DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 595
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'ordinamento della scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n. 556, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia, e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto di medicina clinica e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: farmacologia (annuale); principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore (annuale); anatomia e istologia patologica (biennale I); biologia della senescenza (biennale I); fisiopatologia (biennale I); geriatria sociale (biennale I); semeiotica (biennale I); principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale I). 2° Anno: principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale); anatomia e istologia patologica (biennale II); biologia della senescenza (biennale IL); fisiopatologia (biennale II); geriatria sociale (biennale II); semeiotica (biennale II); radiologia e radioterapia (biennale I); principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale II). 3° Anno: neurologia (annuale); principi e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale); psicologia (annuale); radiologia e radioterapia (biennale II); principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale III); clinica geriatrica (biennale I); terapia medica (biennale I); pratica geriatrica extraospedaliera (biennale I). 4° Anno: chirurgia geriatrica (annuale); formazione degli operatori geriatrici (annuale); principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori (annuale); principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia (annuale); psicogeriatria (annuale); clinica geriatrica (biennale II); terapia medica (biennale II); pratica geriatrica extraospedaliera (biennale II). La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1978
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 288
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