DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1978, n. 644

Type DPR
Publication 1978-05-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue:

Art. 82 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e' aggiunto quello di citologia.

Gli articoli 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110 e 111 relativi al corso di laurea in ingegneria, sono modificati nel modo seguente:

Art. 100 - al terzo capoverso l'insegnamento di:

n. 9) calcolo sensoriale e delle matrici con applicazioni geometriche (obbligatorio su piano della facolta) per il corso di laurea in ingegneria civile e' sostituito dal seguente:

9) calcolo sensoriale e meccanica dei continui (obbligatorio su piano della facolta) per il corso di laurea in ingegneria civile.

Al quarto capoverso dello stesso articolo l'insegnamento di: n. 11) disegno II (obbligatorio su piano della facolta) per il corso di laurea in ingegneria civile e' sostituito dal seguente:

11) disegno II per il corso di laurea in ingegneria civile.

Inoltre, vengono aggiunti i seguenti insegnamenti:

10) chimica fisica (obbligatorio su piano nazionale) per il corso di laurea in ingegneria chimica.

11) chimica applicata (obbligatorio sul piano nazionale) per il corso di laurea in ingegneria chimica.

Art. 102 - e' soppresso e sostituito dal seguente:

Gli insegnamenti del triennio di applicazione per il corso di laurea in ingegneria chimica sono i seguenti:

A) Insegnamenti obbligatori comuni su piano nazionale:

1) scienza delle costruzioni;

2) meccanica applicata alle macchine;

3) fisica tecnica;

4) elettrotecnica;

5) macchine;

6) principi di ingegneria chimica;

7) chimica industriale;

8) impianti chimici;

9) chimica fisica (da sostenere qualora non sia stato superato al biennio quale aggiuntivo);

10) chimica applicata (da sostenere qualora non sia stato superato al biennio quale aggiuntivo).

B) insegnamenti obbligatori comuni su piano della facolta':

1) teoria e sviluppo dei processi chimici;

2) chimica industriale II;

3) complementi di ingegneria chimica;

4) applicazioni di matematiche superiori;

5) tecniche di controllo degli impianti chimici;

6) costruzioni di macchine.

C) Un gruppo di quattro materie scelte dallo studente tra quelle indicate, anno per anno, dalla facolta', nel manifesto degli studi. Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui all'articolo 106.

Art. 103 - e' modificato nel senso che gli insegnamenti di cui al punto B) sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

B) Insegnamenti obbligatori comuni su piano della facolta':

10) elementi di analisi numerica e programmazione;

11) complementi di scienza delle costruzioni;

12) litologia e geologia.

Calcolo sensoriale e meccanica dei continui (da sostenere al biennio al posto di geometria II).

Per la sezione edile:

13) edilizia sociale.

Per la sezione idraulica:

13) impianti idraulici.

Per la sezione trasporti:

13) tecnica ed economia dei trasporti:

C) Un gruppo di sei materie scelto dallo studente tra quelle indicate, anno per anno, dalla facolta', nel manifesto degli studi.

Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui all'art. 106.

Art. 104 - e' modificato nel senso che il punto C) e' soppresso e sostituito dal seguente:

C) Un gruppo di sei materie scelto dallo studente tra quelle indicate, anno per anno, dalla facolta', nel manifesto degli studi.

Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui all'art. 106.

Art. 105 - e' modificato nel senso che l'insegnamento n. 11) del punto B) e' sostituito dal seguente:

11) costruzioni di macchine II.

Il punto C) e' soppresso e sostituito dal seguente:

C) Un gruppo di cinque materie scelto dallo studente tra quelle indicate, anno per anno, dalla facolta', nel manifesto degli studi.

Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui all'art. 106.

