LEGGE 26 luglio 1978, n. 574

Type Legge
Publication 1978-07-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 dell'accordo stesso.

Art. 3

Le spese derivanti dall'attuazione dell'accordo di cui al precedente articolo 1 ed elencate nell'allegato II dell'accordo stesso, faranno carico al Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito delle proprie disponibilita' (per l'esercizio finanziario 1977.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - ROGNONI - BONIFACIO - MALFATTI - STAMMATI - OSSOLA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI RIGUARDANTE L'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI La Repubblica italiana (qui di seguito chiamata "l'Italia") da una parte, e L'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali (qui di seguito chiamata "l'Organizzazione") dall'altra, Viste le disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo XIV e del paragrafo b) dell'Articolo VI della Convenzione istitutiva della Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali (chiamata qui di seguito "la Convenzione"); Visto il Protocollo del 31 ottobre 1963 sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione (chiamato qui di seguito "il Protocollo") ed ogni accordo complementare concluso, conformemente all'Articolo 30 del suddetto Protocollo, tra l'Italia e l'Organizzazione; Desiderosi di adottare tutte le misure necessarie allo scopo di assicurare le migliori condizioni giuridiche e materiali per quanto attiene alla creazione ed al funzionamento dell'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali dell'Organizzazione (chiamato qui di seguito "l'istituto") e, in particolare, allo scopo di definire il regime fiscale applicabile all'istituto, tenuto conto delle disposizioni particolari necessarie a facilitare l'installazione ed il funzionamento dell'Istituto medesimo; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. 1. In conformita' ad un contratto di superficie avente la durata di venti anni, da stipulare secondo le modalita' previste dal Codice civile italiano, l'Italia concedera' all'Organizzazione il diritto di costruire un Istituto di Ricerche Spaziali sul terreno oggetto del suddetto contratto; 2. Il terreno menzionato al paragrafo 1 del presente articolo e' sito nel comune di Frascati. La sua ubicazione e l'esatta estensione sono indicate nell'Allegato I al presente Accordo.

Accordo-art. 2

Articolo 2. Il contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 sara' stipulato appena possibile, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tale contratto avra' termine alla scadenza dell'Accordo, secondo il dettato dell'articolo 30, a meno che non venga prorogato in applicazione di un accordo speciale previsto dall'articolo 30, paragrafo b).

Accordo-art. 3

Articolo 3. Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo potra' essere utilizzato soltanto per gli scopi dell'Organizzazione, quali sono definiti nella Convenzione.

Accordo-art. 4

Articolo 4. La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non potra' essere impegnata per attivita' svolte dall'Organizzazione sul suo territorio, in relazione ad atti od omissioni dell'Organizzazione o di suoi agenti, i quali agiscano o si astengano dall'agire nell'ambito delle loro funzioni. Peraltro, nel caso in cui fosse chiamata in causa la responsabilita' dell'Italia, l'Italia avra' il diritto di ricorrere contro l'Organizzazione.

Accordo-art. 5

Articolo 5. L'Italia adottera' tutte le misure necessarie per agevolare la creazione ed il funzionamento dell'Istituto.

Accordo-art. 6

Articolo 6. 1. Salve le disposizioni del Protocollo e di ogni Accordo complementare concluso tra l'Italia e l'Organizzazione a questo riguardo, le attivita' dell'Organizzazione in Italia saranno soggette alla legge italiana. 2. L'Italia procurera' di non adottare alcuna disposizione che possa intralciare le attivita' dell'Organizzazione, cosi' come risultano definite dalla Convenzione e dal presente Accordo. 3. Nel caso in cui l'Italia fosse, tuttavia, indotta a prevedere misure che potrebbero interferire con le attivita' dell'Organizzazione, essa si impegna a consultare preventivamente l'Organizzazione.

Accordo-art. 7

Articolo 7. L'Organizzazione versera' all'Italia, in annualita' posticipate, un canone annuo di 5.000 lire italiane per il diritto di proprieta' dello Stato italiano sulla totalita' del terreno oggetto del contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1.

