LEGGE 26 luglio 1978, n. 629

Type Legge
Publication 1978-07-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di trasporto aereo, con il relativo annesso, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Angola, firmato a Roma il 10 aprile 1976.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 dell'accordo stesso.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accordo-art. 1

ACCORDO DI TRASPORTO AEREO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI ANGOLA. PREAMBOLO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Angola d'ora in avanti chiamati "le Parti Contraenti", Riconoscendo l'importanza del trasporto aereo come mezzo per creare e mantenere l'amicizia, la comprensione e la cooperazione fra i popoli dei due Paesi, Desiderando perseguire lo sviluppo della collaborazione internazionale nel campo del trasporto aereo, Volendo concludere un accordo allo scopo di istituire servizi aerei regolari fra i rispettivi Paesi ed oltre, Poiche' e' desiderabile adottare in questi servizi i principi e le disposizioni della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, d'ora in avanti chiamata "la Convenzione", Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Definizioni 1) Ai fini del presente Accordo e relativo Annesso: a) il termine "Autorita' aeronautiche" significa nel caso della Repubblica italiana il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, e nel caso della Repubblica popolare dell'Angola la Segreteria di Stato alle comunicazioni, o, in entrambi i casi, ogni altra persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni di competenza delle suddette autorita'; b) il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sulla Aviazione civile internazionale aperta per la firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ivi compreso qualsiasi annesso adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione e qualsiasi emendamento degli annessi alla Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 nella misura in cui tali annessi ed emendamenti sono stati accettati da entrambe le Parti contraenti; c) il termine "territorio" avra' il significato riportato nell'articolo 2 della Convenzione; d) i termini "Servizio aereo", "Servizio aereo internazionale", "Compagnia aerea" e "Scalo per fini non commerciali" avranno il significato specificato nei paragrafi a), b), c) e d) dell'articolo 96 della Convenzione; e) il termine "Compagnia aerea designata" indichera' una Compagnia aerea che e' stata designata da una parte contraente allo scopo di operare i servizi aerei concordati sulle rotte specificate nell'annesso al presente accordo e che ha ottenuto l'autorizzazione operativa ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 3 del presente accordo.

Accordo-art. 2

Articolo 2. Concessione di diritti 1) Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo, allo scopo di istituire servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate nel relativo annesso. Tali servizi e rotte sono d'ora in avanti definiti rispettivamente "i servizi concordati" e "le rotte specificate". 2) La Compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti: a) di sorvolare senza atterrarvi il territorio dell'altra Parte contraente; b) di effettuare scali in detto territorio per scopi non commerciali e, c) nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata, di fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per quella rotta nell'annesso al presente accordo allo scopo di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

Accordo-art. 3

Articolo 3. Designazione della Compagnia aerea 1) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare una Compagnia aerea allo scopo di operare i servizi aerei concordati sulle rotte specificate. Questa designazione dovra' essere notificata per iscritto dalle Autorita' aeronautiche di una Parte contraente alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente. 2) La Parte contraente che ha ricevuto la notifica della designazione dovra', subordinatamente all'osservanza dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo, rilasciare senza indugio le appropriate autorizzazioni operative alla Compagnia designata dall'altra Parte contraente. 3) Le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alla Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa e' in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'operazione di servizi aerei internazionali da tali autorita' conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione. 4) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutarsi di rilasciare l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo 2 di questo articolo oppure di imporre quelle condizioni che riterra' necessarie all'esercizio da parte di una Compagnia designata dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente Accordo, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale Compagnia aerea sono di pertinenza della Parte contraente che ha designato l'impresa o di suoi cittadini. Ciascuna Parte contraente si impegna a fornire tutti i documenti relativi a questa materia che potranno essere richiesti dall'altra Parte contraente. 5) Quando una Compagnia aerea designata e' stata autorizzata ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, essa puo' in qualsiasi momento iniziare ad operare ciascun servizio concordato purche' per tale servizio sia in vigore una tariffa stabilita in armonia con quanto previsto all'articolo 8 del presente accordo.

Accordo-art. 4

Articolo 4. Revoca o sospensione dell'autorizzazione operativa 1) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare l'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti, specificati all'articolo 2 del presente accordo, da parte della Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente o di imporre quelle condizioni che riterra' necessarie per l'esercizio di questi diritti: a) in tutti i casi in cui non sia certa che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di tale Compagnia aerea siano detenuti dalla Parte contraente che ha effettuato la designazione della Compagnia aerea stessa o da cittadini di tale Parte contraente, oppure b) nel caso in cui la Compagnia aerea manchi di adeguarsi alle leggi o regolamenti della Parte contraente concedente i diritti, oppure c) nel caso in cui la Compagnia aerea non operi nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente Accordo e relativo Annesso. 2) A meno che la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione delle condizioni menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo non sia essenziale per prevenire ulteriori violazioni di leggi o regolamenti, tale diritto potra' essere esercitato soltanto dopo consultazione con l'altra Parte contraente.