Art. 106 - e' soppresso e sostituito dal seguente:

analisi e misura delle tensioni;

calcolatori elettronici;

chimica delle sostanze coloranti;

chimica e tecnologia dei prodotti ceramici;

chimica e tecnologia del vetro;

chimica e tecnologia tessile;

chimica fisica dello stato solido;

chimica macromolecolare e tecnologia degli alti polimeri;

complementi di chimica fisica;

complementi di idraulica;

complementi di macchine;

complementi di tecnica delle costruzioni;

consolidamento del suolo e delle rocce;

controllo dei sistemi stocastici;

controllo numerico delle macchine utensili;

costruzione di macchine utensili;

costruzioni di materiale ferroviario;

ingegneria sanitaria;

costruzioni marittime e fluviali;

costruzioni metalliche;

ingegneria sismica;

dinamica delle costruzioni;

disegno II;

componenti elettronici;

economia ed organizzazione aziendale;

elaborazione dei dati biologici;

elaborazione digitale dei segnali;

elementi di materie giuridiche e legislazione delle opere pubbliche;

elettrochimica;

radioaiuti alla navigazione;

elettronica applicata e strumentazione;

elettronica industriale;

estimo civile;

fisiologia;

fluidodinamica delle macchine;

fotogrammetria e fotointerpretazioni;

geologia applicata;

geotecnica e fondazioni;

idrologia e idrogeologia;

impianti di potenza;

impianti per telecomunicazioni;

impianti tecnici civili;

impianti tessili;

linguaggi di programmazione;

macchine di sollevamento e trasporto;

macchine per l'industria tessile;

macchine speciali;

microonde;

misure meccaniche e strumentazioni;

organizzazione dei cantieri e direzione dei lavori;

organizzazione dei sistemi di calcolo;

organizzazione del territorio;

ottimizzazione delle lavorazioni meccaniche;

ponti;

problemi strutturali speciali;

probabilita', statistica e processi dinamici stocastici;

progetti di macchine;

regolazione delle macchine e degli impianti meccanici;

teoria e tecnica delle reti attive lineari;

reti logiche;

ricerca operativa e pianificazione delle risorse;

scienze dei materiali metallici;

scienze dei metalli;

sistemi biologici;

statistica applicata;

strumentazione bioelettronica;

strumentazione industriale;

statica delle strutture prefabbricate;

tecnica dei lavori stradali;

tecnica della circolazione ferroviaria;

tecnica della circolazione stradale;

tecnica della progettazione edile;

tecnica delle prove su motori per autotrazione;

tecnica delle onde elettromagnetiche;

tecniche di controllo;

tecniche di organizzazione dei sistemi;

tecniche di trasmissione dei dati;

tecnologia dei materiali sintetizzati;

tecnologia delle fibre tessili;

tecnologie elettrochimiche;

tecnologie elettroniche;

tecnologie speciali metallurgiche;

tecnologie tintorie;

telerilevamento delle risorse ambientali;

teoria dei sistemi;

teoria delle reti elettriche;

teoria dell'informazione;

teoria e tecnica delle antenne;

teoria e tecnica delle vibrazioni;

teoria e tecnica radar;

trazione elettrica e termica.

Art. 109 - e' soppresso e sostituito dal seguente:

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti per il corso di laurea prescelto. L'esame di laurea consiste nella discussione orale di un elaborato dalla quale risulti anche la preparazione generale del candidato. Tale elaborato, redatto sotto la guida di almeno due professori ufficiali e con le modalita' stabilite dal consiglio di facolta', e' costituito da un progetto o dalla relazione di una ricerca tecnica, attinenti alle materie del corso di laurea e della sezione cui appartiene il candidato.

Art. 110 - e' soppresso e sostituito dal seguente:

Gli studenti dovranno dichiarare all'atto della iscrizione al primo anno della facolta' a quale corso di laurea intendono iscriversi. Gli studenti che seguono il corso di laurea in ingegneria civile dovranno dichiarare inoltre all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, a quale sezione intendono iscriversi.

Potra' essere concesso il passaggio da un corso di laurea ad un altro o da una sezione ad un'altra, quando cio' sia ritenuto possibile dal consiglio di facolta' ed alle condizioni che saranno da esso indicate.

