DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1978, n. 618

Type DPR
Publication 1978-02-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appreso:

Gli articoli da 112 a 120, relativi alla scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro ed in organizzazione aziendale, che muta la denominazione in scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di perfezionamento in diritto del lavoro

Art. 112. - La scuola di diritto del lavoro, annessa all'istituto di diritto del lavoro della facolta' di giurisprudenza, ha lo scopo di integrare la preparazione scientifica e professionale dei giovani, perfezionandoli e specializzandoli nelle discipline giuridiche attinenti al lavoro.

Art. 113. - La scuola e' retta da un direttore e da un consiglio composto dai professori titolari degli insegnamenti fondamentali della scuola. Partecipano alle riunioni del consiglio per l'esame dei problemi concernenti il coordinamento dei programmi tutti i docenti della scuola.

Direttore ne e' il professore titolare della cattedra di diritto del lavoro della facolta' di giurisprudenza o, in mancanza, un professore di ruolo nominato dal rettore su proposta della facolta' di giurisprudenza.

Il direttore puo' designare tra i componenti del consiglio un vice direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.

La nomina dei docenti e' fatta dal rettore su designazione del consiglio della facolta' di giurisprudenza su proposta del consiglio della scuola.

Art. 114. - Alla scuola possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

Possono essere iscritti anche coloro che siano in possesso di una laurea diversa e che abbiano sostenuto con esito positivo un colloquio di ammissione.

La misura delle tasse, soprattasse e contributi vari per la scuola e' la seguente:

tassa annuale d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 soprattassa annuale per esami di profitto. . . . . . . . . . L. 7.000 contributo di riscaldamento. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 soprattassa per esami di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000

Art. 115. - La scuola ha la durata di due anni. Nel primo anno sono impartiti per incarico gli insegnamenti fondamentali insostituibili.

Nel secondo anno gli studenti hanno l'obbligo di frequentare, secondo un piano presentato ed approvato al suo inizio, almeno tre tra i corsi organizzati in forma di seminario che siano effettivamente attivati. Il piano di studi formulato dagli studenti per il secondo anno deve essere approvato dal consiglio della scuola.

Art. 116. - L'esame di diploma consiste in un colloquio generale sulle materie seguite dallo studente e nella discussione di una breve memoria originale, redatta anche in forma di nota a sentenza. La scuola rilascia un diploma di specializzazione. Il colloquio generale che lo studente deve sostenere, verte sulle materie fondamentali insostituibili e su quelle attivate in forma di seminario inserite nel piano individuale ai sensi dell'art. 115.

Art. 117. - Gli insegnamenti fondamentali insostituibili nella scuola sono:

1) diritto dell'impresa privata;

2) diritto dell'impresa pubblica;

3) diritto sindacale;

4) diritto del lavoro;

5) diritto della previdenza sociale (o della "sicurezza" sociale).

Gli insegnamenti della scuola tra i quali vanno scelti quelli da attivare in forma di seminario sono:

1) legislazione del lavoro;

2) il lavoro marittimo e del personale di volo;

3) il rapporto di pubblico impiego;

4) diritto processuale del lavoro e della sicurezza sociale;

5) diritto penale del lavoro;

6) diritto internazionale del lavoro;

7) diritto sociale europeo;

8) storia del movimento sindacale;

9) economia del lavoro;

10) contratti speciali di lavoro;

11) sociologia del lavoro;

12) psicologia industriale;

13) diritto comparato del lavoro;

14) diritto sindacale comparato;

15) diritto comparato della sicurezza sociale;

16) problemi attuali di organizzazione sindacale.

Gli insegnamenti sono integrati dallo svolgimento di conferenze, anche articolate, di letture collettive di monografie e di sentenze.

Art. 118. - La scuola curera' la stampa di una rivista nella quale potranno essere pubblicate anche le memorie di diploma giudicate degne a tale fine.

Art. 119. - La scuola potra' stabilire, su deliberazione del consiglio, rapporti continuativi con enti sindacali, con enti pubblici e pubbliche amministrazioni, con istituzioni attinenti alle materie del corso, ai fini della ricerca scientifica e della specializzazione professionale dei giovani.

La scuola potra', inoltre, su deliberazione del consiglio, promuovere corsi intensivi di aggiornamento secondo le modalita' stabilite di volta in volta.

