprese nell'orario d'obbligo, fino a 13 ore mensili. Al docente che, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce il direttore didattico od il capo d'istituto per assenza o impedimento dello stesso, e' corrisposto, per il periodo della sostituzione, il compenso per lavoro straordinario nella misura corrispondente alla classe di stipendio in godimento e nei limiti orari autorizzati per il titolare, il quale per tale periodo non ha titolo al compenso stesso. In ogni caso il cumulo delle ore di lavoro straordinario effettuate nel mese dal titolare e dal vicario, quale sostituto del titolare, non puo' superare il limite di ore di lavoro straordinario autorizzate per il mese stesso. Nei circoli didattici affidati in reggenza, perche' privi di titolare, il docente collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, puo' essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario per un numero di ore pari alla meta' di quello che sarebbe spettato al direttore didattico titolare, sulla base dei criteri indicati al precedente art. 4.
Art. 6
Fermo restando il limite di spesa pari al corrispettivo di 140 ore annue indicato nel precedente art. 3, gli ispettori tecnici periferici possono essere autorizzati ad effettuare lavoro straordinario fino a 280 ore annue.
Art. 7
La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche al direttore amministrativo delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, nonche' al segretario dei circoli didattici, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, dei licei artistici, degli istituti d'arte, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.
Art. 8
A decorrere dal 1 gennaio 1978 la misura oraria del compenso per lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo e docente, nonche' per il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni universitarie con parametro 370 o superiore, e' determinata secondo gli indici percentuali di cui alle annesse tabelle, assumendo a base un importo pari ad 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed indennita' di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento. Per il rimanente personale, escluso quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la misura oraria del compenso per lavoro straordinario e' stabilita in 1/1544,869 della retribuzione iniziale lorda annua per stipendio e per assegno perequativo o assegno annuo pensionabile, prevista per ciascun parametro di ciascuna qualifica. Per la determinazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi, viene considerato anche l'importo della tredicesima mensilita' - da ragguagliare a mese per il personale contemplato dal primo comma - dell'anno immediatamente precedente. Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purche' si tratti di lavoro non compensativo, la misura oraria del compenso di cui ai precedenti commi e' maggiorata del 30 per cento. La misura del compenso orario risultante dall'applicazione del presente articolo e' ulteriormente maggiorata di un importo pari ad 1/175 della misura mensile dell'indennita' integrativa speciale spettante, alla data del 1 gennaio di ogni anno, alla generalita' del personale statale in attivita' di servizio. La misura complessiva cosi' ottenuta e' arrotondata alle lire dieci per eccesso.
Art. 9
Il personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente contemplato dal presente provvedimento, nonche' il personale non docente dell'universita', il quale presti servizio, in base alle vigenti disposizioni di legge, presso uffici dell'amministrazione scolastica centrale o periferica, nonche' presso altre amministrazioni statali od enti pubblici, puo' essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nei limiti e con le modalita' stabiliti per il personale di detti uffici o enti. La spesa relativa al compenso del lavoro straordinario al personale contemplato nel presente articolo e' a carico dell'amministrazione statale o dell'ente pubblico che utilizza il personale medesimo. Per il periodo 1 luglio, 31 dicembre 1977, fermo restando Quanto disposto nei commi precedenti, al personale di cui al primo comma l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario prestato in tale periodo non puo' superare in ogni caso il beneficio massimo raggiungibile per ogni dipendente in base alla disciplina vigente fino alla data del 30 giugno 1977, a mente del comma primo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.
Art. 10
Salvo quanto stabilito dal successivo art. 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti del personale in esso contemplato cessano di avere applicazione i particolari limiti previsti dalle precedenti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro straordinario. Fino a quando non sara' riordinata la materia dello orario di servizio, restano fermi gli attuali limiti orari e le misure dei compensi per lavoro straordinario spettanti agli assistenti dell'istituto statale "A. Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista ed agli assistenti degli istituti statali per sordomuti, per il completamento dell'orario di servizio, ai sensi rispettivamente dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292 e dell'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 488.
Art. 11
Per le istituzioni scolastiche la cui attivita' richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilita' in eccedenza ai limiti di cui ai precedenti articoli, possono essere autorizzati, con apposito motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, particolari limiti per determinati contingenti di personale e per periodi non eccedenti l'anno finanziario; puo' essere altresi' assegnato un numero globale di ore di lavoro straordinario da utilizzare per particolari lavori una tantum, quantitativamente definibili. Il decreto di cui al precedente comma dovra' indicare, oltre i motivi per i quali le prestazioni sono richieste dall'amministrazione, il numero e le qualifiche del personale da impiegare, il periodo di tempo per il quale viene richiesta la esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per fronteggiare le straordinarie indilazionabili esigenze di lavoro nonche' l'ammontare della spesa. Al termine di ogni periodo autorizzato l'amministrazione, sulla base dei dati comunicati dai provveditori agli studi in ordine ai risultati conseguiti, presentera' una circostanziata relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art. 12
Per il personale non docente delle universita', degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, ivi compresi gli astronomi ed i ricercatori, il lavoro straordinario puo' essere autorizzato, per eccezionali e comprovate esigenze di servizio riconosciute indilazionabili, entro il limite delle assegnazioni di fondi alle singole istituzioni universitarie, determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I rettori e i direttori delle istituzioni su indicate autorizzeranno il lavoro Straordinario eventualmente occorrente, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, o, per gli osservatori astronomici, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con propri provvedimenti che dovranno contenere gli elementi elencati al secondo comma del precedente art. 2.
Art. 13
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