LEGGE 26 luglio 1978, n. 573
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia e l'Algeria per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato ad Algeri il 24 febbraio 1977.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo stesso.
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo-art. 1
ACCORDO fra l'Italia e l'Algeria per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, animati dal desiderio di concludere un Accordo tra i due Paesi per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, hanno convenuto le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1. 1. Per "esercizio della navigazione aerea" si intende, ai sensi del presente Accordo, l'attivita' professionale di trasporto per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori ed esercenti di aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e documenti analoghi ed ogni altra attivita' direttamente connessa con tale trasporto. 2. Per "traffico internazionale" si intende ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di un aeromobile da una impresa italiana o algerina, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente fra localita' situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica Algerina Democratica e Popolare. 3. Per "imprese italiane" si intendono le imprese dello Stato italiano, gli Enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Italia e che non sono residenti in Algeria, nonche' le societa' di capitali e di persone Costituite conformemente alla legislazione italiana ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana. 4. Per "imprese algerine" si intendono le imprese dello Stato algerino, gli Enti pubblici algerini sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Algeria e che non sono residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alla legislazione algerina ed aventi sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Il Governo italiano s'impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese algerine esercenti tale attivita': a) dall'imposta sul reddito delle persone fisiche; b) dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche; c) dall'imposta locale sui redditi. 2. Il Governo algerino si impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita': a) dall'imposta sugli utili industriali e commerciali; b) dall'imposta sull'attivita' industriale e commerciale e dal relativo diritto fisso addizionale; c) dall'imposta complementare sol reddito complessivo. 3. L'esenzione fiscale prevista nei precedenti paragrafi i e 2 si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese algerine di navigazione aerea, che partecipano a un fondo comune "pool i, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese. 4. L'Accordo si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte indicate ai precedenti paragrafi 1 e 2.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. Il presente Accordo, sara' ratificato ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avra' effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati a partire dal 1 gennaio 1974.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. Tuttavia esso potra' essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi; in tale caso esso cessera' di avere effetto dal 1 gennaio successivo alla scadenza dei sei mesi. Fatto ad Algeri il 24 febbraio 1977 in duplice esemplare in lingua italiana ed in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica Algerina UBERTO BOZZINI Democratica e Popolare FERHAT LOUNES Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
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