DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1978, n. 588

Type DPR
Publication 1978-03-15
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Camerino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 30, relativo al corso di laurea in chimica, e' modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti: enzimologia; chimica dei composti eterociclici. L'art. 38, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, e' modificato nel senso che dopo il penultimo comma viene aggiunto il seguente: "anche l'insegnamento biennale di fisica sperimentale comporta due distinti esami alla fine di ogni anno di corso". Nello stesso articolo dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente: "il laureando dovra' presentare e discutere un elaborato sperimentale in materia diversa da quella oggetto della dissertazione scritta. Tale elaborato dovra' vertere su rilevamento geologico qualora la dissertazione scritta non fosse inerente a questa disciplina".

LEONE PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1978

Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 281

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