LEGGE 26 luglio 1978, n. 572

Type Legge
Publication 1978-07-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo alla proroga, fino al 31 dicembre 1977, dell'accordo relativo alla pesca, firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al paragrafo secondo dello stesso.

Art. 3

All'onere di L. 570.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI PANDOLFI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Scambio di Note

SCAMBIO DI NOTE NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato Federale per gli Affari Esteri e ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale n. 467238 in data 28 dicembre, del seguente tenore: "Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica italiana e ha l'onore di comunicare che secondo la interpretazione del Governo jugoslavo l'accordo tra il Governo della RSF di Jugoslavia e il Governo della Repubblica italiana sulla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso il 15 giugno dell'anno 1973, e' valido anche per l'anno 1977 alle stesse condizioni previste per l'anno 1976 agli articoli 2) e 17) del predetto accordo. Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica italiana i sensi della sua piu' alta considerazione". Al riguardo l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di comunicare l'accordo del Governo italiano su quanto precede. La Nota Verbale n. 467238 del Segretariato Federale per gli Affari Esteri, unitamente alla presente Nota di risposta, saranno trasmesse a cura del Governo italiano alla Commissione delle Comunita' Europee che e' ora competente in materia di accordi sull'esercizio della pesca concernenti Paesi membri della Comunita'. Il Segretariato Federale per gli Affari Esteri e' infatti gia' a conoscenza che la Repubblica italiana, con decisione del Consiglio delle Comunita' Europee in data 13 dicembre scorso, e' stata specificamente autorizzata a convenire con la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia una interpretazione tale da permettere il mantenimento in vigore dell'attuale Accordo sulla pesca marittima fino alla conclusione di un Accordo di pesca tra la RSFJ e la Comunita' e al piu' tardi fino al 31 dicembre 1977. L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato Federale per gli Affari Esteri l'espressione della sua piu' alta considerazione. Belgrado, 29 dicembre 1976. Al Segretariato federale per gli affari esteri BELGRADO Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

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