Accordo-art. 8

Articolo 8. L'Italia sistemera' a sue spese il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo in vista della costruzione. Le prestazioni a carico dell'Italia sono descritte nell'Allegato II al presente Accordo.

Accordo-art. 9

Articolo 9. 1. L'Organizzazione avra' il diritto di costruire, entro i confini del terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1, le installazioni che essa giudichera' necessarie per l'esercizio delle proprie attivita'. La stessa Organizzazione avra' la piena proprieta' delle installazioni medesime. 2. L'Organizzazione avra' il diritto di costruire, entro i confini del terreno menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 1, tutte le strade che essa riterra' utili. 3. L'Organizzazione avra' il diritto di recintare il terreno citato al paragrafo 2 dell'articolo 1, e di vietarne l'accesso.

Accordo-art. 10

Articolo 10. L'Italia si impegna a concedere all'Organizzazione la licenza edilizia necessaria per la realizzazione dell'Istituto.

Accordo-art. 11

Articolo 11. L'Italia, al fine di evitare qualsiasi disturbo al funzionamento dell'Istituto e consentire una eventuale ulteriore espansione dello stesso, si impegna a far si che non sia autorizzata alcuna nuova costruzione nell'interno della zona definita nell'Allegato I.

Accordo-art. 12

Articolo 12. 1. L'Organizzazione sara' responsabile di ogni pregiudizio o danno derivanti dalla sua attivita' in Italia. Fatte salve le disposizioni del Protocollo, tale responsabilita' sara' regolata dalla legge italiana. 2. L'Organizzazione sollevera' l'Italia da qualsiasi richiesta di indennizzo in caso di danni causati a terzi.

Accordo-art. 13

Articolo 13. Qualsiasi progetto speciale realizzato in conformita' alle condizioni dell'articolo VIII della Convenzione sara' considerato - ai fini del presente Accordo - come rientrante nel quadro delle attivita' dell'Organizzazione.

Accordo-art. 14

Articolo 14. Per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali in territorio italiano, l'Organizzazione usufruira' dei privilegi e immunita' stabiliti dal Protocollo, in conformita' alle disposizioni del presente Titolo relative alla sua applicazione.

Accordo-art. 15

Articolo 15. L'Organizzazione applichera' il paragrafo 1 a) dell'articolo 4 del Protocollo, nel senso che rinuncera' alla sua immunita' in tutte le controversie previste al paragrafo 1 dell'articolo 26 del Protocollo nelle quali la somma in contestazione non superi le 10.400 (diecimilaquattrocento) unita' di conto e che non abbiano potuto essere risolte amichevolmente; salvo che - ad avviso del Consiglio dell'Organizzazione - il caso sollevi una questione di principio tale che esso non possa accettare che l'Organizzazione rinunci all'immunita'.

Accordo-art. 16

Articolo 16. 1. L'Organizzazione ed i suoi beni saranno esonerati da tutte le imposte, tasse e contributi di natura diretta previsti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. 2. L'Organizzazione beneficera', per gli acquisti, servizi o transazioni dell'esenzione da: a) imposta di registro; b) imposta di bollo sugli atti, contratti e formalita' occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale sorgera' l'Istituto e quelli occorrenti per il conseguimento delle finalita' istituzionali dell'Organizzazione; c) imposte ipotecarie; d) imposta sulla cifra d'affari (imposta generale sull'entrata) per le forniture effettuate nei confronti dell'Organizzazione che supereranno le lire 300.000; e) imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale; f) imposte di consumo sull'energia elettrica e sul gas consumati nell'Istituto, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potra' essere accordato il rimborso del tributo.

Accordo-art. 17

Articolo 17. L'Organizzazione sara' esonerata da dazio e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Organizzazione e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, l'Organizzazione beneficera' altresi' dell'esenzione dalla tassa di circolazione. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e dell'abbuono delle imposte di fabbricazione, nei limiti di contingenti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Organizzazione.