Art. 120. - La scuola promuove l'assegnazione agli iscritti di borse e premi di studio secondo le modalita' stabilite per ciascun anno dal consiglio della facolta' di giurisprudenza su proposta del consiglio della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 febbraio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1978 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 191

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appreso: Gli articoli da 112 a 120, relativi alla scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro ed in organizzazione aziendale, che muta la denominazione in scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di perfezionamento in diritto del lavoro Art. 112. - La scuola di diritto del lavoro, annessa all'istituto di diritto del lavoro della facolta' di giurisprudenza, ha lo scopo di integrare la preparazione scientifica e professionale dei giovani, perfezionandoli e specializzandoli nelle discipline giuridiche attinenti al lavoro. Art. 113. - La scuola e' retta da un direttore e da un consiglio composto dai professori titolari degli insegnamenti fondamentali della scuola. Partecipano alle riunioni del consiglio per l'esame dei problemi concernenti il coordinamento dei programmi tutti i docenti della scuola. Direttore ne e' il professore titolare della cattedra di diritto del lavoro della facolta' di giurisprudenza o, in mancanza, un professore di ruolo nominato dal rettore su proposta della facolta' di giurisprudenza. Il direttore puo' designare tra i componenti del consiglio un vice direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento. La nomina dei docenti e' fatta dal rettore su designazione del consiglio della facolta' di giurisprudenza su proposta del consiglio della scuola. Art. 114. - Alla scuola possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio. Possono essere iscritti anche coloro che siano in possesso di una laurea diversa e che abbiano sostenuto con esito positivo un colloquio di ammissione. La misura delle tasse, soprattasse e contributi vari per la scuola e' la seguente: tassa annuale d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 soprattassa annuale per esami di profitto. . . . . . . . . . L. 7.000 contributo di riscaldamento. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 soprattassa per esami di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 Art. 115. - La scuola ha la durata di due anni. Nel primo anno sono impartiti per incarico gli insegnamenti fondamentali insostituibili. Nel secondo anno gli studenti hanno l'obbligo di frequentare, secondo un piano presentato ed approvato al suo inizio, almeno tre tra i corsi organizzati in forma di seminario che siano effettivamente attivati. Il piano di studi formulato dagli studenti per il secondo anno deve essere approvato dal consiglio della scuola. Art. 116. - L'esame di diploma consiste in un colloquio generale sulle materie seguite dallo studente e nella discussione di una breve memoria originale, redatta anche in forma di nota a sentenza. La scuola rilascia un diploma di specializzazione. Il colloquio generale che lo studente deve sostenere, verte sulle materie fondamentali insostituibili e su quelle attivate in forma di seminario inserite nel piano individuale ai sensi dell'art. 115. Art. 117. - Gli insegnamenti fondamentali insostituibili nella scuola sono: 1) diritto dell'impresa privata; 2) diritto dell'impresa pubblica; 3) diritto sindacale; 4) diritto del lavoro; 5) diritto della previdenza sociale (o della "sicurezza" sociale). Gli insegnamenti della scuola tra i quali vanno scelti quelli da attivare in forma di seminario sono: 1) legislazione del lavoro; 2) il lavoro marittimo e del personale di volo; 3) il rapporto di pubblico impiego; 4) diritto processuale del lavoro e della sicurezza sociale; 5) diritto penale del lavoro; 6) diritto internazionale del lavoro; 7) diritto sociale europeo; 8) storia del movimento sindacale; 9) economia del lavoro; 10) contratti speciali di lavoro; 11) sociologia del lavoro; 12) psicologia industriale; 13) diritto comparato del lavoro; 14) diritto sindacale comparato; 15) diritto comparato della sicurezza sociale; 16) problemi attuali di organizzazione sindacale. Gli insegnamenti sono integrati dallo svolgimento di conferenze, anche articolate, di letture collettive di monografie e di sentenze. Art. 118. - La scuola curera' la stampa di una rivista nella quale potranno essere pubblicate anche le memorie di diploma giudicate degne a tale fine. Art. 119. - La scuola potra' stabilire, su deliberazione del consiglio, rapporti continuativi con enti sindacali, con enti pubblici e pubbliche amministrazioni, con istituzioni attinenti alle materie del corso, ai fini della ricerca scientifica e della specializzazione professionale dei giovani. La scuola potra', inoltre, su deliberazione del consiglio, promuovere corsi intensivi di aggiornamento secondo le modalita' stabilite di volta in volta. Art. 120. - La scuola promuove l'assegnazione agli iscritti di borse e premi di studio secondo le modalita' stabilite per ciascun anno dal consiglio della facolta' di giurisprudenza su proposta del consiglio della scuola.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1978

Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 191

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