Art. 111 e' soppresso e sostituito dal seguente:

"Valgono per l'ammissione agli esami le seguenti condizioni di precedenza:

a)

Per gli esami del biennio:

analisi matematica II: analisi matematica I, geometria;

meccanica razionale: analisi matematica I, geometria;

calcolo automatico e programmazione: analisi matematica I;

chimica applicata: chimica;

b)

Per il corso di laurea in ingegneria chimica:

chimica applicata: chimica;

chimica organica: chimica;

chimica industriale I: chimica fisica;

chimica industriale II: chimica industriale I;

chimica fisica dello stato solido: chimica fisica;

impianti chimici: principi di ingegneria chimica;

macchine: fisica tecnica;

principi di ingegneria chimica: chimica fisica, fisica tecnica.

c)

Per il corso di laurea in ingegneria civile:

architettura e composizione architettonica: architettura tecnica;

complementi di scienza delle costruzioni: scienza delle costruzioni;

complementi di idraulica: idraulica;

complementi di tecnica delle costruzioni: tecnica delle costruzioni;

costruzioni idrauliche: idraulica, scienza delle costruzioni; ingegneria sanitaria: idraulica;

costruzioni marittime e fluviali: idraulica, scienza delle costruzioni;

costruzioni metalliche: tecnica delle costruzioni, complementi di scienza delle costruzioni;

dinamica delle strutture: scienza delle costruzioni;

costruzioni in zone sismiche: tecnica delle costruzioni;

geologia applicata: litologia e geologia;

idrologia e idrogeologia: idraulica;

impianti idraulici: idraulica;

impianti tecnici civili: fisica tecnica;

ricerca operativa e pianificazione delle risorse: idrologia ed idrogeologia, elementi di analisi numerica e programmazione;

ponti: tecnica delle costruzioni;

problemi strutturali speciali: tecnica delle costruzioni, complementi di scienza delle costruzioni;

statica delle strutture prefabbricate: tecnica delle costruzioni;

tecnica della progettazione edile: tecnica delle costruzioni; tecnica delle costruzioni: scienza delle costruzioni;

tecnologie dei materiali e chimica applicata: chimica.

d)

Per il corso di laurea in ingegneria elettronica:

calcolatori elettronici: calcolo numerico e programmazione, elettronica applicata;

comunicazioni elettriche: applicazioni di matematica per l'elettronica;

controlli automatici: applicazioni di matematica per l'elettronica;

elettronica applicata: elettrotecnica, elettronica generale;

impianti per telecomunicazioni: comunicazioni elettriche;

linguaggi di programmazione: calcolo numerico e programmazione; misure elettriche: elettrotecnica, elettronica applicata;

radiotecnica: campi elettromagnetici e circuiti, comunicazioni elettriche.

Altre precedenze potranno essere precisate di anno in anno nel manifesto degli studi.

e)

Per il corso di laurea in ingegneria meccanica:

analisi e misura delle tensioni: scienza delle costruzioni;

costruzioni di macchine II: costruzione di macchine;

complementi di macchine: macchine;

chimica applicata: chimica;

complementi di tecnologia meccanica: tecnologia meccanica;

controllo numerico delle macchine utensili: calcolo automatico e programmazione, regolazione delle macchine e degli impianti meccanici;

costruzione di macchine: meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni, tecnologia meccanica;

costruzione di macchine agricole: costruzione di macchine;

costruzione di macchine utensili: costruzione di macchine;

costruzione di materiale ferroviario: costruzione di macchine; regolazione delle macchine e degli impianti meccanici: metodi matematici per l'ingegneria, meccanica applicata alle macchine;

elettronica applicata e strumentazione: elettrotecnica;

fluidodinamica delle macchine: fisica tecnica, calcolo automatico e programmazione con applicazioni numeriche;

impianti di potenza: fisica tecnica, meccanica applicata alle macchine;

tecnica della circolazione ferroviaria: elettrotecnica, impianti meccanici: macchine, complementi di tecnologia meccanica;

macchine: fisica tecnica, meccanica applicata alle macchine;

macchine di sollevamento e trasporto: costruzioni di macchine; macchine speciali: macchine;

misure meccaniche e strumentazione: fisica tecnica, elettrotecnica, meccanica applicata alle macchine;

ottimizzazione delle lavorazioni meccaniche: tecnologia meccanica;

progetti di macchine: costruzione di macchine, macchine;

tecnica delle prove su motori per autotrazione: fisica tecnica; teoria e tecnica delle vibrazioni: meccanica applicata alle macchine, metodi matematici per l'ingegneria;

trazione elettrica e termica: elettrotecnica, macchine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 13 ottobre 1978 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 224

Art. 1

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