Accordo-art. 18

Articolo 18. I beni importati, esportati o trasferiti in conformita' all'articolo 6 e al paragrafo 2 dell'articolo 9 del Protocollo, se sono trasportati come bagagli a mano, possono essere dichiarati all'importazione ed all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra le Autorita' italiane competenti e l'Organizzazione, i quali prevederanno in particolare l'uso delle etichette e dei formulari usuali per i bagagli diplomatici.

Accordo-art. 19

Articolo 19. 1. I prodotti ed i materiali importati o esportati dall'Istituto o in nome e per conto di questo e necessari per l'installazione ed il funzionamento del medesimo, sono esenti da dazio e da, ogni altro diritto all'importazione e all'esportazione, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione. 2. L'Italia e l'Organizzazione adotteranno le misure necessarie per agevolare, sul piano pratico, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di assicurare in particolare i trasferimenti dei beni o la prestazione dei servizi tra l'Istituto da una parte e la Sede centrale o i diversi stabilimenti dell'Organizzazione dall'altra, nel modo piu' efficace.

Accordo-art. 20

Articolo 20. I beni di cui al paragrafo I dell'articolo 9 del Protocollo al pari di quelli importati in esenzione da imposte e dazi, ai sensi degli articoli 17 e 19 del presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza avere ottenuto preventivamente il benestare delle Autorita' italiane e senza che siano stati pagati le imposte, i dazi e i contributi ad essi afferenti. Nei casi in cui tali imposte, dazi e contributi fossero stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del detto valore al momento della cessione e sara' applicabile la tariffa in vigore a quella data.

Accordo-art. 21

Articolo 21. L'espressione "rappresentanti degli Stati membri" che figura nell'articolo 14 del Protocollo si applica a tutti i rappresentanti e supplenti che assistano a riunioni del Consiglio della Organizzazione e dei suoi organi sussidiari. Si precisa inoltre che il Presidente ed i Vice-Presidenti del Consiglio, il Presidente e i Vice-Presidenti degli organi sussidiari e i membri della Commissione di verifica dei conti rientrano nelle disposizioni dell'articolo 14 del Protocollo anche quando cessano di agire in veste di rappresentanti nazionali.

Accordo-art. 22

Articolo 22. 1. In applicazione dell'articolo 15 del Protocollo, il Direttore generale dell'Organizzazione, quando esercita le sue funzioni in Italia, gode dei privilegi e immunita' riconosciuti al capo di una missione diplomatica dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. 2. Oltre ai privilegi e immunita' previsti dall'articolo 16 del Protocollo e in applicazione dell'articolo 15 dello stesso Protocollo, il funzionario di cui al paragrafo 1 c) dell'articolo XI della Convenzione gode - nell'esercizio delle sue funzioni in Italia - dei privilegi e immunita' riconosciuti all'agente diplomatico dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. 3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non modifica in nulla le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18 del Protocollo.

Accordo-art. 23

Articolo 23. Il personale dell'Organizzazione che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi e immunita' previsti dall'articolo 16 del Protocollo, e in particolare resta convenuto che i membri di tale personale: a) non hanno bisogno del permesso di lavoro; b) non hanno bisogno di permesso di soggiorno e non sono sottoposti ai regolamenti relativi all'immatricolazione degli stranieri purche' siano in possesso della carta di identita' personale prevista sub c). Questa disposizione si applica anche ai loro familiari e ai loro domestici; c) otterranno - al pari dei familiari e del loro personale di servizio - dalle competenti Autorita' italiane, una speciale carta di identita' personale, da cui risulti che essi sono membri del personale dell'Istituto e che pertanto godono dei privilegi e immunita' previsti dal Protocollo e dal presente Accordo; d) possono importare - dal Paese di ultima residenza o dal Paese di cui sono cittadini - a titolo di prima sistemazione e per il periodo di un anno dalla data di assunzione presso l'Organizzazione e in franchigia di dogana e senza divieti o restrizioni, la loro mobilia ed effetti personali, ivi comprese un'autovettura per il membro del personale ed una per il suo coniuge, acquistate secondo le condizioni di mercato dei suddetti Paesi; e) possono esportare - per il periodo di un anno a partire dalla data di cessazione dalle loro funzioni presso l'Organizzazione - senza divieti ne' restrizioni, le loro mobilia ed effetti personali, ivi comprese le automobili in loro uso e possesso; f) beneficeranno, in materia di valuta straniera, degli stessi vantaggi previsti per i funzionari delle missioni diplomatiche straniere in Italia.

