DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 598
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' libera di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 626, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Trento e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 10 e' soppresso e sostituito dal seguente: Il consiglio di facolta' si compone: a) del preside; b) dei professori di ruolo e fuori ruolo; c) dei professori incaricati stabilizzati; d) da quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e dagli assistenti di ruolo; e) da un rappresentante dei contrattisti; f) da un rappresentante dei titolari di assegni o borse di studio. Partecipano inoltre alle riunioni del consiglio di facolta' cinque rappresentanti degli studenti, eletti con le modalita' previste dalla vigente legislazione nazionale. Per tutte le questioni attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari e ordinari e alla richiesta di nuovi posti di professori di ruolo, nonche' alla persona di professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, il consiglio di facolta' e' composto dalle persone di cui ai punti a) e b). Per tutte le questioni relative alla attivazione e al conferimento di incarichi il consiglio di facolta' e' composto dalle persone di cui ai punti a), b) e c). I rappresentanti degli studenti hanno diritto di parola e di proposta sulle materie che ritengono di interesse degli studenti. Sulle loro proposte, il consiglio di facolta' e tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata. Il consiglio di facolta' e' convocato e presieduto dal preside di facolta'.
p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1978
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 298
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.