Accordo-art. 5

Articolo 5. Capacita' 1) La Compagnia aerea di ciascuna delle Parti contraenti godra' di pari ed eque possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori. 2) Nell'operare i servizi concordati la Compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente dovra' prendere in considerazione gli interessi della Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente in modo che non ne siano indebitamente danneggiati i servizi che quest'ultima offre su tutte o parte delle stesse rotte. 3) I servizi concordati offerti dalle Compagnie aeree designate dalle Parti contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro obiettivo principale l'offerta di capacita' adeguata a far fronte alle attuali e ragionevolmente prevedibili esigenze per il trasporto di passeggeri, merci e posta fra il territorio della Parte contraente che ha designato la Compagnia aerea ed il Paese di destinazione finale del traffico. La possibilita' di trasporto di passeggeri, merci e posta imbarcati e sbarcati in punti sulle rotte specificate, in territori di Stati diversi da quello che ha designato la Compagnia aerea, sara' garantita in armonia con il principio generale che la capacita' dovra' essere adeguata: a) alle esigenze del traffico da e per il territorio della Parte contraente che ha designato la Compagnia aerea; b) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale transita il servizio concordato, dopo aver tenuto conto degli altri servizi di trasporto stabiliti da Compagnie aeree di Stati compresi nell'area; e c) alle esigenze delle Compagnie aeree che operano voli diretti.

Accordo-art. 6

Articolo 6. Operazione dei servizi Gli orari dei servizi concordati dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'effettuazione di detti servizi. Qualsiasi modifica degli orari dovra' ugualmente essere sottoposta all'approvazione delle Autorita' aeronautiche.

Accordo-art. 7

Articolo 7. Collaborazione tra le Compagnie aree Le Compagnie aeree designate potranno concludere tra di loro accordi tecnici e commerciali per collaborare nella operazione congiunta dei servizi concordati. Tali accordi, se necessario, dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.

Accordo-art. 8

Articolo 8. Tariffe 1) Nei paragrafi che seguono il termine "tariffe" indica il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni alle quali tali prezzi si applicano, ivi inclusi i prezzi e le commissioni di agenzia ed altri servizi ausiliari, con esclusione della remunerazione e delle condizioni per il trasporto della posta. 2) Le tariffe per qualsiasi servizio concordato dovranno essere fissate a livelli ragionevoli e tenendo in debito conto tutti i fattori di rilievo compresi i costi di operazione, un ragionevole profitto, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe praticate da altre Compagnie aeree che operano su tutte o parte delle stesse rotte. 3) Le tariffe menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo dovranno, ove possibile, essere concordate dalle Compagnie aeree designate di entrambe le Parti contraenti, previa consultazione con altre Compagnie aeree che operano su tutte o parte delle rotte, e tale accord dovra', ove possibile, essere raggiunto in conformita' con la procedura di fissazione delle tariffe stabilita dalla Associazione del trasporto aereo internazionale. 4) Le tariffe cosi' concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti almeno 90 (novanta) giorni prima della data proposta per la loro introduzione; in casi speciali questo limite di tempo potra' essere ridotto subordinatamente all'accordo di dette Autorita'. 5) Tale approvazione puo' essere data espressamente. Se nessuna delle due Autorita' aeronautiche ha manifestato la propria disapprovazione entro trenta giorni dalla data di presentazione, ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, queste tariffe saranno considerate come approvate. Nel caso in cui il periodo per la presentazione venga ridotto come previsto nel paragrafo 4, le Autorita' aeronautiche possono concordare che il periodo entro il quale deve essere notificata la disapprovazione possa essere inferiore a 30 (trenta) giorni. 6) Qualora le Compagnie aeree designate non possano raggiungere una intesa su tali tariffe, o se per qualche altro motivo non sia possibile fissare una tariffa in conformita' con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, o, se durante i primi 30 giorni del periodo di 90 giorni cui si fa riferimento nel paragrafo 4 del presente articolo le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente notificato alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente la loro insoddisfazione riguardo le tariffe concordate in conformita' con quanto disposto nel paragrafo 3 del presente articolo, le Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti dovranno fare in modo di determinare le tariffe di comune accordo. 7) Qualora le Autorita' aeronautiche non riescano a raggiungere un accordo su tariffe ad esse presentate in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo o sulla determinazione di tariffe ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, la controversia dovra' essere risolta in conformita' con il disposto dell'articolo 15 del presente Accordo. 8) Le tariffe stabilite in conformita' con le disposizioni del presente articolo resteranno in vigore finche' non saranno state stabilite nuove tariffe in conformita' con le disposizioni del presente articolo. Cio' nonostante una tariffa non potra' essere prorogata in virtu' del presente paragrafo per piu' di 12 mesi dopo la data in cui altrimenti essa sarebbe scaduta.