Accordo-art. 24

Articolo 24. I membri del personale dell'Organizzazione che esplicano le loro funzioni in Italia beneficeranno dell'esonero da ogni imposta sul reddito, conformemente all'articolo 18 del Protocollo e dell'esonero dalle imposte previste dalla legge italiana del 31 ottobre 1966, n. 946.

Accordo-art. 25

Articolo 25. L'Organizzazione, il suo direttore generale, i membri del suo personale e i loro familiari ai quali si applichi il sistema di sicurezza sociale e del Fondo di previdenza dell'Organizzazione, sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli enti previdenziali italiani. Essi non beneficeranno pertanto delle prestazioni previste in materia dalla legislazione italiana, a meno che non sia stato concluso un accordo complementare ai sensi degli articoli 20 e 30 del Protocollo.

Accordo-art. 26

Articolo 26. 1. L'Italia provvedera' affinche' le disposizioni del presente Accordo entrino in vigore con effetto retroattivo al 18 marzo 1965, data dell'entrata in vigore in Italia del Protocollo sui privilegi e le immunita' (articolo 2 della legge italiana del 12 dicembre 1967, n. 1313). L'Italia si impegna a diramare alle competenti autorita' le necessarie istruzioni in materia. 2. L'Italia e l'Organizzazione possono stabilire per iscritto norme di applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo.

Accordo-art. 27

Articolo 27. Ciascuna delle parti contraenti notifichera' all'altra l'adempimento delle formalita' richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverra' trenta giorni dopo l'ultima di queste notifiche.

Accordo-art. 28

Articolo 28. Il presente Accordo potra' essere modificato, su istanza dell'una o dell'altra parte contraente, ove le circostanze risultassero fondamentalmente cambiate.

Accordo-art. 29

Articolo 29. Gli Allegati menzionati nel presente Accordo, e che ad esso sono annessi, fanno parte integrante dell'Accordo stesso.

Accordo-art. 30

Articolo 30. Il presente Accordo cessera' di pieno diritto: a) in caso di scioglimento dell'Organizzazione, alle condizioni previste dalla Convenzione; in questo caso il presente Accordo scadra' alla data dello scioglimento; b) nel caso in cui l'Italia denunciasse la Convenzione, in virtu' dell'articolo XVII della Convenzione stessa; in tal caso il presente Accordo decadra' alla data da cui avra' effetto la denuncia della Convenzione da parte dell'Italia; a meno che non venga concluso un accordo speciale che prolunghi l'utilizzazione dell'Istituto; a questo fine l'Italia si impegna a negoziare con l'Organizzazione le modalita' di tale accordo e in attesa dell'esito dei negoziati resteranno applicabili le disposizioni del presente Accordo e quelle del contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, oltre i diritti ed obblighi che ne discendono.

Accordo-art. 31

Articolo 31. L'una e l'altra delle parti potra' dichiarare estinto il presente Accordo con un preavviso di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sara' stato notificato l'avviso.

Accordo-art. 32

Articolo 32. 1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai termini del paragrafo a) dell'articolo 30 o dell'articolo 31 dell'Accordo stesso: a) l'Italia avra' diritto di opzione sull'eccedenza dei beni mobili dell'Organizzazione in Italia; b) le condizioni di trasferimento delle installazioni fisse dell'Organizzazione saranno stabilite con un accordo a parte. 2. Nel caso in cui il presente Accordo venisse a cessare ai termini del paragrafo b) dell'articolo 30 dell'Accordo stesso, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo XVII della Convenzione. L'Italia tuttavia si impegna ad intavolare negoziati con l'Organizzazione.

Accordo-art. 33

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