Accordo-art. 9

Articolo 9. Norme relative all'ingresso, sosta e uscita 1) Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte contraente relative allo ingresso, la sosta e l'uscita dal suo territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relativi all'esercizio ed alla navigazione di tali aeromobili durante la permanenza all'interno del proprio territorio si applicheranno agli aeromobili della Compagnia designata dall'altra Parte contraente. 2) Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte contraente relative all'ingresso, la sosta e l'uscita dal proprio territorio di passeggeri, equipaggi, merci e posta (quali i regolamenti relativi all'ingresso, l'uscita, l'emigrazione e l'immigrazione, passaporti, dogana e quarantena) si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, merci e posta trasportati dagli aeromobili della Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente mentre si trovano nel suo territorio.

Accordo-art. 10

Articolo 10. Tasse di navigazione ed atterraggio Le tasse ed altri diritti dovuti per l'uso di aeroporti e per l'uso delle installazioni per la navigazione aerea nel territorio di entrambe le Parti contraenti saranno esatti in conformita' con i prezzi e le tariffe stabiliti per l'applicazione generale da detta Parte contraente.

Accordo-art. 11

Articolo 11. Esenzione dai diritti doganali, spese d'ispezione ed oneri fiscali 1) Gli aeromobili della Compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti, impiegati nell'esercizio dei servizi internazionali previsti dal presente Accordo, nonche' le forniture di carburanti e lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento (dotazione) normale di bordo di detti aeromobili sono esentati, al momento del loro arrivo nel territorio dell'altra Parte contraente, dal pagamento dei diritti doganali, delle spese d'ispezione e di ogni altro onere fiscale sempre che tali equipaggiamenti e rifornimenti rimangano a bordo degli aeromobili fino a quando non siano riesportati. 2) Sono altresi' esenti dai suddetti oneri fiscali e doganali, ad eccezione delle spese corrispondenti al servizio prestato: a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale di bordo introdotti ed immagazzinati nel territorio di una Parte contraente dalla Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente e destinati esclusivamente allo uso da parte degli aerei di detta Compagnia aerea; b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale presi a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente dalla Compagnia aerea designata da una Parte contraente, nel corso dell'effettuazione dei servizi convenuti, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dalle Autorita' della detta altra Parte contraente, e destinati esclusivamente ad essere usati e consumati durante il volo. 3) I materiali che fruiscono delle esenzioni indicate nei precedenti paragrafi non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra Compagnia aerea o l'importazione definitiva secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata. 4) Le esenzioni stabilite nel presente articolo e applicabili anche alla parte dei suddetti materiali usata e consumata durante il sorvolo del territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, possono essere subordinate all'espletamento di particolari formalita' normalmente applicabili nel detto territorio, compresi i controlli doganali. 5) Il materiale pubblicitario commerciale e il materiale "omaggio" introdotto dalla Compagnia aerea designata di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente sara' esente da tutte le imposte e spese nazionali, se detti materiali saranno distribuiti gratuitamente.

Accordo-art. 12

Articolo 12. Rappresentanze delle Compagnie aeree designate La Compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente avra' il diritto di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente rappresentanze comprendenti personale tecnico per lo svolgimento dei servizi concordati, e personale amministrativo-commerciale per la promozione del traffico. Per tali scopi potranno essere impiegati nelle predette rappresentanze anche cittadini di Paesi terzi, subordinatamente, per quanto concerne 11 numero e l'identita', all'approvazione delle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente.

Accordo-art. 13

Articolo 13. Trasferimenti valutari 1) La Compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godra', per la vendita di trasporto aereo delle stesse facilitazioni esistenti in base alle disposizioni valutarie di ciascuna Parte contraente. 2) Ciascuna Parte contraente dovra' concedere, alla Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di libero trasferimento dell'eccedenza, sulle spese, delle entrate realizzate da detta Compagnia aerea nel territorio della prima Parte contraente, in relazione al trasporto di passeggeri, merci e posta. Tali trasferimenti dovranno essere effettuabili liberamente, in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio, laddove tale tasso esista, oppure ad un tasso equivalente, quello al quale le entrate sono state realizzate, e non dovranno essere soggetti ad alcuna imposizione o restrizione, su base di reciprocita'.

Accordo-art. 14

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